Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5788 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 22/02/2022), n.5788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13778 del 2021 proposto da:

Marconi Imaballaggi S.r.l. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Oderisi

da Gubbio, 214 presso lo studio dell’Avvocato Luigi Spani che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’Avvocato

Stefano Capurro per procura speciale in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, in persona del legale

rappresentante p.t., domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’Avvocato Gianluca De Micco Padula che lo rappresenta e

difende per procura autenticata dal notaio A.M. di

Milano in data 04/09/2020, rep. n. 83640 racc. n. 16910 in

esecuzione di delibera del C.d.A. del 03/09/2020;

– controricorrente-

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale

ordinario di Milano -Sezione specializzata Impresa, pronunciata il

13 aprile 2021 nelle cause riunite r.g. nn. 41566/2019 e 7780/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCALIA

LAURA;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

Battista Nardecchia Giovanni, che chiede di rigettarsi il ricorso e

di dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Milano con decreto ingiuntivo n. 13157 del 2019, in accoglimento del ricorso proposto da CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, ha ingiunto alla Marconi Imballaggi a r.l. il pagamento della somma di Euro 215.671,70, a titolo di contributo ambientale CONAI Plastica e Import, interessi di mora e spese di procedura.

1.1. Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2019 Marconi Imballaggi ha proposto opposizione, eccependo in via pregiudiziale l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, quale giudice del procedimento monitorio, in favore di quello di Roma o di Lodi, avendo l’opponente la propria sede in Somaglia (LO).

CONAI si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell’avversa eccezione.

1.2. Il Tribunale di Milano, con ulteriore decreto rubricato al n. 780 del 2020, ha ingiunto a Marconi Imballaggi il pagamento in favore di CONAI della somma di Euro 288.569,47, a titolo di contributo ambientale, sanzioni, interessi di mora e spese.

1.3. Con citazione ritualmente notificata, Marconi Imballaggi ha proposto opposizione anche avverso quest’ultimo decreto, eccependo, di nuovo, l’incompetenza del giudice del monitorio in favore di quello romano o di Lodi, rispettivamente ai sensi dell’art. 19 c.p.c. o, ancora, dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c..

Anche in questo giudizio si è costituito CON AI che ha chiesto il rigetto della eccezione pregiudiziale.

1.4. Il Tribunale meneghino pronunciando nel giudizio n. 7780 del 2020, rilevata la connessione con quello avente n. 41566 del 2019, adottati, quanto al primo, i provvedimenti sulle prove, ha ingiunto a Marconi Imballaggi, in accoglimento dell’istanza ex art. 186 ter c.p.c., di pagare immediatamente a CONAI la somma complessiva di Euro 171.767,07 portata da due fatture, n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), e riunita alla causa portante, quella avente il numero (OMISSIS) del 2019, ha rigettato, in questa, l’istanza ex art. 648 c.p.c., disponendo sulle prove.

1.5. Marconi Imballaggi ha insistito nell’eccezione di incompetenza in entrambi i giudizi, chiedendo all’istruttore la revoca dei provvedimenti istruttori e dell’ordinanza ingiuntiva, facendo a tal fine valere la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, n. 412 del 2021, che, a definizione di una ulteriore causa, pendente tra le medesime parti e di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da CONAI nei confronti della Marconi Imballaggi per le medesime poste, aveva accolto l’eccezione di incompetenza, dichiarando nullo il decreto ingiuntivo opposto ed assegnando termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente, da individuarsi nel Tribunale di Roma o di Lodi.

1.6. Con ordinanza del 13 aprile 2021 il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, ha ritenuto la non accoglibilità delle eccezioni di nuovo sollevate nei giudizi riuniti da Marconi Imballaggi.

Per l’istruttore andava riconosciuta la competenza del Tribunale di Milano quale giudice del luogo di pagamento convenzionalmente assunto dalle parti, ex art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., comma 1, giusta sottoscrizione di Marconi Imballaggi, in data 27 gennaio 2017, di un modulo per adesione predisposto da CONAI.

Per successiva ordinanza, scritta a verbale all’udienza del 27 aprile 2020, il tribunale, nel respingere una seconda istanza di revoca della decisione sulla competenza, aveva infatti indicato il rimedio nello speciale mezzo di cui all’art. 42 c.p.c., in tal modo confermando la definitività dell’assunta decisione.

