Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5791 del 10/03/2010
Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5791
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso la sentenza n. 356/2008 del GIUDICE DI PACE di MODUGNO del
9.12.08, depositata il 10/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele.
E’presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. C.S. ha presentato personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 10 dicembre 2008 del Giudice di Pace di Modugno.
Il ricorso e’ stato proposto in proprio dal ricorrente al di fuori dei casi di cui all’art. 86 c.p.c. e non risulta notificato ad alcuno.
2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).
Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata alla parte e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“…. 3. – Il ricorso appare inammissibile per piu’ gradate ragioni.
La prima e’ che e’ stato proposto contro una sentenza del giudice di pace, che avrebbe dovuto, invece, in ragione della data della sua pronuncia, essere assoggettata ad appello ai sensi del primo o dell’art. 339 c.p.c., comma 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006.
La seconda e’ il difetto di ministero di difensore e, quindi, della rappresentanza tecnica (qualificata), essendo stato il ricorso proposto personalmente al di fuori del caso consentito dall’art. 86 c.p.c..
La terza risiede, per un verso nella violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 1, posto che il ricorso non indica la parte contro cui e’ stato proposto (in termini, Cass. sez. un. n. 2083 del 1971), e, per altro verso, nell’omissione della notificazione del ricorso alla non individuata controparte (Cass. n. 15812 del 2007).”.
2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla e’ necessario aggiungere.
3. Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.
Non e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010