Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 579 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.12/01/2017),  n. 579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23841/2010 proposto da:

NEW LOOK PUBBLICITA’ SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE

II 187, presso lo STUDIO LICATA & GIORDANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO DI TONNO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ANGELA RAIMONDO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI ROMA DIPARTIMENTO 8^ SERVIZIO AFFISSIONI PUBBLICITA’;

– intimato –

avverso la sentenza n. 316/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 24/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato RAIMONDO che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. La New Look Pubblicità srl propone sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 316/1/09 del 24 giugno 2009 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello da essa proposto nel procedimento di impugnazione dell’avviso di accertamento in rettifica notificatole dal Comune di Roma per imposta di pubblicità 2001.

Resiste con controricorso il Comune di Roma.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 327 c.p.c. e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1.

A detta della ricorrente, posto che la sentenza di primo grado – non notificata – è stata depositata il 31 agosto 2007, il termine annuale di impugnazione sarebbe scaduto, calcolando una doppia integrale sospensione dei termini in periodo feriale, il 15 dicembre 2008; con conseguente tempestività dell’appello, in quanto proposto il 1 dicembre 2008.

Il motivo è destituito di fondamento, in quanto basato sulla doppia applicazione dell’intero periodo di sospensione feriale (46 giorni), là dove la sospensione è stata qui correttamente applicata dal giudice di merito: una volta per intero, ed una volta limitatamente al periodo intercorrente tra la data di deposito della sentenza di primo grado (caduta, il 31 agosto 2007, in periodo feriale) e la cessazione del periodo feriale medesimo (16 settembre successivo).

Deve farsi qui applicazione di quanto stabilito – in caso sovrapponibile al presente – da Cass. 24816/05, la quale ha osservato: “in tema, questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, con particolare riferimento al termine annuale di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, che la sospensione dei termini processuali prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre dell’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui “dies a quo non computatur in termine”, esso decorre dal 16 settembre (v. Cass., 13/11/1979, n. 5896). Ove il termine, come sopra calcolato, non scada prima dell’inizio del periodo feriale dell’anno successivo, trova applicazione l’ulteriore sospensione di diritto per il nuovo periodo feriale (v. Cass., 31/3/2005, n. 6748; Cass., 16/09/2004, n. 18704; Cass., 11/08/2004, n. 15530 Cass., 15/03/2001, n. 3773; Cass. 08/01/2001, n. 200; Cass., 15/05/1997, n. 4294; Cass., 11/02/1994, n. 1382; Cass., 04/10/1985, n. 4791; Cass., 11/03/1982, n. 1584). Là dove, si è ulteriormente precisato, il decorso del termine ha inizio, come nel caso in esame, durante il periodo di sospensione, ai sensi della citata L. n. 742 del 1969, art. 1, esso è differito alla fine di detto periodo, il giorno 16 settembre dovendo essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine (v. Cass., 22/05/2000, n. 6635); (…). Ad un tanto è appunto finalizzato il doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine annuale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale (cfr., con riferimento all’art. 327 c.p.c., Cass., 22/06/2005, n. 13383; Cass., 28 gennaio 2003, n. 1220; Cass., 15/05/2002, n. 7278; Cass., 17/12/1999, n. 14219; Cass., 20/03/1998, n. 2978; Cass., 11 aprile 1987, n. 3613; Cass., 22 aprile 1981, n. 2359), come del pari il suindicato differimento dell’inizio del decorso del termine cadente durante il periodo feriale a dopo la fine del medesimo. (…). Così come d’altro canto la decorrenza del termine dal 16 settembre non viola, ma anzi salvaguarda, il diritto di difesa, che rimarrebbe invero pregiudicato laddove, disattendendosi il segnalato carattere “neutro” del periodo feriale, il termine in questione venisse fatto per converso decorrere durante e non già dopo la fine del medesimo”.

Applicando questi criteri al caso di specie, la doppia sospensione dei termini in periodo feriale andava effettivamente calcolata: – per quanto riguarda l’anno 2008, per intero (46 giorni); – per quanto riguarda l’anno di pubblicazione della sentenza di primo grado, limitatamente al tempo intercorrente tra tale pubblicazione e la cessazione del periodo feriale (15 giorni).

Solo così operando veniva al contribuente riconosciuto – nella sua interezza ed effettività – il termine annuale di cui egli disponeva ex lege per la proposizione dell’appello; non di meno, nè di più.

Sulla scorta di tale ragionamento, il termine per la proposizione dell’appello giungeva a scadenza, come calcolato dalla sentenza qui impugnata, il 31 ottobre 2008; con conseguente tardività del medesimo, in quanto notificato il successivo 1 dicembre.

La sentenza della commissione tributaria regionale va pertanto confermata, con conseguente assorbimento di tutte le altre doglianze qui dedotte dalla società contribuente, in sede di riproposizione delle questioni (correttamente) non esaminate dal giudice di appello.

PQM

La Corte

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.000,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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