Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5793 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 5793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1295-2014 proposto da:

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del procuratore

speciale dott. L.G.M.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M.G., F.G.V., V.G.,

F.C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO

POMA 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO BALIVA, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO ZAMPONI,

MARIA ANTONIA POGGI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

GENERALI ITALIA SPA, a mezzo della propria mandataria e

rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in persona dei

Sigg.ri dr. P.V. e dr. D.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

C.S., FONDIARIA SAI SPA, FONDIARIA SAI SPA DIVISIONE

POLARIS;

– intimati –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS) in persona del Ministro e per

L’ANGENZIA DEL DEMANIO in persona del Direttore pro tempore,

domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e difeso

per legge;

– resistente con atto di costistuzione –

Nonchè da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO

BUOZZI 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CELLUPRIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA ARIANNA giusta procura

speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (già FONDIARIA SAI SPA), in persona del

suo legale rappresentante pro tempore dott. G.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27, presso

lo studio dell’avvocato SANDRO D’ALESSANDRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BRUNA LEPRE, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

N.M.G., F.G.V., V.G.,

F.C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO

POMA 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO BALIVA, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO ZAMPONI,

MARIA ANTONIA POGGI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, UNIPOL

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

Nonchè da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO

BUOZZI 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CELLUPRIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA ARIANNA giusta procura

speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

F.G.V., N.M.G., V.G.,

F.C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO

POMA 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO BALIVA, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO ZAMPONI,

MARIA ANTONIA POGGI;

– controricorrenti all’incidentale –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), FONDIARIA SAI SPA,

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, V.G.,

F.C.A., F.G.V., N.M.G., GENERALI

ITALIA SPA;

– intimati –

Nonchè da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (già FONDIARIA SAI SPA), in persona del

procuratore speciale Dott.ssa G.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M.G., F.G.V., V.G.,

F.C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO

POMA 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO BALIVA, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO ZAMPONI,

MARIA ANTONIA POGGI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

GENERALI ITALIA SPA, a mezzo della propria mandataria e

rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in persona dei

Sigg.ri dr. P.V. e dr. D.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.S., UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, UNIPOL SAI ASSICURAZIONI

divisione polaris, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

nonchè da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO

BUOZZI 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CELLUPRIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA ARIANNA giusta procura

speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (già FONDIARIA SAI SPA), in persona del

suo legale rappresentante pro tempore dott. G.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27, presso

lo studio dell’avvocato SANDRO D’ALESSANDRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BRUNA LEPRE, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

N.M.G., F.G.V., V.G.,

F.C.A., ASSICURAZIONI GENERALI SPA, GENERALI ITALIA

SPA a mezzo della proprio mandataria e rappresentante GENERALI

BUSINESS SOLUTIONS SCPA, FONDIARIA SAI SPA, FONDIARIA SAI divisione

Polaris, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS) in persona del Ministro e per

L’ANGENZIA DEL DEMANIO in persona del Direttore pro tempore,

domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e difeso

per legge;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 3407/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato MAURIZIO LANIGRA per delega;

udito l’Avvocato LORENZA IANNELLI per delega;

udito l’Avvocato CARLO VALLE per delega;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIA POGGI;

udito l’Avvocato CRISTINA ARIANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi

primo e secondo della UNIPOL ASSICURAZIONI; inammissibilità dei

ricorsi incidentali C.S..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) il giovane architetto F.S. perse la vita in conseguenza d’un sinistro stradale.

In quell’occasione il motociclo condotto dalla vittima impattò contro un autoveicolo che, provenendo da un passaggio privato, si immise nel flusso della circolazione.

Nel 2001 i prossimi congiunti della vittima (ovvero la moglie N.M.G.; i genitori F.G.V. e V.G.; la sorella F.C.A.) convennero dinanzi al Tribunale di Milano:

(-) il conducente dell’autoveicolo antagonista, C.S.;

(-) il proprietario dell’autoveicolo antagonista, B.S.;

(-) l’assicuratore della r.c.a. per quell’autoveicolo, indicato nella società Meie Assicurazioni Rischi Diversi s.p.a..

Gli attori chiesero la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza della morte di F.S..

