Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5790 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., MA.AD., M.R., MA.

A., M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

PALUMBO 26, presso lo studio dell’avvocato PROFILI ARMANDO, che le

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALMA SRL in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. PASSAGLIA 14, presso lo studio

dell’avvocato SARA MERLO, rappresentata e difesa dall’avvocato CORSO

ANTONIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

TORO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2962/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

23.6.08, depositata il 25/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. A., Ad., R., An. e M.F. hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 28 luglio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello principale proposto dalla s.r.l. AL.MA. e, in riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Napoli, ha rigettato una loro domanda di risarcimento danni e dichiarato conseguentemente assorbita la domanda di garanzia spiegata dalla detta s.r.l. contro la Toro Assicurazioni s.p.a..

Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto la s.r.l. AL.MA..

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – L’eccezione di tardivita’ del ricorso per inosservanza del termine breve dalla notificazione della sentenza impugnata appare infondata, in quanto parte ricorrente risulta aver tentato la notificazione alla resistente e, quindi, a fortiori consegnato l’atto per la notificazione all’ufficiale giudiziario il 10 marzo 2009 e, quindi, l’ultimo giorno utile.

Il ricorso appare inammissibile per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c..

Invero il ricorso propone con un’unica intestazione, seguita da un’unica illustrazione i seguenti motivi di ricorso: Error in iudicando – Error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – Insufficiente motivazione della pronuncia impugnata su un punto decisivo della controversia – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – Contraddittorieta’ e irrazionalita’ della motivazione.

Si tratta, quindi, almeno se si deve dare un senso all’elencazione di cinque distinti motivi.

I primi due, peraltro, non indicano le norme violate.

In chiusura dell’intera promiscua illustrazione viene prospettato un unico quesito di diritto. In tal modo, per quanto attiene al primo, al secondo ed al quarto motivo l’art. 366 bis c.p.c. non risulta osservato, per la ragione che a ciascun motivo doveva corrispondere un quesito.

Peraltro, quello che viene definito quesito di diritto non ha tale contenuto, ma fa riferimento alla valutazione della c.t.u..

In relazione al terzo ed al quinto motivo, dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si sarebbe, poi, dovuto articolare un momento di sintesi espressivo della ed. chiara indicazione, cui allude l’art. 366 bis c.p.c.. All’uopo, in disparte che a ciascun motivo doveva correlarsi un distinto momento di sintesi, quello che si indica come quesito di diritto e che si e’ detto inerire la valutazione della c.t.u., non e’ assolutamente idoneo ad assolvere la funzione di momento di sintesi della detta chiara indicazione, atteso che nelle due proposizione con cui lo si articola non si coglie ne’ la sintesi dell’indicazione del fatto controverso, ne’ delle ragioni di decisivita’ del vizio motivazionale, trattandosi di proposizioni interrogative del tutto generiche.

Il tenore del quesito e’, infatti il seguente: “Affermi la Suprema corte adita se la lettura parziale della CTU di secondo grado, con la valutazione del solo aspetto dell’inquinamento aereo e non tellurico dimostrato scientificamente dal CTU dottor B. unitamente a tutte le altre prove raccolte dallo stesso e nelle precedenti CTU e CTP costituiscano valida acquisizione di materiale probatorio a comprova dell’esistenza del danno lamentato dalle ricorrenti e dimostrano il nesso eziologico sulla casualita’ rectius: causalita’ derivante dalle infiltrazioni di biogas dalla limitrofa discarica gestita dall’AL.MA.. Dica ancora la Corte se sulla base del primo quesito la Corte di merito abbia dunque omesso un punto decisivo della controversia comprovato dalle analisi del CTU dott. B. ossia l’esistenza di un indiscutibile inquinamento tellurico assolutamente non considerato nella pronuncia gravata.

La prima proposizione interrogativa si risolve in un invito alla Corte a rivalutare il materiale probatorio, dato che a tutto il materiale probatorio si fa riferimento e, quindi, si presenta del tutto generica ed omissiva della indicazione di decisivita’ del vizio motivazionale, si’ che risulta del tutto inidoneo ad integrare la chiara indicazione cui allude l’art. 366 bis c.p.c..

La seconda proposizione non ha autonomia, ma si presenta ripetitiva della prima ed incorre nella stessa inidoneita’”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

3. Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese, nei rapporti fra i ricorrenti e la resistente, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemila/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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