Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5793 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5793 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 12966-2008 proposto da:
BONYAD SHIPPING LINE EUROPE LTD in persona dei suoi
amministratori e legali rappresentanti pro tempore
Sig.ri ANDREAS HOCH e HARAJI MEHRDAD, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15,
presso lo studio dell’avvocato RAVERA LUCIO, che la
2014
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rappresenta e difende unitamente agli avvocati
RIGHETTI ENRICO, CANEPA FRANCESCO, STERN PAOLO giusta
mandato in calce;
– ricorrente contro

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Data pubblicazione: 13/03/2014

RO RO TRANSHIP SRL ;
– intimata –

sul ricorso 16627-2008 proposto da:
RO RO TRANSHIP SRL 00229880323 in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig. ROBERTO VISINTIN,

presso lo studio dell’avvocato ADRAGNA NICOLA, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASINO
ALBERTO, CAMPAILLA MASSIMO giusta procura in calce;
– ricorrente contro

BONYAD SHIPPING LINE EUROPE LTD ;

intimata

avverso la sentenza n. 515/2007 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 02/10/2007, R.G.N.
690/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato FRANCESCO CANEPA;
udito l’Avvocato ALBERTO PASINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale;

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elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 3,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Bonyad Shipping Line Europe ltd. convenne, davanti al
tribunale di Trieste, la RO-RO Tranship Srl chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni dalla stessa provocati in
materia di trasporto marittimo.

prenotato uno spazio su di una nave noleggiata dalla società
attrice in partenza dal porto di Capodistria, senza prevedere
alcun termine di partenza, tantomeno essenziale, limitandosi a
richiedere l’emissione di una polizza di carico anteriore al
2.3.2000.
Aggiunse che, dopo la sostituzione della nave con altra, la
convenuta, in data 29.2.2000, aveva confermato la prenotazione
precisando il quantitativo definito del materiale da imbarcare.
Successivamente, la convenuta, però, con fax del 3.3.2000,
cancellò la prenotazione giustificando il recesso con altro fax
del 6.3.2000, con il quale faceva riferimento a termini
essenziali mai dedotti prima (così riporta il fatto la sentenza
impugnata).
La società convenuta, costituitasi, contestò il fondamento
della domanda.
Il tribunale, con sentenza del 12.8.2005, rigettò la domanda
accogliendo l’eccezione di difetto di titolarità attiva del
rapporto controverso in capo all’attrice.

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Dedusse che la convenuta – con fax del 23.2.2000 – aveva

La Corte d’Appello, investita dell’impugnazione da parte della
originaria attrice, con sentenza del 26.7.2007, invece,
riconobbe la legittimazione attiva dell’appellante, ma rigettò
l’appello ritenendo infondata la domanda nel merito.
La Bonyad Shipping Line Europe ltd. ha proposto ricorso per

Resiste con controricorso la RO-RO Tranship srl che ha anche
proposto ricorso incidentale condizionato affidato a tre
motivi.

moTrvI

DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi sono riuniti ai sensi dell’art. 335
c.p.c..
Ancora, in via preliminare, va disattesa l’eccezione proposta
dalla resistente di inammissibilità del ricorso per difetto di
ius postulandl,

perché la procura sarebbe stata rilasciata dai

legali rappresentanti di BSLE, che sarebbe società diversa da
Bonyad Shipping Line Europe.
Diversamente, come emerge dai documenti allegati dalla stessa
resistente (pag. 14 e 24 controricorso ) la società Bonyad
Shipping Line Europe limited risulta essersi trasformata nella
BSLE Malta Limited ( ” converted to C 29626 “), mantenendo la
medesima sede legale; con la conseguente correttezza della
procura rilasciata dai legali rappresentanti di quest’ultima
società.
Nel merito
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cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria.

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza
pubblicata una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio
2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in
materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi,
delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.

decreto – i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena
di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare,
nei casi previsti dall’ art. 360, n. 1), 2), 3) e 4,
l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la
formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso
previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di
ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione; e la relativa censura deve contenere
un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne
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Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del

circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione
della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass.
18.7.2007 n. 16002).
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione

diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere
formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la
violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il
vizio denunciato alla fattispecie concreta ( v. S.U. 11.3.2008
n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art.
366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui
quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere
generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo
della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie
in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a
definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non
potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od
integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale
abrogazione del suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella
di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del
solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della
questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del
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risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di

ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n.
8463; v, anche S.U. ord. 27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di
formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso

legittimità, a seconda che si sia in presenza dei motivi
previsti dai numeri l, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma,
c.p.c., ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa
disposizione.
Nel primo caso ciascuna censura

come già detto

deve,

all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di
diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va
funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
all’enunciazione del principio di diritto, ovvero a

dicta

giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare
importanza.
Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui
al n. 5 dell’art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il
solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta
una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve
concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso ( cd. momento di sintesi) – in relazione al quale
la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero
delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende
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stesso – una diversa valutazione, da parte del giudice di

inidonea la motivazione a giustificare la decisione (v. da
ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n.
24255).
Con il primo motivo la ricorrente denuncia

violazione o falsa

applicazione da parte del giudice di secondo grado dell’art.

