Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5793 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16241-2009 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. CAVALLARO ANTONINO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE di CATANIA in persona del suo Presidente,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 2, presso lo

studio dell’avvocato DI PORTO ANDREA, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE della REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE CATANIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2119/2008 del TRIBUNALE di CATANIA del

24.4.08, depositata il 9.5.08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. Il notaio S.P. ha proposto ricorso per cassazione contro il Consiglio Notarile di Catania ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Catania ha accolto parzialmente, precisamente quanto alla prospettazione subordinata, l’appello da lui proposto avverso l’infrazione disciplinare irrogatagli dal detto Consiglio con Delib. 19 febbraio 2008, notificatagli il successivo giorno 25.

Al ricorso ha resistito con controricorso il Consiglio Notarile di Catania.

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile in primo luogo per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, atteso che sia nella parte dedicata espressamente all’esposizione del fatto, sia negli stessi motivi, omette totalmente di individuare un elemento del fatto sostanziale decisivo per una serie di conseguenze ai fini dell’individuazione della disciplina processuale applicabile al ricorso per cassazione e, quindi, indispensabile per la gestione del ricorso. Si tratta dell’elemento costituito dalla data di inizio del procedimento disciplinare, la quale all’uopo sarebbe rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 249 del 2006, art. 54, comma 1 che, com’è noto, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina notarile in punto fra l’altro di procedimento giurisdizionale disciplinare.

In ragione della descritta situazione la Corte non è messa in grado, sulla base del solo ricorso, di stabilire, sia pure nella prospettazione del ricorrente, in base a quel normativa Egli ha inteso esercitare il rimedio del ricorso per cassazione.

In secondo luogo e comunque in via assorbente, appare sussistente anche la causa di inammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che il ricorso omette l’indicazione specifica dei documenti su cui si fonda, agli effetti della quale (Cass. sez. un, n. 28547 del 2008 e, precedentemente, Cass. (ord.) n. 22303 del 2008), sarebbe stato necessario specificare, oltre che la sede di produzione nelle fasi di merito, se e dove essi siano stati prodotti in sede di legittimità.

Le cause di inammissibilità indicate rendono superfluo occuparsi della questione della tempestività del ricorso sollevata dal resistente, la quale, peraltro, non essendo stato indicato se la prova della notificazione della sentenza da parte della cancelleria (eventualmente avvenuta ai sensi dell’art. 273 del reg. esec. L.N.) è stata prodotta in questa sede e nemmeno se la produzione d’appello in cui alla pagina sei si dice prodotta come documento 1 la Delibera di inizio del procedimento disciplinare sia stata effettuata e dove in questa sede, è inammissibile perchè inosservante anch’essa dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che trova applicazione anche al controricorso (art 370 c.p.c., comma 2).

D’altro canto, l’eventuale emergenza della notifica della sentenza dal fascicolo d’ufficio (peraltro allo stato non acquisito) si collocherebbe in un momento successivo all’apprezzamento da parte della Corte della sussistenza nel ricorso del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 e di quello di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che parte ricorrente ha allegato non essergli stata notificata la sentenza impugnata ed ha, quindi, inteso esercitare il diritto di impugnazione nel termine lungo.

Resta ferma, naturalmente la possibilità che ciascuna delle parti, in vista dell’adunanza possa depositare certificazione rispettivamente – secondo le rispettive prospettazione – positiva o negativa in ordine alla notificazione della sentenza da parte della cancelleria.

p.2. Il Collegio condivide le conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi rilievi. Ne consegue che il ricorso dev’essere senz’altro dichiarato inammissibile.

p.3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nel rapporto fra ricorrente e resistente e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro millecinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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