Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5787 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5787 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ROSSETTI MARCO

cd. 07/11/2013

SENTENZA
PU

sul ricorso 8210-2008 proposto da:
BONACINA

MARCO

BNCMRC41E23F078W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SALLUSTIANA 1/A, presso lo
studio degli avvocati ORONZO ALBERTO E GARUTTI
MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAININI
PIER ANGELO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2052

contro

BONACINA GIANFRANCO BNCGFR34L05F078K, BONACINA MARIA
BNCMRA67R59I625C, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 13/03/2014

dell’avvocato MANZI LUIGI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BORGONOVO ARNALDO
giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 3084/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato FEDERICA ORONZO per delega;
udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

di MILANO, depositata il 21/11/2007, R.G.N. 2970/2005;

R.G.N. 8210/08
Udienza del 7 novembre 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 30.7.1998 il sig. Gianfranco Bonacina vendette alla propria figlia Maria
Bonacina la propria quota di 1/2 della proprietà dell’immobile sito nel
Comune di Meda, via Enrico Fermi n. 24.
Cinque anni dopo, nel 2003, il sig. Marco Bonacina, fratello di Gianfranco,

– aveva avuto negli anni precedenti una lite giudiziaria col proprio fratello;
– quest’ultimo, rimasto soccombente, era stato condannato sia dal Tribunale
(nel 1999), sia dalla Corte d’appello (nel 2001), a rifondergli le spese di lite;
– il relativo debito non era stato adempiuto spontaneamente;
– al momento di intraprendere l’azione esecutiva sull’unico bene immobile
del fratello, ne aveva scoperto l’avvenuta alienazione.
Concludeva pertanto chiedendo che fosse dichiarata la simulazione della
vendita immobiliare stipulata il 30.7.1998 tra Gianfranco Bonacina e Maria
Bonacina.
In subordine, chiedeva che la suddetta vendita fosse dichiarata inefficace ai
sensi dell’art. 2901 c.c., in quanto compiuta in frode delle sue ragioni
creditorie verso il fratello.

2. Mentre il Tribunale di Monza accolse la domanda di simulazione, la Corte
d’appello di Milano ha riformato tale decisione.
Il giudice di secondo grado ritenne, in particolare, che:
(a) l’attore non avesse fornito prove od indizi sufficienti per dimostrare la
simulazione della compravendita;
(b)

il credito a garanzia del quale l’attore aveva formulato la domanda

revocatoria era sorto dopo l’atto dispositivo; pertanto per l’accoglimento
della domanda di revocazione sarebbe stata necessaria la prova della dolosa
preordinazione della vendita allo scopo di frodare le ragioni del creditore:
prova che invece era mancata.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal sig. Marco
Bonacina, sulla base di cinque motivi.

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convenne in giudizio Gianfranco e Maria Bonacina, allegando che:

R.G.N. 8210/08
Udienza del 7 novembre 2013

Il sig. Gianfranco Bonacina e la sig.a maria Bonacina hanno resistito con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il sig. Marco Bonacina lamenta (ex art. 360,

procedimento, utilizzando ai fini del decidere documenti prodotti per la
prima volta solo in sede di appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c..

1.2. Espone a tal riguardo che il sig. Gianfranco Bonacina e la sig.a Maria
Bonacina, hanno allegato ai rispettivi atti di appello tre documenti non
prodotti in primo grado, e cioè:
(a)

la fattura emessa dal notaio che stipulò la compravendita di cui si

assume la simulazione;
(b) una copia di estratto conto bancario;
(c) la c.d. “contabile” (recte, attestazione) rilasciata dalla banca presso la
quale venne accreditato l’assegno tratto da Maria Bonacina all’ordine di
Gianfranco Bonacina, a titolo di pagamento del prezzo della vendita.
Da tali documenti, prosegue il ricorrente, la Corte d’appello ha tratto la
conclusione che il prezzo della vendita asseritamente simulata fu
effettivamente pagato, e che quindi simulazione non vi poté essere.

1.3. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 100
c. p. c..
La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto dimostrata la circostanza dell’effettivo
pagamento del prezzo della vendita asseritamente simulata non solo in base
ai documenti tardivamente prodotti (due dei quali nemmeno menzionati
nella sentenza impugnata) ma anche in base ad altre circostanze: tra
queste, i timbri apposti sulla chartula del titolo posto all’incasso.
Da ciò consegue che, anche espungendo i documenti in questione dal
novero delle prove utilizzabili, la sentenza d’appello non diverrebbe per ciò
solo priva di fondamento in facto.

