Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5792 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16869-2018 proposto da:

F.M.L., in proprio e nella qualità di erede

legittima del sig. F.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 34, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANNELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7127/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

F.M.L., nella qualità di erede di F.G., ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, per riclassificazione e rivalutazione di rendita catastale, accoglieva l’appello dell’Ufficio, riformando la decisione di primo grado.

La CTR, premessi i principi in tema di riclassamento degli immobili, in base alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ha ritenuto legittimo l’accertamento, in relazione alla congruità della motivazione, ritenendo sufficiente il richiamo alla normativa applicata e contenendo l’indicazione dei motivi che giustificano il cambiamento della rendita.

L’Agenzia si costituisce con controricorso.

La ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

Col primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 3;

Il motivo è infondato, non incorrendo la sentenza impugnata nel dedotto vizio, svolgendo argomentazioni in ordine a tutte le questioni prospettate, e contenendo sia il fatto che una motivazione idonea a far comprendere l’iter motivazionale seguito.

2. Col secondo motivo si deduce violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 e dell’art. 112 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

3. Col terzo motivo si deduce violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, il D.P.R. n. 138 del 1998, il D.P.R. n. 1142 del 1949, della L. n. 662 del 1996, art. 3, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

4. Col quarto motivo si deduce violazione del D.M. n. 701 del 1994 e art. 112 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

Detti motivi, che consentono una trattazione congiunta, attinendo tutti alla motivazione dell’atto impositivo, vanno accolti.

5. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; n. 27180 del 2019).

6. Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Cost., primo dicembre 2017, n. 249 – che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3 Corte Cost.249/17, cit.).

7. E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

8. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/0712019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 (cfr. Cass. n. 31112 del 28/11/2019).

9. Conclusivamente, il provvedimento di riclassamento – riprodotto in parte qua per il principio di autosufficienza nel ricorso (pag. 3 e 4) non può ritenersi congruamente motivato. Ciò in quanto fa esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

10. La CTR non si è attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, per cui il ricorso va accolto.

11. In ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza in materia,

le spese vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso; rigetta il secondo; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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