Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5788 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI

27, presso lo studio dell’avvocato NICOLAIS LUCIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BALLESTRERO LORENZO, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A., in persona dei propri procuratori,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 49, presso lo studio

dell’avvocato ARNULFO CARLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VERGANI ROBERTO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1064/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO, del

15/4/08, depositata il 21/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

udito per il ricorrente l’Avvocato Nicolais Lucio, che si riporta

agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio, che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Z.A. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 21 aprile 2008, con la quale la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere, sulla base di una polizza assicurativa con essa stipulata, l’indennizzo per il furto di un’autovettura dalla Europe Assistance Italia s.p.a..

Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata.

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata alle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare improcedibile, perche’ parte ricorrente, pur avendo allegato che la sentenza impugnata Gli e’ stata notificata dalla controparte in data 20 gennaio 2009, ha depositato copia autentica della sentenza stessa senza la relata della sua notificazione, siccome prescriveva l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Viene, pertanto, in rilevo il principio di diritto recentemente riaffermato da Cass. sez. un. n. 9005 del 2009, secondo cui La previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilita’, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, e’ funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, e’ esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per Cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilita’ soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purche’ entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivita’ dell’impugnazione.

4. – Il ricorso, comunque, sarebbe anche inammissibile perche’ inosservante dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile per l’ultrattivita’ disposta dalla L. n. 69 del 2009, che l’ha abrogato), in quanto in relazione all’unico motivo articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non e’ stato formulato il momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione”, cui allude lo stesso art. 366 bis c.p.c. (in termini, gia’ Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

Ulteriore causa di inammissibilita’ risiederebbe, poi, nell’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che non il ricorso si fonda suola polizza assicurativa, della quale non si dice se e come sia stata prodotta in questa sede (viene in rilievo all’uopo Cass. sez. un. n. 28547 del 2008).”.

2. Il Collegio condivide le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

V’e’ solo da precisare – quanto alla causa di inammissibilita’ – che nella specie, essendo stato il ricorso notificato anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., per poter produrre effetti avrebbe dovuto essere retroattiva, nel senso che sarebbe stata necessaria un’esplicita norma che di essa disponesse l’applicazione retroattiva ai ricorsi proposti anteriormente all’entrata in vigore della legge.

Poiche’ l’abrogazione di una norma processuale relativa alla previsione della necessita’ di un certo contenuto per il compimento di un atto ed in generale qualsiasi norma di modifica della disciplina del processo civile non sfugge all’applicazione del principio generale per cui la legge non dispone che per l’avvenire, e’ evidente che, essendo stato l’atto compiuto prima dell’abrogazione, la sua disciplina, in mancanza di un’espressa norma dispositiva della retroattivita’, resta quella abrogata, senza che occorra fare appello all’ultrattivita’.

3. Il ricorso e’, dunque, dichiarato improcedibile, atteso che le cause di improcedibilita’ si collocano prima di quella di inammissibilita’ (Cass. n. 1104 del 2006).

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

LA CORTE Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemila/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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