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n. 4, c.p.c.) che la Corte d’appello avrebbe causato una nullità del

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2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso il sig. Marco Bonacina lamenta il vizio di
motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).
Espone che la Corte d’appello ha ritenuto insussistente la prova della
simulazione della vendita immobiliare stipulata tra Gianfranco Bonacina e

manchevole, perché manchevole della considerazione di elementi di prova
ritualmente acquisiti al giudizio.

2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, per l’assoluta omissione del
requisito richiesta dall’art. 366

bis c.p.c. nel testo applicabile ratione

temporis, e cioè la “chiara indicazione” del fatto controverso sul quale è
mancata la motivazione, ovvero delle ragioni che rendono la motivazione
insufficiente.
Tale “chiara indicazione”, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di
questa Corte, deve consistere in un “momento di sintesi” che, pur senza
rigidità formali, “si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica”
del motivo di ricorso, a conclusione della sua illustrazione (ex permultis, in
tal senso, Sez. L, Sentenza n. 4556 del 25/02/2009, Rv. 607177; Sez. U,
Sentenza n. 20603 del 01/10/2007, Rv. 599013).

3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il sig. Marco Bonacina lamenta (ex art. 360,
n. 3, c.p.c.) che la sentenza impugnata abbia violato gli artt. 2727 e 2729
c.c., nella parte in cui ha valutato in modo atomistico e non unitario gli
indizi acquisiti in corso di causa, per escludere la rilevanza di ciascuno di
essi, senza valutarli gli uni per mezzo degli altri.

3.2. Le norme di cui si assume la violazione (artt. 2727 e 2729 c.c.)
stabiliscono che il giudice può desumere la prova di un fatto ignorato
partendo da un fatto noto, per mezzo di una deduzione logica. L’art. 2729
c.c. soggiunge che, quando ricorre a tale prova presuntiva, il giudice può
utilizzare soltanto presunzioni che siano precise, gravi e concordanti.

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Maria Bonacina con una motivazione per un verso illogica, e per altro verso

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Sull’interpretazione di questi due precetti esiste una copiosa produzione
giurisprudenziale, che può dirsi ormai consolidata, e che ha stabilito i
fondamenti ed i limiti del ricorso alla prova presuntiva.

3.2.1. In primo luogo, si è chiarito

a livello terminologico che la

raggiunge la prova del fatto ignorato, mentre l’ “indizio” di cui all’art. 2729
c.c. è il “fatto noto” dal quale prende le mosse il ragionamento deduttivo.
Pertanto l’art. 2729 c.c., là dove stabilisce che il giudice non possa
ammettere se non presunzioni “gravi, precise e concordanti”, va letto nel
senso che tali requisiti devono essere posseduti dai fatti noti e certi posti a
fondamento della prova presuntiva.
La chiarificazione terminologica di questi concetti, come sempre accade, ha
chiarito altresì il senso della norma.
Di una presunzione, in quanto deduzione logica, non si può esigere che sia
“grave, precisa e concordante”, perché essa è una valutazione, ed una
valutazione deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente
inconfutabile.
Di un fatto, invece, è ben possibile esigere la certezza, ai fini della sua
utilizzabilità quale tesi di un argomentare sillogistico, giacché di un fatto
concreto si può predicare la sua oggettività o meno, ma non la sua “logicità”.
Ciò vuol dire, in sintesi, che l’art. 2729 c.c. esige la certezza dei fatti posti a
fondamento della prova presuntiva, e la logicità della deduzione con la quale
il giudice ricava la seconda dai primi.