Lamenta la ricorrente che erroneamente la Corte di merito abbia
ritenuto necessario, per l’esistenza del contratto di trasporto
marittimo, la polizza di carico.
Il motivo non è fondato.
La Corte di merito, infatti, ha affermato che, ai fini della
prova della conclusione di un contratto di trasporto marittimo,
necessita almeno la polizza di carico, mentre nella specie ” si
pretende di dimostrare la conclusione del contratto con alcuni
fax che (integrati da quelli prodotti in appello) dimostrano
solo delle trattative, non l’incontro della volontà comune di
caricare su una nave specifica in un giorno e porto
determinati”.
La Corte di merito ha, quindi, concluso che non era stato
provato per iscritto alcun contratto di trasporto, in quanto i
fax provavano soltanto che fra le parti erano intercorse
trattative.
Ora, premesso che, ai fini della prova del contratto di
trasporto marittimo di cose, per la quale l’art. 429 cod. nav.
richiede lo scritto, la polizza di carico costituisce idoneo
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420 cod.nav. (art. 360 n. 3 c.p.c.).

documento probatorio del negozio concluso fra mittente e
vettore (Cass. 21.7.2003 n. 11319; v. anche, Cass. 12.9.1963 n.
2486), deve rilevarsi che le censure avanzate investono
interpretazioni di merito; vale a dire la valutazione dei fax,
che la ricorrente sostiene valgono a concretare la prova

Ma la contestazione si ferma qui perché la stessa ricorrente
non indica, né quale sarebbe il vizio in cui sarebbe incorsa la
sentenza impugnata nell’interpretare tali fax come indicativi
della pendenza soltanto di trattative; né riporta, in ricorso,
il contenuto degli stessi; con ciò incorrendo nella violazione
dell’art. 366, n. 6 c.p.c. (da ultimo Cass. 31.7.2012 n. ,/
13677).
Con il secondo motivo si denuncia

omessa, insufficiente o

contraddittoria motivazione da parte del giudice di secondo
grado in ordine alla da lui affermata sussistenza nel contratto
di trasporto marittimo concluso inter partes di un termine
essenziale di imbarco ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1457 cod.civ. (art. 360 n.5).
Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione
da parte del giudice di secondo grado dell’art. 1457 cod.civ.
con particolare riferimento al riconoscimento di un diritto in
capo a RORO di risolvere il contratto di trasporto concluso
inter partes in base all’art. 1457 cod. civ. prima della
scadenza dell’asserito termine (art. 360 n. 3 c.p.c.).
9

scritta della conclusione di un contratto dì trasporto.

Entrambi i motivi sono inammissibili.
Il rigetto della domanda da parte della Corte di merito,
infatti, si fondava su due

rationes decidendi:

a) mancata

prova per iscritto del contratto in mancanza della polizza di
carico, poiché i fax prodotti erano indicativi solo di

concluso il contratto, questo prevedeva la partenza del carico
entro il 6.3.2000, mentre la nave messa a disposizione
dall’attuale ricorrente giunse nel porto di Koper solo il
25.3.2000.
Ora, l’infondatezza della censura relativa alla prima

ratio,

dedotta con il primo motivo, rende inammissibili i successivi
due motivi di ricorso, fondati sulla contestazione della
seconda ratio decidendi.
A tal fine, deve, infatti, rilevarsi che, in tema di ricorso
per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una
pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e
singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e
giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una
delle rationes decidendi

rende inammissibili, per sopravvenuto

difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni
esplicitamente fatte oggetto di doglianza.
E la ragione sta in ciò che queste ultime non potrebbero
comunque condurre, per l’intervenuta definitività delle altre,
alla cassazione della decisione stessa (da ultimo Cass.
10

trattative intercorse fra le parti; b) anche a volere ritenere

14.2.2012 n. 2108; v. anche S.U. 29.3.2012 n. 7931; e nello
stesso senso Cass. 24.5.2006 n.12372; Cass. 16.8.2006 n. 18170;
Cass. 29.9.2005 n.19161).
L’esame del ricorso incidentale condizionato, in conseguenza
delle conclusioni raggiunte in ordine al principale, resta

Conclusivamente,

il

ricorso

principale

è

rigettato,

l’incidentale condizionato è dichiarato assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo, sono poste a carico della ricorrente principale.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il principale. Dichiara
assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente
principale al pagamento delle spese che liquida in complessivi
4.200,00, di cui C 4.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.
Così deciso il 15 gennaio 2014 in Roma, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

assorbito.

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