Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5792 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. I, 03/03/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 03/03/2021), n.5792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17332/2018 proposto da:

J.H., elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico

n. 38, presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao, che lo

rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5026/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, J.H., cittadino pakistano, ha impugnato avanti al Tribunale di Milano il provvedimento con cui la Commissione territoriale di questa città ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva narrato di essere stato perseguitato e minacciato di morte da parte del padre (che era un moivi, ossia un iman) di una ragazza di casta diversa (Butt) dalla sua e con cui si era fidanzato, che lo cercava per ucciderlo in combutta con la polizia e che aveva ucciso già la ragazza.

2.- Con ordinanza del 28 novembre 2016, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione.

3.- Avverso la predette decisione J.H. ha proposto appello, a cui ha resistito il Ministero.

Con sentenza depositata il 30 novembre 2017, la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’impugnazione.

4.- La Corte territoriale ha ritenuto, in particolare, che la vicenda narrata dal richiedente “non sia connotata da atti di persecuzione diretta e personale e che neppure sussistano elementi sufficienti a fondare il convincimento che il richiedente, tornando in patria, possa correre il rischio effettivo di subire un danno grave alla persona”.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il giudice del merito ha rilevato che “nella specie, non risultano sussistere esigenze di carattere umanitario e di conseguenza non sussiste nessuna specifica vulnerabilità”.

5.- Avverso la sentenza ha presentato ricorso J.H., esponendo tre motivi di cassazione.

Ha resistito con controricorso il Ministero.

6.- La controversia è stata chiamata alla Camera di consiglio della Prima Sezione civile del 25 giugno 2019. In esito alla quale, il Collegio ha stabilito di rinviare la causa a nuovo ruolo, con ordinanza dell’11 novembre 2019, n. 29066.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- Il primo motivo assume omesso esame di fatto decisivo per l’esito del giudizio. Che viene identificato nelle “dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale” e nelle “allegazioni portate in giudizio”.

Ad avviso del ricorrente, la Corte non ha valutato le condizioni generali di Pakistan; non ha considerato che la ragione della fuga del richiedente è stata indicata nella “persecuzione per motivi legati alla differenza di casa, tutt’ora presente in quella zona, soprattutto in India e Pakistan”; neppure ha tenuto conto della pericolosità propria della zona di provenienza: una “eventuale minor pericolosità” – si sottolinea (con riferimento all’asserzione del giudice del merito, per cui “gli attacchi terroristici sono diminuiti del 61%”) – “non significa, per sè, mancanza di pericolo”.

8.- Il motivo è inammissibile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, può avere ad oggetto solo dei fatti storici, come specificamente individuati (cfr., da ultimo, Cass., 24 giugno 2020, n. 12387). Nella nozione delineata dalla legge, dunque, non possono rientrare le valutazioni (di tratto, per di più, di mero genere) richiamate dal ricorrente.

Come del resto hanno rimarcato anche di recente le Sezioni Unite, è “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio… di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476).

9.- Col secondo motivo, si lamenta vizio di violazione di legge in relazione al tema della protezione sussidiaria. “E’ attuale” – rileva il ricorrente – “la sussistenza di una grave condizione di pericolo per la sicurezza individuale del Pakistan”. Lo mostra – si insiste – il sito ufficiale Ministero Affari Esteri del luglio 2017, che pure viene riportato in extenso.

10.- Il motivo è inammissibile.

La stesso risulta procedere a una valutazione parallela, quanto di segno contrapposto, a quella che è stata compiuta dalla Corte milanese. D’altra parte, lo svolgimento del motivo non viene neppure a evidenziare quali sarebbero i punti in concreto rilevanti per la fattispecie specificamente in esame: nè viene in qualche modo a confrontarsi con i contenuti normativi specificamente espressi dalle tre diverse ipotesi selezionate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Tant’è che il motivo risulta – sia nella rubrica, sia nel corpo del suo svolgimento – riferito all’intera disposizione dell’art. 14: senza differenze e senza distinzioni.

11.- Col terzo motivo, il ricorrente contesta la decisione presa dalla Corte di Appello in materia di protezione umanitaria.

“Nella specie” – si sottolinea – “il ricorrente proviene dal Pakistan”, che presenta delle condizioni socio economiche deteriori rispetto a quelle presenti in Italia e una “ridotta aspettativa di vita”. Perciò, il “nostro Paese deve garantire al ricorrente giunto sul territorio italiano ed Europeo un livello di vita dignitoso, in ossequio agli obblighi costituzionali e internazionali che gravano sullo Stato italiano”.

12.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso infatti si sostanzia in una serie di enunciazioni generiche e di tratto stereotipo, senza enunciare profilo di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente, nè enucleare ipotetici vizi inerenti alla decisione della Corte del merito.

13.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2.100,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a spese forfetarie e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato parti a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

 

 

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