3.2.2. In secondo luogo, si è chiarito a livello metodologico che la
deduzione del fatto ignorato muovendo dal fatto noto, ai sensi dell’art. 2727
c.c., deve avvenire in due momenti.
Dapprima il giudice deve ricostruire i fatti, escludendo quelli incerti e quelli
che, pur certi, sono intrinsecamente privi di rilevanza ai fini del decidere.
Dopo avere così circoscritto il materiale probatorio utilizzabile, il giudice
deve valutare complessivamente tutti gli indizi in precedenza isolati, per

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r

“presunzione” è il procedimento logico-deduttivo col quale il giudice

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accertare se siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di
fornire una valida prova presuntiva.
Da ciò discende, a contrario, che vìola l’art. 2729 c.c. il giudice che, dinanzi
ad indizi molteplici, li valuti separatamente ed atomisticamente, escludendo
la rilevanza di ciascuno di essi dopo averlo valutato in sé e per sé e senza

Questi princìpi sono del tutto pacifici, risalenti e consolidati nella
giurisprudenza di legittimità (in tal senso, ex multis, Sez. 5, Sentenza n.
9108 del 06/06/2012, Rv. 622995; Sez. 3, Sentenza n. 3703 del
09/03/2012, Rv. 621641; Sez. 3, Sentenza n. 26022 del 05/12/2011, Rv.
620317; Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005, Rv. 583806; Sez. 2,
Sentenza n. 11372 del 30/05/2005, Rv. 580176; Sez. 1, Sentenza n.
3390 del 18/02/2005, Rv. 579630; Sez. 2, Sentenza n. 17858 del
24/11/2003, Rv. 568398; Sez. 2, Sentenza n. 2007 del 05/09/1961, Rv.
882740; sino alla sentenza capostipite rappresentata da Sez. 3, Sentenza n.
2971 del 13/10/1962, Rv. 254395).

3.2.3. In terzo luogo, si è chiarito a livello logico che affinché possa
risalirsi da un fatto noto ad un fatto ignorato non è necessario che il
secondo sia una conseguenza ineluttabile ed

univoca del primo, ma è

sufficiente che sia una conseguenza probabile, e ciò per due ragioni.
La prima ragione è che dall’esistenza di un fatto possono di norma trarsi
una infinità di deduzioni in merito all’esistenza di altri infiniti fatti. Se,
dunque, si pretendesse di usare a fini probatori solo inferenze esclusive,
l’ambito della prova presuntiva verrebbe a ridursi in modo irragionevole e
certamente contrario alla volontà del legislatore.
La seconda ragione è che, anche ad ammettere l’ipotizzabilità di fatti tra
loro legati da un rapporto di inferenza esclusiva, proprio tale rapporto
renderebbe superfluo il ricorso alla prova presuntiva. Se, infatti, un fatto
non possa derivare che da uno ed un solo altro fatto, diremmo che
l’esistenza di quest’ultimo sarà non già indizio, ma vera e propria prova
storica dell’esistenza del primo. Così, ad esempio, l’esistenza di un uomo è

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tener conto di tutti gli altri.

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prova, e non già indizio, del fatto che quell’essere abbia avuto una madre
ed un padre.
La prova logica, qual è appunto quella presuntiva, presuppone invece non la

certezza, ma la mera probabilità d’un legame logico-causale tra fatto noto e
fatto ignorato. Se così non fosse, del resto, svanirebbe del tutto qualsiasi

3.2.4. In quarto luogo, a livello quantitativo si è chiarito – ad esempio in
tema di prova presuntiva del nesso di causa – che il rapporto inferenziale
probabilistico tra fatto noto e fatto ignorato non va valutato in termini
puramente quantitativi, per cui tale rapporto debba ritenersi sussistente
solo se la probabilità che il fatto “A” dimostri l’esistenza del fatto “B” sia
superiore alla probabilità contraria.
Al contrario, risalenti e dotti studi hanno messo in evidenza come esista una
inferenza presuntiva tra fatto noto e fatto ignorato quando il secondo sia

probabilmente la conseguenza più attendibile del primo.
Anche i princìpi sin qui riassunti sono pacifici e risalenti nella giurisprudenza
di legittimità (da ultimo, in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 4306 del
23/02/2010, Rv. 611890, ove si afferma che la prova presuntiva deve
fondarsi su “deduzioni logiche di ragionevole probabilità e non
necessariamente di certezza”; ab antiquo, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n.
2971 del 13/10/1962, Rv. 254395, ove già si affermava che una prova
presuntiva deve ritenersi sussistente quando da più indizi possa trarsi una
“armonica spiegazione”, anche se alcuni di quegli indizi siano suscettibili, in
sé e per sé considerati, di interpretazioni diverse).

3.3. Ciò posto in iure,

deve ora considerarsi in facto se la sentenza

impugnata abbia rispettati tali precetti.
La risposta è negativa.