2. C.S. si costituì, sostenendo che la responsabilità del sinistro andasse ascritta unicamente alla vittima. Chiese perciò il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, domandò la condanna degli attori, quali eredi di F.S., al risarcimento del danno da lei patito in conseguenza del sinistro del (OMISSIS).

3. Si costituì altresì la società Meieaurora s.p.a., successore universale per incorporazione della società Meie Assicurazioni Rischi Diversi s.p.a., e negò di aver mai assicurato i rischi derivanti dalla circolazione del veicolo condotto da C.S..

Allegò che il contrassegno esposto dal veicolo al momento del furto era stato emesso da una società (Meie Assicurazioni) estinta due anni prima del sinistro; che insieme agli altri contrassegni stampati in bianco era stato avviato al macero dopo la fusione di Meie Assicurazioni s.p.a. in Meieaurora s.p.a.; che era stato illecitamente sottratto da ignoti e abusivamente riempito.

4. Gli attori, per effetto della domanda riconvenzionale proposta da C.S. e delle eccezioni sollevate dalla Meieaurora s.p.a., chiesero ed ottennero dal giudice l’autorizzazione a chiamare in causa:

(-) la società Generali s.p.a., nella sua veste di impresa territorialmente designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla quale domandarono il risarcimento del danno, per l’ipotesi in cui il veicolo condotto da C.S. fosse risultato sprovvisto di copertura assicurativa;

(-) la società Fondiaria-SAI s.p.a., quale assicuratore del motociclo condotto dalla vittima, per essere tenuti indenni in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale.

5. La società Fondiaria-SAI si costituì ed eccepì l’inoperatività della polizza stipulata a copertura dei rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione del motociclo di F.S., in quanto stipulata sei ore circa dopo il sinistro.

6. La società Generali si costituì e negò la sussistenza dei presupposti di legge della propria obbligazione. In subordine, formulò domanda di surrogazione nei confronti di C.S. e di B.S..

Tale domanda, in conseguenza della sopravvenuta morte di B.S., venne coltivata dalla società Generali nei confronti dei chiamati all’eredità di B.S..

Avendo tuttavia costoro rinunciato all’eredità, la società Generali introdusse un separato giudizio nei confronti degli eredi legittimi di B.S. che, a causa della rinuncia dei primi chiamati, erano a questi subentrati per rappresentazione.

Avendo tuttavia anche costoro rinunciato all’eredità, la società Generali formulò la sua domanda di surrogazione nei confronti del Ministero dell’Economia, nella veste di rappresentante dello Stato quale successore ex lege.

La domanda di regresso formulata dalla Generali seguì una sorte curiosa: essa venne dal Tribunale di Milano separata dalle altre nel 2003; quindi ad esse riunita nel 2004, poi ancora separata nel 2008.

Di essa non mette conto occuparsi in questa sede, perchè estranea al thema decidendum sottoposto a questa Corte.

7. Il Tribunale di Milano, con sentenza 11.7.2008 n. 9209, così provvide:

(-) attribuì ai due conducenti coinvolti pari responsabilità nella causazione del sinistro;

(-) ritenne il veicolo condotto da C.S. privo di copertura assicurativa, e perciò inopponibile alla Meieaurora il contrassegno contraffatto che quel veicolo esponeva al momento del sinistro;

(-) di conseguenza rigettò la domanda proposta dagli attori nei confronti della Meieaurora, e l’accolse nei confronti della Generali.

8. La sentenza venne appellata in via principale dai congiunti di F.S., ed in via incidentale da C.S., dalla Generali e dalla Fondiaria-SAI.

La Corte d’appello di Milano con sentenza 10.9.2013 n. 3407:

(-) rideterminò il riparto delle colpe tra i due conducenti, attribuendo a C.S. una colpa dell’80%, ed a F.S. una colpa del 20%;

(-) ritenne che, essendo il contrassegno esposto da C.S. autentico, anche se abusivamente riempito in bianco, la Meieaurora (e per essa le società sue aventi causa) dovesse rispondere del sinistro.

9. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione in via principale dalla Unipol Assicurazioni s.p.a., con ricorso fondato su un motivo; ed in via incidentale da C.S., con ricorso fondato su quattro motivi.

10. Il ricorso principale è stato consegnato dalla Unipol Assicurazioni all’ufficiale giudiziario per la notifica il 9.1.2014 (tre giorni dopo l’estinzione per fusione della Unipol Assicurazioni).

