Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5790 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017,  n. 5790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2873/2014 proposto da:

TRIS SRL, (OMISSIS), in persona del suo Amministratore Giudiziario e

legale rappresentante Avv. G.L., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO MINUTILLO TURTUR, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO

BAVETTA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G., D.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FILIPPO MARCHETTI 25, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

VISCA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI CARACCI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 850/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L.G. e D.F., promittenti locatori di un immobile ad uso commerciale in forza di preliminare di locazione stipulato in data 21 aprile 2008 con l’amministratore della società Tris s.r.l., promittente conduttrice, citarono in giudizio quest’ultima dinanzi al Tribunale di Marsala, con ricorso depositato l’8 ottobre 2009 e notificato il 2 novembre 2009, chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della società e questa fosse condannata al risarcimento dei danni.

2. Rimasta contumace la società Tris s.r.l., il Tribunale di Marsala, con sentenza del 17 novembre 2010, dichiarò la risoluzione del contratto preliminare e condannò la società al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Euro 40.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo ed alle spese processuali liquidate in Euro 3.500,00, ed accessori.

3. La società Tris s.r.l., in persona dell’amministratore giudiziario, propose appello, esponendo che le quote della società erano state sottoposte a sequestro penale antimafia ai sensi della L. n. 575 del 1965 e succ. mod., con decreto del Tribunale di Palermo – sezione misure di prevenzione del 17/18 novembre 2009, e che, con lo stesso decreto, era stata disposta, ai sensi dell’art. 3 quater della detta legge, la sospensione dell’amministratore unico della società, sostituendo a lui l’amministratore giudiziario.

Dedusse, come primo motivo di gravame, che, essendo i beni sociali vincolati alle finalità indicate dalla normativa antimafia, qualora il terzo – che assuma di essere creditore – promuova un’azione giudiziaria per il soddisfacimento del suo diritto “chiedendo di dare corso ad una procedura espropriativa”, è necessario che ne venga riconosciuta la buona fede; che questo accertamento è di competenza del giudice dell’esecuzione penale; che perciò il giudizio civile avrebbe dovuto essere sospeso fino al compimento dell’accertamento da parte del giudice penale.

Propose altri due motivi di appello con i quali, nel merito, contestava la pretesa risarcitoria degli appellati e sosteneva l’inadempimento di questi ultimi per non aver effettuato, entro i termini contrattuali, i lavori di adattamento dell’immobile promesso in locazione e perchè questo mancava del certificato di abitabilità.

Gli appellati L. e D. si costituirono, resistendo al gravame.

Con la decisione qui impugnata, pubblicata il 3 giugno 2013, la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l’appello, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate, in favore degli appellati, nell’importo di 2000,00, oltre accessori.

4. Avverso la sentenza la Tris s.r.l., in persona del suo amministratore giudiziario e legale rappresentante, propone ricorso affidato a due motivi.

L.G. e D.F. si difendono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla L. n. 575 del 1965, artt. 2 ter e ss. e ss. mm., nonchè alla D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 52 e ss. (Codice Antimafia) – Necessità di accertamento della buona fede del creditore”.

Il ricorrente ripropone le deduzioni svolte col primo motivo di appello e sostiene che il giudice si sarebbe discostato da una “soluzione interpretativa consolidata” per la quale, in presenza di misura di prevenzione patrimoniale ai sensi della L. n. 575 del 1965, non sarebbe sufficiente che il terzo creditore abbia un titolo opponibile alla procedura ma dovrebbe dimostrare anche di aver agito in buona fede, per mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l’attività illecita. Riscontro di questo assunto si troverebbe nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52 (codice antimafia), nonchè nella decisione a Sezioni Unite della Cassazione n. 10532/2013.

1.1.- Col secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione o falsa applicazione dell’art. 215 c.p.c. in relazione alla L. n. 575 del 1965, artt. 2 ter e ss. e ss. mm., nonchè alla D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 52 e ss. (codice antimafia)”.