3.3.1. E’ la stessa sentenza d’appello a riferire che il Tribunale aveva
ritenuto sussistente la simulazione della compravendita sulla base di cinque
indizi:

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distinzione tra la prova storica e la prova logica.

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(1) l’epoca della vendita, poco tempo prima della conclusione del giudizio in
cui Gianfranco Bonacina risultò soccombente;
(2)

le modalità di pagamento del prezzo, che risultava già versato al

momento della stipula, e senza accollo del mutuo da parte dell’acquirente;
(3)

la stranezza che ad una figlia solo il padre alieni la sua quota di

altrettanto;
(4) il rapporto di filiazione tra venditore ed acquirente;
(5) la circostanza che il venditore si riservò il diritto di abitazione.

3.3.2. La Corte d’appello ha ritenuto non corretta la decisione del Tribunale,
e nel far ciò ha preso in esame separatamente gli indizi suddetti, per
concludere che nessuno di essi fosse univoco.
Così facendo, la Corte d’appello ha trascurato sotto più d’un aspetto i
precetti sopra esposti ai §§ 3.2.1 e ss..

3.3.2.1. Lo ha fatto, in primo luogo, sul piano della completezza: essa infatti
non ha preso in considerazione gli stessi indizi considerati dal Tribunale,
trascurando di esaminare quello rappresentato dallo stretto rapporto di
parentela esistente tra acquirente e venditore.

3.3.2.2. Lo ha fatto, in secondo luogo, sul piano della logica, trascurando di
considerare che gli indizi posti a base d’una prova presuntiva devono essere
indici non già certi, ma solo accettabilmente probabili dell’esistenza del fatto
ignorato.
Provando, alla luce di tale criterio, a volgere in positivo le negazioni
compiute dalla Corte d’appello alle pp. 3 e ss. della sentenza impugnata, ne
risulta che essa:
(a) ha ritenuto improbabile che una delle parti in causa, nove mesi prima
della conclusione del giudizio, si spogli di un cespite immobiliare al fine di
sottrarsi ad eventuali effetti sfavorevoli della sentenza;
(b)

ha ritenuto improbabile che l’acquirente di un immobile gravato da

ipoteca a garanzia di un mutuo ipotecario, dopo essersi accollato il mutuo

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proprietà indivisa della casa familiare, mentre la madre si astenga dal fare

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stipulato dall’alienante, versi le rate residue di debito direttamente nelle
mani della banca mutuataria;
(c)

ha ritenuto improbabile che un padre trasferisca ad una figlia una

proprietà immobiliare senza accettare denaro in cambio;
(d) ha ritenuto improbabile che il debitore proprietario di una quota indivisa

presupposto che la vendita forzata d’una quota di proprietà indivisa
costituisca una “utopia”.
Or bene, per quanto già detto l’art. 2729 c.c. consente di fondare la prova
presuntiva su meri indizi, a condizione che questi siano rappresentati da
fatti concreti dai quali desumere l’esistenza probabile del fatto ignorato.
Nel nostro caso, le affermazioni della Corte d’appello appena riassunte non
sono coerenti col canone logico della probabilità, giacché in tutte e quattro
le circostanze sopra indicate si sarebbe dovuto ritenere più probabile
l’esatto opposto di quanto ritenuto dalla Corte d’appello.
L’affermazione sub (d), in particolare, dal punto di vista logico costituisce un
perfetto esempio di paralogismo o falso sillogismo, erroneo ed inaccettabile.
La Corte d’appello infatti ha postulato l’esistenza d’un fatto indimostrato (“la
vendita forzata di una quota indivisa di proprietà è un’utopia”) per privare di
efficacia indiziaria un fatto dimostrato (l’alienazione dell’unico cespite da
parte del debitore).
L’avere, dunque, desunto da fatti noti l’esistenza di fatti ignorati che non ne
costituivano una conseguenza accettabilmente probabile, ha costituito una
violazione, da parte della Corte d’appello, della regola di giudizio posta
dall’art. 2729 c.c..