Non essendo il ricorso andato a buon fine nei confronti della Generali, sempre la Unipol Assicurazioni lo rinnovò spontaneamente.

Il 16.5.2014 la sentenza d’appello è stata impugnata con un secondo ricorso, pedissequo ad litteram a quello proposto dalla Unipol Assicurazioni, ma questa volta proposto dalla società “UnipolSai s.p.a.”.

In tale ricorso si spiega che la società “Unipol Assicurazioni” si era estinta sin dal 6.1.2014, e che quindi il precedente ricorso doveva ritenersi “inesistente”.

11. Si sono difesi in questa sede:

(-) C.S., che ha depositato due controricorsi con ricorso incidentale: uno per contrastare il 1 ricorso Unipol, l’altro per contrastare il 2 ricorso UnipolSai;

(-) i congiunti di F.S., che hanno depositato quattro controricorsi: due per contrastare gli altrettanti ricorsi di Unipol e UnipolSai, e due per contrastare gli altrettanti ricorsi incidentali di C.S.;

(-) la Generali, che ha depositato un solo controricorso al 1 ricorso Unipol. Il Ministero dell’Economia ha depositato due “atti di costituzione” per partecipare all’udienza di discussione.

La UnipolSai, infine, nella veste di successore della Fondiaria SAI (assicuratore della r.c.a. della vittima F.S.), ha depositato due controricorsi per resistere ai due ricorsi incidentali proposti da C.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso proposto dalla “Unipol Assicurazioni”.

1.1. N.M.G., F.G.V., V.G. e F.C.A. hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Unipol Assicurazioni s.p.a., in quanto società estinta alla data della proposizione del ricorso.

1.2. L’eccezione è fondata.

Il ricorso per cassazione notificato il 10.1.2014 agli eredi di F.S. è stato formalmente proposto dalla società “Unipol Assicurazioni s.p.a.”, avente codice fiscale (OMISSIS), così indicato nel frontespizio del ricorso.

E’ tuttavia indiscusso che, alla data del 10.1.2014, tale società si era fusa per incorporazione nella società UnipolSai s.p.a., avente codice fiscale (OMISSIS).

Il ricorso è stato dunque proposto da un soggetto inesistente.

1.3. La circostanza che, ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., la fusione per incorporazione determini la trasformazione della società incorporata e la continuazione della sua soggettività in capo all’incorporante, non viene in rilievo nel presente giudizio.

Quel principio, infatti, avrebbe in teoria consentito alla UnipolSai (incorporante) di impugnare per cassazione la sentenza d’appello pronunciata nei confronti della società incorporata, e sinanche di farlo avvalendosi della procura speciale da quest’ultima conferita (prima dell’incorporazione) al difensore.

Ma nel nostro caso non ci troviamo a discorrere dell’opponibilità all’incorporante degli atti compiuti dall’incorporata prima dell’incorporazione, ma della validità dell’atto compiuto dall’incorporata dopo l’incorporazione. Un atto, dunque, compiuto nel nome di un soggetto divenuto addirittura privo della personalità giuridica, e non imputabile ad alcuno: non all’incorporata, perchè non più esistente come soggetto di diritto; nè all’incorporante, per difetto di spendita del suo nome.

1.4. Il ricorso proposto dalla Unipol Assicurazioni s.p.a. il 10.1.2014 va quindi dichiarato inammissibile.

2. Inammissibilità del ricorso proposto dalla UnipolSai s.p.a..

2.1. I congiunti di F.S. hanno eccepito l’inammissibilità e l’improponibilità anche del ricorso proposto dalla UnipolSai s.p.a..

L’eccezione di inammissibilità è fondata sul presupposto che la UnipolSai ebbe conoscenza della sentenza impugnata o dalla data di notifica del 1 ricorso (9.1.2014), o quanto meno dalla data di richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata (12.2.2014).

L’eccezione di improponibilità è fondata sul rilievo che, ai sensi dell’art. 387 c.p.c., non può essere riproposto il ricorso dichiarato inammissibile od improcedibile.

2.2. L’eccezione di inammissibilità per tardività è fondata.

Il ricorso per cassazione va proposto entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notificazione della sentenza (art. 326 c.p.c.).

