Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5788 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017,  n. 5788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15963/2014 proposto da:

D.L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DE MARTINIS, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, in persona dei suoi

procuratori speciali E LEGALI RAPPRESENTANTI PRO TEMPORE, sigg.ri

P.V. e D.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12970/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 13/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato MASSIMO DE MARTINIS;

udito l’Avvocato PILADE PERROTTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1073/2010 del 7 aprile 2010 il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda di risarcimento danni da circolazione stradale formulata nelle forme e con le modalità stabilite dalla L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 3, da D.L.L. nei confronti di A.C.S., T.C. e della S.p.A. Ina Assistalia.

Con sentenza n.12970/2013 del 13 giugno 2013 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto da D.L.L. con ricorso depositato il 7 aprile 2011 notificato, in uno al decreto di fissazione dell’udienza, in data 3/10 giugno 2011: abrogato il rito ex L. n. 102 del 2006, il giudice dell’impugnazione riteneva l’appello regolato dalla ordinaria disciplina codicistica e, pertanto, da proporre con citazione da notificare nel termine lungo (maggiorato del periodo di sospensione feriale) decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

D.L.L. propone ricorso, articolato in unico motivo, per la cassazione di questa sentenza; resiste, con controricorso, la S.p.A. Generali Italia (nuova denominazione sociale della S.p.A. Ina Assitalia).

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unica, articolata censura, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 53, nonchè degli artt. 39, 327 e 439 c.p.c..

Assume, in particolare, che la disposizione abrogatrice del rito ex L. n. 102 del 2006, dettata con la L. n. 69 del 2009, art. 53, ha previsto, quale disciplina transitoria, la applicabilità delle forme procedimentali abrogate a tutte le controversie pendenti alla vigenza della legge n. 69 del 2009, con norma da intendersi riferita non soltanto ai giudizi pendenti in primo grado: pertanto, l’appello in discorso, introdotto (anche in ossequio al principio dell’ultrattività del rito) con ricorso depositato nell’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, doveva considerarsi tempestivo.

Il motivo è fondato.

Come ha già avuto modo di chiarire questa Corte, in tema di sinistri stradali regolati dalla L. n. 102 del 2006, art. 3, qualora la decisione di primo grado, al momento dell’abrogazione di tale disciplina operata dalla L. n. 69 del 2009, fosse ancora impugnabile, la causa, ai sensi della L. n. 69 cit., art. 53, comma 2, deve considerarsi pendente, sicchè, in caso di giudizio di primo grado instaurato con il rito del lavoro, in appello debbono essere osservati i termini perentori per il deposito del ricorso di cui all’art. 434 c.p.c., intendendosi la nozione di pendenza del giudizio come comprensiva anche della fase di quiescenza del decorso dei termini per la proposizione delle impugnazioni (espressamente, sul tema, Cass. 06/02/2015, n. 2265).

Alla stregua di detto orientamento cui si intende dare continuità -, corretto l’uso del ricorso quale modus ingrediendi dell’appello, quest’ultimo era senza dubbio tempestivo, risultando pacificamente il deposito dell’atto introduttivo avvenuto nel termine perentorio stabilito dall’art. 327 c.p.c..

In accoglimento del ricorso, va disposta la cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso Magistrato, per il vaglio sulla fondatezza dei motivi di appello.

Al giudice di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso Magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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