3.3.2.3. In terzo luogo, la Corte d’appello ha del tutto trascurato di valutare
gli indizi emersi dall’istruttoria in modo organico e complessivo.
La sentenza impugnata, infatti:
– chiamata a valutare l’indizio rappresentato dalla contiguità temporale tra
la soccombenza nella lite col fratello e la vendita dell’immobile da parte del
Sig. Gianfranco Bonacina, l’ha ritenuto irrilevante perché al momento della
vendita la soccombenza in lite era “poco probabile”;

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di proprietà di un immobile se ne disfi per frodare il creditore, sul

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– chiamata a valutare l’indizio rappresentato dalla circostanza che
l’acquirente dell’immobile, dopo essersi accollata il mutuo, non provvide ad
estinguerlo, lasciando che a ciò provvedesse l’originario mutuatario, ha
ritenuto “non inverosimile” che l’acquirente si sia limitata a fornire la
necessaria provvista al mutuatario, e ciò sul presupposto che l’acquirente

così dimenticando tra l’altro che nel nostro ordinamento esiste l’art. 1180
c.c., e che alla luce di tale norma la banca mutuataria non avrebbe potuto
certo rifiutare l’adempimento della sig.a Maria Bonacina, acquirente
dell’immobile;
– chiamata a valutare l’indizio rappresentato dalla anomalia della vendita
alla figlia della sola quota di proprietà paterna, e non anche di quella
materna, la Corte d’appello l’ha ritenuto equivoco, in base al rilievo che
anche se il debitore non avesse alienato la sua quota di proprietà
dell’immobile, comunque il creditore avrebbe ricavato ben poco (o nulla)
della espropriazione di esso.
La sentenza impugnata ha dunque valutato gli indizi uno per uno, senza
spiegare perché mai non solo individualmente presi, ma anche nel loro
complesso non potevano assurgere al rango di prova presuntiva.
Così facendo, ha violato il canone della valutazione complessiva degli indizi,
di cui si è detto al § 3.2.2..

3.4. Il terzo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, e la sentenza
impugnata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano,
che provvederà ad una nuova valutazione organica e complessiva di tutti gli
elementi acquisti nel corso dell’istruzione, e lo farà attenendosi al seguente
principio di diritto:
La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito
esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli
isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno
dell’altro. Nel far ciò, il giudice non può negare valore ad uno o più
indizi sol perché equivoci, ma deve stabilire se, considerati i

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“non avrebbe potuto versare direttamente in banca le rate come pattuite”,

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suddetti indizi tutti insieme, sia possibile ritenere accettabilmente
probabile l’esistenza del fatto da provare.

4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso il sig. Marco Bonacina lamenta (ai sensi

gli altri – gli artt. 90 e 91 c.p.c., e l’art. 2901 c.c..
Espone il ricorrente a tal riguardo che la sentenza impugnata ha ritenuto
che il suo credito, avente ad oggetto l’esecuzione della condanna alle spese
di soccombenza pronunciata in suo favore, fosse sorto al momento della
pronuncia della relativa sentenza, e cioè nel 1999.
Da ciò la conseguenza che, essendo avvenuta la vendita dell’immobile del
sig. Gianfranco Bonacina nel 1999, l’azione revocatoria proposta contro il
venditore esigeva la prova della dolosa preordinazione dell’atto a frodare i
creditori, prova che non era stata fornita.
Tale statuizione secondo il ricorrente sarebbe erronea, perché il credito
avente ad oggetto la rifusione delle spese di lite matura de die in diem,
lungo tutto la durata del giudizio cui le spese si riferiscono.

4.2. Il motivo è infondato.
Il diritto della parte vittoriosa, all’esito d’una lite giudiziaria, ad ottenere la
rifusione delle spese sostenute per partecipare al giudizio sorge soltanto con
la sentenza che pronunci la relativa condanna a carico della parte
soccombente. Prima di tale sentenza il diritto non esiste (tanto è vero che
se la condanna alle spese manchi, la sentenza dovrà essere impugnata, e
non corretta); né la sentenza di condanna alle spese può ritenersi
ricognitiva di un diritto che esista di per sé, posto che al giudice è
consentito, invece di pronunciare condanna alle spese, compensarle (così
Sez. 3, Sentenza n. 4694 del 18/07/1980, Rv. 408502). Per la stessa
ragione, questa Corte ha costantemente ritenuto che gli interessi
compensativi sulle spese giudiziali decorrono non dalla domanda, ma dalla
condanna (Sez. 3, Sentenza n. 1865 del 21/06/1974, Rv. 370084).