Questa Corte è stata chiamata più volte a stabilire se la notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine per impugnare, sia un atto che ammetta o meno equipollenti.

A tale problema questa Corte ha dato risposta fissando una regola, ed individuando un’eccezione ad essa.

2.2.1. La regola è che la notificazione della sentenza è atto che non ammette equipollenti ai fini del decorso del termine di cui all’art. 325 c.p.c.. Non basta, in particolare, per far partire il decorso di quel termine, il semplice fatto che la parte abbia avuto conoscenza quomodolibet della sentenza o del suo contenuto.

In applicazione di tale principio si è escluso, ad esempio, che possa far decorrere il termine per impugnare:

(-) la produzione della sentenza in altro giudizio (Sez. U, Sentenza n. 11366 del 31/05/2016, Rv. 639924)

(-) la proposizione dell’istanza di correzione di errore materiale (Sez. 2, Sentenza n. 17122 del 09/08/2011, Rv. 618916);

(-) la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 12515 del 28/05/2009, Rv. 608346).

2.2.2. Alla regola secondo cui la notificazione della sentenza non ammette equipollenti, per i fini di cui all’art. 326 c.p.c., si fa tuttavia eccezione in un caso: quando la parte abbia non solo acquisito conoscenza legale – e non di mero fatto – della sentenza, ma l’abbia acquisita con un atto non ad altro destinato, che a provocarne l’impugnazione, ovvero ad impugnarla (così già Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1539 del 02/02/2012, Rv. 621568, in motivazione).

In virtù di questo principio si è affermato, ad esempio, che il termine di cui all’art. 325 c.p.c. decorre:

(-) per il notificante, dalla notificazione della sentenza compiuta alla controparte, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., sebbene la norma non preveda espressamente tale ipotesi (ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 13732 del 12/06/2007, Rv. 597323);

(-) dalla notifica d’una impugnazione inammissibile od improcedibile (Sez. U, Sentenza n. 12084 del 13/06/2016, Rv. 639972);

(-) per il notificante, dalla notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello (Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 19/06/2007, Rv. 596981);

(-) per il riassumente, dalla data della riassunzione dopo che il giudice inizialmente adito abbia declinato la propria giurisdizione in favore di un altro giudice (Sez. 1, Sentenza n. 19654 del 13/09/2006, Rv. 592200);

(-) dalla notifica di un regolamento preventivo di giurisdizione (Sez. L, Sentenza n. 16535 del 22/11/2002, Rv. 558672).

2.3. Nel caso di specie, è incontroverso che la UnipolSai Assicurazioni in data 12.2.2014 abbia depositato presso la Corte d’appello di Milano un ricorso ai sensi dell’art. 373 c.p.c., inteso ad ottenere la dichiarazione di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

L’art. 373 c.p.c., comma 1, attribuisce alle parti la facoltà di domandare la sospensione dell’esecutività della “sentenza impugnata”.

La norma, dunque, subordina la proponibilità dell’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado alla circostanza che questa sia stata impugnata: e pour cause, dal momento che se la sentenza non fosse stata impugnata, unico rimedio sarebbe l’istanza di sospensione rivolta al giudice dell’esecuzione.

Pertanto colui il quale chieda la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 373 c.p.c. dimostra non solo di avere avuto conoscenza della sentenza, ma ammette per ciò solo di avere impugnato o di volere impugnare, dal momento che altrimenti la sospensione non potrebbe essere domandata.

L’istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c., quindi, è un atto che ha per presupposto l’intenzione di impugnare, ed è dunque funzionalmente affine alla notificazione della sentenza di cui all’art. 326 c.p.c..

Dal compimento di tale atto, pertanto, decorre il termine di 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c..

2.4. Nel caso di specie, come accennato il ricorso ex art. 373 c.p.c. è stato depositato dalla UnipolSai il 12.2.2014.

Dalla data di deposito di tale atto è iniziato a decorrere il termine di 60 giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., il quale è perciò spirato il 13.4.2014.

Il ricorso per cassazione proposto dalla UnipolSai è stato invece consegnato per la notifica il 16.5.2014, ed è quindi inammissibile perchè tardivo.

