Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5792 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7290-2009 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO

VII n. 466, presso lo studio dell’avvocato FLOCCO MARINA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IFIM – ISTITUTO FINANZIARIO del MEZZOGIORNO SPA in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/a, presso

lo studio dell’avvocato FILESI MARCO, che lo rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1897/2008 del TRIBUNALE di TARANTO del

7.10.08, depositata il 22/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. G.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 ottobre 2008, con la quale il Tribunale di Taranto, previa qualificazione come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso l’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare iniziata nei suoi confronti dalla Intesa gestione Crediti s.p.a..

Nel relativo giudizio si era costituita quale cessionaria delle ragioni creditrice di quest’ultima l’IFLM – Istituto Finanziario del mezzogiorno s.p.a., nei cui confronti il ricorso è stato proposto e che vi ha resistito con controricorso.

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare improcedibile, perchè parte ricorrente, pur avendo allegato che la sentenza impugnata Gli è stata notificata dalla controparte in data 13 gennaio 2009, ha depositato copia autentica della sentenza stessa senza la relata della notificazione, siccome prescriveva l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Viene, pertanto, in rilevo il principio di diritto recentemente riaffermato da Cass. sez. un. n. 9005 del 2009, secondo cui La previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non è necessario aggiungere alcunchè, posto che nella sua memoria parte ricorrente, anzichè farsi carico del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, cita giurisprudenza anteriore e, peraltro, non pertinente, e, del tutto inammissibilmente ed in contrasto con la decisione delle Sezioni Unite vorrebbe che si desse rilievo alla copia della sentenza impugnata recante la relata di notificazione, che ha prodotto tardivamente con la memoria.

p.3. Il ricorso è, dunque, dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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