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dell’art. 360, n. 3, c.p.c.) che la sentenza impugnata avrebbe violato – tra

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(

5. Il quinto motivo di ricorso.
5.1. Col quinto motivo di ricorso il sig. Marco Bonacina censura la sentenza
impugnata per carenza di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), nella parte in
cui ha rigettato la sua domanda subordinata di revocatoria dell’atto di
compravendita già più volte ricordato, ai sensi dell’art. 2901 c.c..

sussistere alcuna prova della dolosa preordinazione dell’atto a frodare il
creditore dell’alienante.

5.2. Prima di esaminare il merito del motivo, questa Corte deve porsi
d’ufficio la questione della sua ammissibilità, in quanto apparentemente non
concluso dalla chiara indicazione del “fatto controverso” rispetto al quale si
assume che la motivazione adottata sia stata carente (ai sensi dell’art. 366

bis c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis).
Al quesito sull’ammissibilità del motivo deve tuttavia darsi risposta positiva.
A pag. 20 del ricorso, penultimo capoverso, il ricorrente ha infatti introdotto
l’illustrazione del motivo in esame con il seguente titolo, in carattere
grassetto sottolineato: “Violazione dell’art. 360 (…) n. 5 per aver la Corte,

senza motivazione (…), ritenuto che non vi è la minima prova in atti della
dolosa preordinazione ecc.”.
Questo passo del ricorso, pur ponendosi all’estremo limite dell’ammissibilità,
non lo travalica, perché il “fatto controverso” è comunque indicato in un
periodo sintatticamente e graficamente isolato, formante un unico
capoverso (“aver la Corte ritenuto che non vi è la minima prova in atti della

dolosa preordinazione

g.

Ed assurdo sarebbe sostenere che il fatto la cui

esistenza è stata esclusa dal giudice di merito, e cioè la dolosa
preordinazione della vendita a frodare i creditori, espresso in questi termini
non sia da ritenere “chiaro”.

5.3. Nel merito, anche il quinto motivo di ricorso è fondato.
La Corte d’appello infatti, chiamata a valutare la fondatezza della domanda
di simulazione, l’ha rigettata, non ritenendo sussistente la prova d’una
dissociazione tra volontà reale dei contraenti e volontà dichiarata nell’atto.

Pagina 13

YJ

Sostiene che la Corte d’appello avrebbe immotivatamente ritenuto non

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Nel rigettare la domanda di simulazione, per quanto già detto, la Corte di
merito esaminò e ritenne non decisivi diversi elementi indiziari.
Stabilito ciò, la Corte d’appello è passata ad esaminare la domanda
subordinata di revocatoria: ed a tal fine, dopo avere correttamente stabilito
che il credito era anteriore all’atto dispositivo, e che dunque la domanda

dell’atto a frodare le ragioni creditorie di Marco Bonacina, così ha motivato
sul punto: “non vi è la minima prova in atti della dolosa preordinazione che
dà luogo all’azione revocatoria anche quando l’atto di disposizione sia
anteriore al sorgere del credito”.

5.4. Questa motivazione è nello stesso tempo carente se riguardata in sé, e
contraddittoria se comparata con il complessivo contenuto della sentenza.

5.5. E’ carente se riguardata in sé e per sé, in quanto salvo le ipotesi
eccezionali in cui le parti siano decadute dalla prova o non ne abbiano
prodotta veruna, il giudice di merito ha il preciso dovere di spiegare quali,
tra le prove offerte dalle parti, ha posto a base della decisione, e perché le
abbia ritenute rilevanti.
Se, infatti, è vero che il giudice non è tenuto a prendere in esame tutte le
allegazioni e deduzioni delle parti, potendo limitarsi ad accogliere o rigettare
la domanda in base a considerazioni che ritenga assorbenti (principio
desumibile, tra gli altri, dagli artt. 276 e 278 c.p.c.), è altresì vero che la
motivazione deve essere pur sempre controllabile, e cioè tale da consentire
al lettore l’individuazione del percorso logico seguito dal giudicante.
Pertanto, in un caso in cui le parti hanno comunque prodotto in causa atti e
documenti, astrattamente idonei a costituire di per sé prove od indizi, non è
consentito al giudice di merito trincerarsi dietro motivazioni tanto
apodittiche quanto elusive del dettato di cui all’art. 132, comma 2, numero
4, c.p.c., come appunto quella secondo cui “non vi è la minima prova” del
fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione.