1.7. Avverso l’indicata ordinanza propone istanza per regolamento necessario di competenza, illustrata da memoria, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., Marconi Imballaggi S.r.l..

2. Con l’introdotta istanza per regolamento necessario di competenza la società deduce la violazione degli artt. 1341 e/o 1342 c.c., in combinato con l’art. 1182 c.c., comma 1, e gli artt. 20 e 28 c.p.c..

Il tribunale aveva ritenuto che tra le parti si fosse formato un accordo sul luogo di pagamento per sottoscrizione del modulo predisposto da CONAI, escludendo la necessità di una specifica approvazione della pattuizione da parte del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..

L’art. 1182 c.c. ha natura sostanziale là dove venga richiamato per la valutazione dell’obiettiva esattezza della prestazione resa dal debitore quanto al luogo dell’adempimento ed assume invece valenza processuale, in combinato con l’art. 20 c.p.c., per individuare il foro facoltativo nelle cause relative ai diritti di obbligazione e, partitamente, del luogo in cui deve essere eseguita quella dedotta in giudizio ed in questa caso, in quanto richiamata come criterio di collegamento della competenza per territorio, soggiace ai requisiti di forma previsti dalla legge per tale tipo di convenzione ex artt. 1341 e 1342 c.c. e rispetti la specifica approvazione per iscritto nel caso in cui sia inserita in una modulistica unilateralmente predisposta e diretta all’adesione della controparte.

3. In violazione e/o falsa applicazione degli artt. 167,115 c.p.c. e/o art. 112 c.p.c., poi, il Tribunale di Milano, con l’ordinanza impugnata, aveva esteso illegittimamente al giudizio rg (OMISSIS) del 2019 le deduzioni svolte da CONAI nel distinto giudizio rg (OMISSIS) del 2020, non avendo mai CONAI dedotto alcunché nel procedimento più risalente in ordine a fori convenzionali o luoghi di pagamento, rilevanti ex art. 1182 c.c., comma 1.

Il tribunale era incorso nella violazione del principio secondo il quale più cause connesse riunite restano autonome per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuna di esse e, ancora, del principio secondo il quale il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, tra i quali non rientra l’accordo in deroga alla disciplina legale della competenza per territorio in favore del foro di Milano.

4. Ancora, il documento ritenuto dal tribunale a fondamento dell’accordo in deroga non era mai stato dedotto da CONAI a tal fine, ed il tribunale, ritenendo diversamente, aveva pronunciato in violazione dell’art. 112 c.p.c..

5. Deduce quindi la ricorrente che il provvedimento per cui è richiesta di regolamento di competenza è in contrasto con specifici arresti della Corte di cassazione che avevano escluso la competenza del Tribunale di Milano quanto al recupero dei contributi ambientali (Cass. ord. n. 17651 del 2015, Isoplam S.r.l. /CONAI) con affermazione della competenza del Tribunale di Roma.

6. CONAI ha depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

7. Il ricorso è inammissibile.

7.1. Va data continuità applicativa al principio affermato da questa Corte a far data da SU n. 20449 del 29/09/2014 (in termini: Cass. n. 1615 del 20/01/2017; Cass. n. 14223 del 07/06/2017; Cass. n. 2338 del 03/02/2020; non massimata, da ultimo: Cass. n. 38679 del 2021) secondo il quale, anche dopo la novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, relativa alla forma della decisione da adottarsi sulla competenza, con ordinanza anziché con sentenza, il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c. là dove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni, anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione.

7.2. L’ordinanza del Tribunale di Milano del 13 aprile 2021, per cui è richiesta di regolamento di competenza, non è comunque pronuncia definitiva sulla competenza in difetto della prevalenza di indici presuntivi dai quali dedurre, pienezza e definitività della decisione.

7.2.1. Nel quadro di cognizione riservato a questa Corte nello scrutinio del fatto là dove venga proposto regolamento di competenza, quello del Tribunale di Milano è un provvedimento di natura interlocutoria – in mancanza di rimessione della causa in decisione con invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni -, finalizzato a dare prosecuzione al giudizio in quanto dispone il rinvio della causa per il giuramento del nominato consulente tecnico di ufficio e non offre elementi che, oggettivamente ed in modo conclamato, integrino, quale eccezione all’indicata regola, una decisione connotata da definitività sulla pregiudiziale di competenza.

