Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5788 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5788 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 8080-2008 proposto da:
RAIA AVIO RAIVA129C09B114E, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEL CASALETTO 527, presso lo studio
dell’avvocato GAETANI GAETANO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ASSITALIA S.P.A., COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO;
_

– intimati –

sul ricorso 12517-2008 proposto da:
COMUNE DI

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 00360140446 in

Data pubblicazione: 13/03/2014

persona del Sindaco pro tempore GIOVANNI GASPARI,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5,
presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA,
rappresentata e difesa dall’avvocato BERTI RODOLFO
giusta delega in atti;

contro

RAIA AVIO RAIVA129C09B114E, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEL CASALETTO 527, presso lo studio
dell’avvocato GAETANI GAETANO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/2007 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 06/04/2007, R.G.N. 781/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/11/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso
previa riunione dei ricorsi, per l’inammissibilità in
subordine rigetto del ricorso principale, assorbito 4,32,
ricorso incidentale;

2

– ricorrente –

I FATTI
Avio Raia, nel convenire in giudizio dinanzi alla Pretura di
Ascoli Piceno il Comune di S. Benedetto del Tronto, espose che,
nella serata del 14 febbraio 1994, era caduto in terra a causa
di un notevole avvallamento (non facilmente avvistabile) che la

marciapiede dal quale egli era appunto caduto all’atto di
scendere.
Chiese, pertanto, il risarcimento dei danni subiti, estendendo
la domanda alla s.p.a. INA, compagnia assicuratrice del
convenuto.
Il giudice di primo grado respinse la domanda, ritenendo non
assolto da parte dell’attore l’onere di provare il fatto storico
dedotto in giudizio.
L’impugnazione proposta dal Raia fu rigettata dalla Corte di
appello di Ancona

(previa declaratoria di difetto di

legittimazione passiva dell’INA-Assitalia), la quale,
modificando in parte qua la motivazione della pronuncia di primo
grado (e ritenendo, in particolare, assolto l’onere della prova
del fatto storico), escluse che l’appellante avesse fornito
idonea dimostrazione dell’esistenza di un nesso di causalità
giuridicamente rilevante tra la cosa in custodia e la caduta.
La sentenza della Corte marchigiana è stata impugnata da Avio
Raia con ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo di
censura.

3

sede stradale da lui percorsa presentava in corrispondenza del

Resiste il comune di S. Benedetto con controricorso, proponendo
a sua volta ricorso incidentale condizionato (cui resiste con
controricorso il Raia).
Memorie in atti del contro-ricorrente incidentale.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

medesima sentenza, devono essere riuniti.
Il ricorso principale è infondato.
Con il primo ed unico motivo,

si denuncia omessa, insufficiente

e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, al sensi dell’art. 360 I comma n. 5
c.p.c., per incongruenza dal punto di vista dei principi di
diritto che regolano la prova e mancata ed erronea valutazione
delle risultanze probatorie.
Il motivo indica, quale fatto controverso,

l’altezza della

caditoia stradale sita in Viale De Gasperi a S. Benedetto del
Tronto, nella quale è caduto il Raia, il quale in assenza di
notevole dislivello non sarebbe altrimenti caduto.
La doglianza non ha pregio.
Essa si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale
adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto,
con apprezzamento di fatto scevro da vizi logico-giuridici e
congruamente motivato, che la pretesa “anormalità”
dell’avvallamento stradale andasse in concreto esclusa non
soltanto alla luce della stessa documentazione offerta
dall’attore ed allegata alla citazione (così, testualmente, la

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I ricorsi, principale e incidentale, proposti avverso la

sentenza di appello al folio 14), ma anche considerando, con
incensurabile apprezzamento di fatto, che esso non potesse in
realtà superare la misura legale, al di là ed a prescindere dal
contenuto delle deposizioni testimoniali, se correttamente
calcolato non rispetto al ciglio del marciapiede, bensì alla

Tutte le censure svolte al proposito, risolvendosi nella
illustrazione di doglianze di mero fatto, e perciò solo
sottratte all’esame del giudice di legittimità, non possono
trovare accoglimento in questa sede.
Al rigetto del ricorso Raia consegue l’assorbimento di quello
incidentale, espressamente condizionato all’accoglimento
dell’impugnazione principale.
La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi,

rigetta il ricorso principale,

assorbito quello incidentale condizionato, e condanna il
ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che si liquidano in complessivi euro 2700, di cui
200 per spese.
Così deciso in Roma, li 15.11.2013

sede stradale.

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