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poteva essere accolta solo nel caso fosse provata la dolosa preordinazione

R.G.N. 8210/08
Udienza del 7 novembre 2013

5.6. La motivazione della sentenza impugnata, oltre che carente in sé, è
anche contraddittoria rispetto al contesto in cui è inserita.
La Corte d’appello infatti, come già detto, per rigettare la domanda di
simulazione aveva preso in esame una nutrita serie di elementi indiziari, per
escluderne la decisività.

tanto la domanda di simulazione, quanto quella di revocazione.
Tuttavia la Corte, che nell’esaminare la domanda di simulazione aveva
ritenuto di dovere vagliare quegli indizi, nell’affrontare la domanda di
revocazione non ritenne di dover fare altrettanto: ha così redatto una
sentenza nella quale, al cospetto di due domande fondate sui medesimi
elementi di prova, in un caso li ha motivatamente esaminati, e nell’altro no.

5.7. Né sarebbe possibile ritenere – con qualche forzatura del testo della
sentenza impugnata – che la Corte d’appello, dichiarando non provata la
domanda di revocatoria, abbia inteso rinviare alle motivazioni con le quali
aveva poco prima ritenuto non decisive la prove della simulazione.
Ciò per la contraddizione logica che non lo consente.

5.8. Volizione e non volizione di un atto negoziale sono concetti tra loro
legati da un nesso di esclusione reciproca: ed infatti un contratto o è
effettivamente voluto dagli stipulanti, oppure no: non si dà una terza ipotesi.
Nel nostro caso, una volta stabilito dalla Corte d’appello che le prove offerte
dall’attore non dimostravano la simulazione, era giocoforza concludere che
l’atto di vendita fu effettivamente voluto dalle parti.
Ma l’effettiva volizione di un atto dispositivo è anche uno dei presupposti per
l’accoglimento della domanda revocatoria.
Dunque una prova inidonea a provare la simulazione è, per ciò solo,
teoricamente idonea a provare l’effettiva volizione dell’atto dispositivo, e
dunque doveva essere esaminata quando si trattò di valutare la fondatezza
dell’azione revocatoria. Simulazione e revocatoria si fondano infatti su

presupposti antitetici: la prima esige l’accertamento che l’atto apparente
non fu voluto; la seconda presuppone invece che l’atto dispositivo compiuto

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Questi elementi indiziari erano i medesimi sui quali l’attore aveva fondato

R.G.N. 8210/08
Udienza del 7 novembre 2013

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in frode dei creditori sia stato effettivamente voluto (ex multis, Sez. 1,
Sentenza n. 10909 del 05/05/2010, Rv. 612841; Sez. 2, Sentenza n.
11372 del 30/05/2005, Rv. 580175).
Trattandosi di concetti legati da un nesso logico di esclusione reciproca, se
la prova “A” è ritenuta insufficiente a dimostrare che un atto fu simulato,

stesse ragioni, insufficiente a dimostrare anche il contrario, e cioè che quello
stesso atto fu effettivamente voluto.
L’errore logico della Corte è dunque consistito nell’avere ritenuto che le
prove offerte dall’attore, non essendo sufficienti a dimostrare la simulazione,

per ciò solo dovevano essere insufficienti a dimostrare anche il consilium
fraudis, sebbene simulazione e revocatoria avessero presupposti di fatto tra
loro incompatibili.

5.9. La sentenza impugnata andrà dunque cassata anche nella parte in cui

lyvt,

ha rigettato l’azione revocatoria.
Il giudice del rinvio, ove all’esito di una valutazione complessiva degli
elementi indiziari offerti dalle parti – secondo quanto esposto in precedenza
– dovesse escludere la sussistenza della simulazione, avrà l’onere di
esaminare e motivatamente valutare i medesimi elementi, e stabilire se essi
siano sufficienti a dimostrare i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. per
l’accoglimento dell’azione revocatoria.

6. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 383, comma primo, c.p.c.:
– ) accoglie il terzo ed il quinto motivo di ricorso;
– ) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte
d’appello di Milano;
– ) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di

quella stessa prova non può essere ritenuta, nello stesso tempo e per le

legittimità.

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Udienza del 7 novembre 2013

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 7 novembre 2013.

Il consigliere estensore

Il Presidente

(Marco Rossetti)

(Libertino Alberto

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DEPOSIT” IN CANCELLERIA

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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