Il ricorrente critica la sentenza per aver ritenuto opponibile all’amministrazione giudiziaria il contratto preliminare stipulato dall’amministratore della società poi sottoposta a sequestro, attribuendo rilevanza al mancato disconoscimento in primo grado, senza considerare che si sarebbe dovuto accertare se il rapporto in questione non fosse finalizzato ad eludere la disciplina di prevenzione patrimoniale antimafia. Conclude sostenendo che il giudice avrebbe potuto ritenere opponibile il preliminare solo se si fosse accertata la buona fede dei terzi contraenti.

2.- I motivi sono manifestamente infondati.

Giova precisare che dal ricorso e dalla sentenza risulta che il decreto di sequestro di prevenzione è stato emesso il 17/18 novembre 2009, dopo l’instaurazione del presente giudizio (introdotto con ricorso depositato l’8 ottobre 2009), e che con successivo decreto, del 25 ottobre/2 novembre 2010, il Tribunale di Palermo – sezione misure di prevenzione dispose la confisca dell’intero capitale sociale e del relativo patrimonio aziendale della società Tris s.r.l..

Questi dati di fatto sono sufficienti ad escludere l’applicabilità delle norme, invocate dal ricorrente, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 52 e segg. (codice antimafia).

L’art. 117 di questo decreto prevede infatti che le disposizioni contenute nel libro I (tra le quali vi sono quelle degli artt. 52 e segg. relative alla tutela dei terzi) “non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti”.

Le norme previgenti sono quelle della L. n. 575 del 1965, artt. 2 bis e segg. e succ. mod.. Questa legge, così come via via modificata, non contiene disposizioni analoghe a quelle degli artt. 57 e seg. del codice antimafia, volte a regolare l’accertamento – nello stesso procedimento di prevenzione – e la soddisfazione concorsuale – previa verifica e dopo la formazione dello stato passivo e del piano di pagamento – dei crediti vantati da terzi nei confronti di società o di aziende sottoposte a misure di prevenzione antimafia.

Ne consegue che l’unica sede idonea al relativo accertamento è quella del giudizio civile, come d’altronde già affermato da questa Corte con la sentenza n. 18909/13 (per la quale “Spetta al giudice civile – e non alla sezione per le misure di prevenzione del tribunale penale la competenza ad accertare in via definitiva la esistenza e l’entità di un credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo relativamente a prestazioni contrattuali intercorse con una società il cui intero capitale e 11 complesso dei beni aziendali siano stati colpiti da provvedimento di confisca quale misura di prevenzione antimafia ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, allorchè detta misura sia stata adottata dal giudice penale in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Nuovo Codice Antimafia)”).

A maggior ragione, in mancanza nella L. n. 575 del 1965 e succ. mod. di disposizioni volte a regolare, a seguito della procedura di prevenzione, la sorte dei contratti, delle azioni e dei rapporti pendenti (analoghe a quella del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 4, artt. 55 e 56, qui non applicabili), le vicende contrattuali e le loro conseguenze di ordine patrimoniale possono costituire soltanto oggetto di giudizio civile. In questo giudizio è, peraltro, legittimato ad agire od a resistere l’amministratore nominato dal tribunale – sezione misure di prevenzione col provvedimento di sequestro, per il quale già la L. n. 575 del 1965 prevede l’autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato (L. n. 575 del 1965, ex artt. 2 septies e 3 quater e succ. mod.).

Facendo seguito al citato precedente di cui a Cass. n. 18909/13, va perciò affermato che spetta al giudice civile – e non alla sezione per le misure di prevenzione del tribunale penale – la competenza ad accertare in via definitiva la risoluzione del contratto e la sussistenza e l’ammontare del credito risarcitorio consequenziale facente capo ad una società il cui intero capitale e il complesso dei beni aziendali siano stati colpiti da provvedimenti di sequestro e confisca quale misura di prevenzione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e succ. mod., allorchè dette misure siano state adottate dal giudice penale in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).

2.1.- Pertanto, è corretta la sentenza impugnata che ha escluso che il processo civile potesse essere sospeso per dare corso all’accertamento della buona fede degli attori mediante incidente di esecuzione penale ed ha delibato le pretese dei promittenti locatori secondo la disciplina dei contratti.

