Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5789 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

VATICANO 84, presso lo studio dell’avvocato TOMMASINA MAZZONE,

rappresentata e difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, 10 VIA PREMUDA

6, presso lo studio dell’avvocato MARRAPODI IVAN, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROMEO ORESTE, giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.S.L. N. (OMISSIS) DI LOCRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 56/2008 del TRIBUNALE di LOCRI, del 13/1/08,

depositata il 14/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

è presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L’Avvocato A.M.C. in proprio ai sensi dell’art 86 c.p.c. ha proposto ricorso per Cassazione contro C.V. A., l’A.S.L. n. (OMISSIS) di Locri e l’Avvocato Trincali Giovanni, difensore distrattario delle spese liquidate a favore di quest’ultima, avvero la sentenza del 14 gennaio 2008, con la quale il Tribunale di Locri ha dichiarato inammissibile un’opposizione agli atti esecutivi da Lei proposta avverso l’ordinanza di assegnazione emessa in una procedura esecutiva introdotta nei confronti del C. quale debitore esecutato e dell’A.S.L. quale terza pignorata.

Al ricorso ha resistito con controricorso soltanto il C..

2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè tardivamente proposto.

Invero, essendo la controversia inerente ad un’opposizione agli esecutivi, riguardo ad essa (secondo consolidata giurisprudenza della Corte: ex multis, Cass. n. 14451 del 2007; n, 12250 del 2007) non operava la sospensione dei termini per il periodo feriale, onde l’esercizio del diritto di impugnazione doveva avvenire entro l’anno solare dalla pubblicazione, mentre è avvenuto palesemente oltre (27 febbraio 2009).”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Nella memoria, parte ricorrente sostiene che, sulla base dell’esegesi del R.D. n. 12 del 1942, art. 92 richiamato dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 si dovrebbe pervenire ad escludere che la regola della sottrazione all’operare della sospensione dei termini per il periodo feriale sia applicabile alle opposizioni agli atti esecutivi.

L’assunto è contrario al consolidato orientamento della Corte e, comunque, è manifestamente insostenibile, siccome di recente questa Corte ha ampiamente argomentato nell’ord. n. 23263 del 2009, alla quale si fa rinvio.

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro novecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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