Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5789 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9281-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CLAUDIA LAZZERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5834/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che ha accolto l’appello della Unicredit leasing spa, in controversia su impugnazione ci avviso di accertamento per estimi catastali, col quale – confermata la categoria (D/8) come dichiarato con dichiarazione DOCFA dalla società – era stata attribuita una maggiore rendita catastale. La CTR, rilevato che per l’immobile in questione, in quanto a destinazione speciale, trovano applicazione il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10 ed il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30, ha accertato la nullità della metodologia comparativa adottata dall’Ufficio, non consentita per la categoria di immobili in questione, per i quali avrebbe dovuto effettuarsi prima dell’emissione dell’accertamento un sopralluogo e accertarsi la maggiore rendita mediante stima diretta. La mancata adozione della corretta metodologia accertativi invalida ab origine e in modo insanabile l’atto impugnato. Ritiene congruo il valore dichiarato, come confermato dalla perizia tecnica di parte.

La società si costituisce con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme che disciplinano il sistema catastale con riferimento agli immobili rientranti nelle categorie:3peciar.

Il motivo è fondato.

Va premesso che nella fattispecie non à in contestazione la natura di immobile a destinazione speciale, per il quale sia la contribuente sia l’Ufficio sono concordi nella attribuzione della categoria D/8, riguardando l’accertamento solo la rendita (rettificata da Euro 5.250,00 a Euro 19.825,00).

Va altresì premesso che secondo quarto prescritto dal R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, conv. in L. n. 1249 del 1939: “la rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui alla L. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 28, costruiti per e speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche”.

In base al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30 (Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano): tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell’art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.

Ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, stabilisce che: “Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta”.

Va dunque affermato come il compendio normativo deponga – con riguardo ai fabbricati a destinazione speciale – per l’obbligatorietà di una “stima diretta”, come correttamente sul punto statuito dalla CTR.

Quanto invece al sopralluogo, ritenevo anch’esso indispensabile dalla CTR, va rilevato che esso non è previsto dalla normativa indicata. Sul punto va confermata la giurisprudenza di questa Corte che in fattispecie analoga ha statuito che “:in tema cli classamento, l’attribuzione di rendita alle unità immobiliari costituite da opifici e più in generale ai fabbricati a destinazione speciale e particolare di cui alla L. n. 1231 del 1936, art. 28, deve avvenire, cone previsto anche dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, che non costituisce nè un diritto del contribuerte nè una condizicne di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, integrando soltanto uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione finanziaria può, ove necessario, avvalersi, ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza delle risultanze documentali a disposizione (Cass. n. 12743 del 2018). Il principio è stato ribadito da Cass. n. 6633 del 2019, secondo cui “In tema di classamento, l’attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale o particolare non presuppone l’esecuzione del previo sopralluogo, il quale non costituisce nè un diritto del contribuente nè una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione può avvalersi, ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio”.

La CTR, ritenendo il sopralluogo elemento essenziale ai fini della correttezza della metodologia accertativa, idoneo ad invalidare ab origine e in modo insanabile l’atto impugnato, non si è attenuta agli indicati principi, per cui la sentenza va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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