Parimenti è corretto in diritto l’accertamento dell’opponibilità del preliminare nei confronti dell’amministratore nominato dal tribunale misure di prevenzione, succeduto all’organo amministrativo della società Tris s.r.l. che l’aveva stipulato, perchè contenuto in scrittura privata avente data certa anteriore al sequestro (tanto da essere dedotto in giudizio con ricorso dell’8 ottobre/2 novembre 2009 precedente il decreto di sequestro di prevenzione del 17 novembre 2009).

3.- Non è pertinente il richiamo fatto dal ricorrente alla sentenza a Sezioni Unite n. 10532/2013, con la quale si è affermato il seguente principio di diritto: “Nel conflitto tra l’interesse del creditore a soddisfarsi sull’immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo, onde è inopponibile allo Stato l’ipoteca iscritta su di un bene immobile confiscato, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata l’aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata, in virtù della norma di diritto transitorio prevista dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 194”.

Essa è intervenuta in merito alla situazione – diversa da quella oggetto del presente giudizio – del terzo titolare di un diritto reale di garanzia su un bene oggetto di confisca antimafia. Proprio riguardo a questa situazione si era formato l’orientamento giurisprudenziale – richiamato dall’amministratore giudiziario sia in appello che nel ricorso – in ragione del quale il terzo, anche quando avesse agito in sede esecutiva prima dell’instaurazione del processo di prevenzione, dopo la confisca, si sarebbe dovuto rivolgere, per la tutela del proprio diritto, al giudice dell’esecuzione penale nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 665 c.p.p. e segg. (Cass. civ. n. 12535/99 e n. 6661/05, nonchè, tra le tante, in sede penale, Cass. pen. n. 45572/07 e n. 32648/09) perchè ne fosse accertata la buona fede. A questo peraltro era contrapposto altro orientamento, pure presente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la tutela del terzo si sarebbe dovuta demandare invece al giudice civile (cfr. Cass. civ. n. 16227/03, n. 845/07, n. 20664/10). Su questo contrasto erano state chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite (cfr. Cass. ord. n. 2340/12), le quali hanno dato atto del superamento di ogni precedente interpretazione in forza delle norme sopravvenute di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma da 194 a 206 (sulle quali cfr., oltre a Cass. S.U. n. 10532/13 cit., Cass. S.U. n. 10533 e n. 10534/ 2013, nonchè Cass. n. 23428/13 e n. 5472/15, ed, ancora, Cass. ord. n. 24535/14).

La legge n. 228 del 2012 non trova però applicazione nel caso di specie.

Prescindendo dalle modifiche da essa apportate al codice antimafia (qui non rilevanti per l’inapplicabilità di quest’ultimo), nemmeno rilevano i comma da 194 a 206 dell’art. 1, pur se relativi ai beni confiscati all’esito di procedimenti di prevenzione ai quali si applica la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (come nel caso in oggetto). Infatti, si tratta di una disciplina transitoria che – come è fatto palese dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite – è volta a regolare esclusivamente l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive sui beni confiscati, nonchè il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta su questi beni anteriormente alla trascrizione del sequestro antimafia, oltre che dei creditori pignoranti ed intervenuti nelle procedure esecutive iniziate prima della trascrizione del sequestro. Fatta eccezione per queste ipotesi, le norme da ultimo introdotte non si occupano dell’accertamento dei diritti di credito vantati dai terzi nei confronti di soggetti o beni sottoposti a misure di prevenzione.

3.1.- Sebbene il ricorrente accenni al fatto che nel caso di specie vi sarebbe stata una richiesta di “dare corso (…) ad una procedura esecutiva”, si tratta di cenno incompatibile con la vicenda processuale. Questa attiene ad un processo di cognizione e ha ad oggetto la sorte di un contratto preliminare di locazione, relativo ad un bene di proprietà di terzi; il sequestro e la confisca hanno riguardato (le quote del)la società contraente.

La risoluzione del contratto e l’accertamento del credito risarcitorio, nonchè la condanna al relativo pagamento ottenuta dai terzi con la sentenza pronunciata nei confronti della società assoggettata a misura di prevenzione, vanno tenuti distinti dall’esecuzione di questa condanna, di cui non è dato qui occuparsi.

Il ricorso va perciò rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei resistenti, nell’importo complessivo di Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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