3. Inammissibilità del ricorso incidentale proposto da C.S..

3.1. I prossimi congiunti di F.S. hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da C.S.. L’eccezione è fondata sul presupposto che sia nulla la procura alle liti rilasciata da C.S. al proprio difensore, in quanto conferita “per la costituzione di parte civile”.

3.2. L’eccezione è fondata.

C.S. ha resistito al ricorso proposto dalla Unipol Assicurazioni il 10.1.2014 con un controricorso contenente ricorso incidentale (datato 21.2.2014), in calce al quale è congiunta una procura alle liti.

Questa si apre con l’intestazione “Procura Speciale per ricorso in cassazione”; ad essa segue un testo nel quale la parte dichiara di nominare suo difensore l’avvocato Cristina Arianna, e di conferirle “ogni e più ampio potere riservato alla parte offesa, e in particolare conferisce procura speciale per la costituzione di parte civile”.

Quella appena trascritta non è una procura speciale per proporre ricorso per cassazione: in essa infatti non solo non è contenuto alcun cenno nè alla sentenza impugnata, nè al presente giudizio; ma è contenuta l’inequivoca indicazione che il mandato difensivo è conferito per tutt’altro scopo.

3.3. Non rileva in senso contrario nè il titolo anteposto alla procura (“Procura speciale per ricorso in cassazione”); nè la circostanza che sia allegata ad un ricorso per cassazione; nè la circostanza che il contenuto della procura possa essere oggetto d’un refuso.

Non rileva la prima circostanza, perchè l’intitolazione d’un atto non basta a disattenderne il contenuto, quando questo sia inequivoco.

Non rileva la seconda circostanza, perchè l’unione materiale della procura al ricorso può servire a “completare” il requisito della specialità della procura quando questa sia generica, ma non quando – come nella specie – la procura non sia affatto generica, ma indichi chiaramente per quale scopo sia stata conferita, e questo scopo non sia affatto quello di proporre ricorso per cassazione.

Non rileva, infine, la terza circostanza, perchè la procura speciale è un atto soggetto a forma scritta ad substantiam, sicchè il testo messo per iscritto fa premio sulle eventuali diverse intenzioni delle parti.

3.4. Il secondo ricorso incidentale proposto da C.S. è proponibile, in quanto notificato prima che il primo ricorso fosse dichiarato inammissibile (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 18604 del 03/09/2014, Rv. 632270), ma è anch’esso inammissibile per tardività.

C.S. ha infatti ricevuto la notifica del ricorso principale proposto dalla Unipol Assicurazioni il 10.1.2014, mentre ha consegnato per la notifica il secondo ricorso incidentale il 26.6.2014: e dunque ben oltre il termine di quaranta giorni prescritto dall’art. 370 c.p.c..

4. Le spese.

4.1. Al presente giudizio, iniziato in primo grado prima del 1 marzo 2006, si applica ratione temporis l’art. 92 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2.

Quel testo consente di compensare le spese di lite in presenza di “giusti motivi”.

Ritiene questa Corte che nel caso di specie la vicinanza temporale tra la proposizione del ricorso principale e l’incorporazione della società ricorrente; la delicatezza e la nimia subtilitas di alcune delle questioni trattate; il contenuto in rito della decisione, costituiscano altrettanti giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

4.2. L’inammissibilità del ricorso principale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della UnipolSai di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

4.3. Per quanto attiene la posizione di C.S., nonostante il rigetto del ricorso, essendo stata la ricorrente incidentale ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con conseguente esenzione dagli oneri fiscali ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 2, lett. (a) e art. 134), non sussistono i presupposti per il pagamento a carico della parte ricorrente del doppio contributo unificato.

4.4. Infine, per quanto attiene l’istanza di liquidazione dell’onorario proposta dall’avv. Cristina Arianna, quale difensore di una parte ( C.S.) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, essa va dichiarata irricevibile in questa sede.

Stabilisce, infatti, il D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, comma 2, (testo unico delle spese di giustizia) che la liquidazione dell’onorario al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e relativa al giudice di legittimità, è compiuta dal giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato per effetto della decisione di legittimità: e dunque, nel nostro caso, la Corte d’appello di Milano.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Unipol Assicurazioni s.p.a.;

(-) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a.;

(-) dichiara inammissibili ambedue i ricorsi incidentali proposti da C.S.;

(-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di UnipolSai s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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