Quanto impugnato lascia, segnatamente, “prevalere” la regola generale secondo cui, in mancanza di rimessione della causa in decisione con invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni, il provvedimento sulla competenza adottato dal giudice del merito non ha carattere definitivo e, come tale, non è suscettibile di richiesta di regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.

Depone, in tal senso, oltre all’indicata deviazione dal modello ordinario di decisione, quanto riportato nell’ante fatto di lite dalla stessa ricorrente (p. 11 e 12 ricorso) e cioè l’evidenza che proprio il difensore di Marconi Imballaggi, con istanza del 23 aprile 2021, avesse chiesto al Tribunale di Milano, melius re perpensa, quanto alle cause riunite, r.g. n. 4155/2019 e r.g. n. (OMISSIS)/2020 pendenti tra CONAI e Marconi Imballaggi, “di revocare l’ordinanza del 13 / 04/ 2021 con cui è stata rigettata l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano” e “quindi… rimettere le cause riunite in decisione ex art. 187 c. p.c. sulla comune eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale di Milano, in quanto dirimente e assorbente di ogni altra questione anche di merito”.

L’indicato percorso processuale ed i riportati contenuti dell’istanza da ultimo indicata fanno chiaro ed inequivoco il carattere non definitivo dell’ordinanza sulla competenza così come intesa proprio dalla parte che oggi insta per il regolamento necessario e tanto nella sollecitata revoca ad opera dello stesso giudice che l’aveva adottata.

7.2.2. Ciò è tanto vero che, ancora in ricorso, Marconi Imballaggi invoca la praticabilità dell’azionato rimedio ex art. 42 c.p.c. all’esito di quanto accaduto davanti al giudice meneghino nella successiva udienza del 27 aprile 2021, in cui il tribunale rigettava la richiesta di revoca dell’ordinanza del 13 aprile 2021, con la quale era stata “decisa la questione di competenza posta dall’opponente”, con la precisazione che, per la prima, era previsto uno speciale mezzo di impugnazione ex art. 42 c.p.c.”.

La ricorrente valorizza infatti a sostegno della proponibilità dell’istanza per regolamento necessario di competenza la precisazione resa dal tribunale proprio sulla praticabilità di siffatto rimedio.

7.2.3. La deduzione, intesa come “eccezione” alla “regola” più sopra indicata, è infondata e lascia, come tale, pienamente valida ed applicabile alla fattispecie in esame il più generale principio.

Il provvedimento avverso il quale è proponibile il ricorso avanti la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 42 c.p.c. deve potersi qualificare come incontrovertibilmente affermativo della competenza sì da legittimare la parte ad avere accesso immediato al sindacato di questa Corte, dovendo il provvedimento denunciare, nei suoi immediati ed obiettivi contenuti, la idoneità a risolvere definitivamente la questione pregiudiziale.

Nel senso indicato non possono quindi rilevare successive affermazioni del giudice, che abbia pronunciato sulla competenza, dirette a dare conto, ex post, della natura del già adottato provvedimento.

7.2.4. La decisione definitiva sulla competenza suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 42 c.p.c. non definisce, infatti, nella sua struttura, una fattispecie decisoria a formazione progressiva la cui stabilità e vincolatività debba apprezzarsi, nel tempo, in ragione di successive e sempre più esplicite statuizioni del giudice.

Un siffatto modello non risponde a sistema non consentendo, prima di ogni altra criticità, di individuare con certezza, con la definitività dell’affermazione sulla competenza, il “dies a quo” da cui computare il termine di trenta giorni a partire dal quale la parte interessata può dirsi legittimata al regolamento necessario di competenza (art. 47 c.p.c., comma 2).

8. In via conclusiva il ricorso è inammissibile ed il giudizio deve proseguire avanti il Giudice del Tribunale Ordinario di Milano nei termini di legge.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo indicato. Raddoppio del contributo nella natura impugnatoria del mezzo proposto (Cass. n. 11331 del 2014; Cass. n. 13636 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettano sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

 

 

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