Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5787 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.P., A.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA E. TAZZOLI 6, presso lo studio dell’avvocato CONDEMI

MORABITO LUIGI, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO ROMANO,

AMADDEO DOMENICA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LAMEZIA TERME;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1572/2008 del TRIBUNALE di, LAMEZIA TERME, del

28/7/08, depositata il 28/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1.1. – C.P. e A.G. hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 28 ottobre 2008, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato l’opposizione da loro proposta avverso un precetto intimato dal Comune di Lamezia Terme.

Al ricorso l’intimato non ha resistito.

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata alle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“…. 3. – Il ricorso appare improcedibile.

La ragione di improcedibilita’ risiede nella circostanza che le parti ricorrenti hanno espressamente allegato che la sentenza impugnata e’ stata loro notificata in data 23 dicembre 2008, ma hanno prodotto copia autentica della stessa senza la relata di notificazione, sicche’ risulta violato l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Viene, in particolare, in rilievo il principio di diritto recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui “La previsione – di cui al all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilita’, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, e’ funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, e’ esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per Cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilita’ soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purche’ entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivita’ dell’impugnazione”. (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009).

2. Il Collegio condivide le conclusioni della relazione.

2.1. Nella memoria i ricorrenti esternano ampiamente il loro dissenso dall’arresto delle Sezioni Unite richiamato nella relazione, sollecitando la rimessione in pubblica udienza.

Ora, in disparte che a tale rimessione non potrebbe procedersi, perche’ gli argomenti prospettati dovrebbero essere delibati esclusivamente come eventualmente giustificativi di una sollecitazione all’esercizio da parte del Collegio del potere – dovere di cui all’art. 374 c.p.c., comma 3, funzionale al particolare valore che la riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso assegnare, con recupero della funzione di nomofilachia, ai precedenti delle Sezioni Unite, nella specie si osserva:

a) che a meno di un anno dall’intervento delle Sezioni Unite, che, peraltro, ha avuto luogo dopo che su varie decisioni delle Sezioni Semplici (particolarmente, Cass. n. 16754 del 2004 e Cass. (ord.) n. 15396 del 2007, peraltro volte a confermare un orientamento ben risalente) era intervenuta la dottrina e le sue perplessita’ – del resto riecheggiate nella memoria – avevano avuto risposta, una nuova rimessione della questione alle Sezioni Unite sarebbe del tutto inopportuna, perche’ significherebbe una vera e propria negazione dell’efficacia persuasiva del precedente, che per estrinsecarsi dev’essere lasciato operare almeno per un certo tempo;

b) che i ricorrenti, comunque, nemmeno prospettano argomenti nuovi, cioe’ che non siano effettivamente stati scrutinati dalle Sezioni Unite, anche all’esito della consueta ampia Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo (ivi compresa la critica svolta dalle dottrine che, pur ravvisando nell’orientamento una manifestazione di formalismo dovuto, avevano cercato di superarlo prospettandosi, peraltro, come la strada fosse impervia e, comunque, con argomenti che gia’ le citate decisioni delle Sezioni Semplici avevano considerato e replicato);

c) che ogni argomento che tenda a sottrarre alla conseguenza dell’improcedibilita’ il mancato adempimento dell’onere di deposito della copia autentica con la relata nel termine per il deposito del ricorso, anche utilizzando (come fanno i ricorrenti) il rilievo che l’esame del ricorso non avviene immediatamente dopo la scadenza del termine per il suo deposito, si scontra con il rilievo che le previsioni di inammissibilita’ ricollegate ai requisiti di contenuto – forma del ricorso e quelle di improcedibilita’ ricollegate al suo tempestivo deposito, qual e’ quella di cui si discorre, esprimono l’intenzione del legislatore di ancorare – a tutela di uno svolgimento rapido dell’esame del ricorso, funzionale alla ragionevole durata del processo – taluni adempimenti al ricorso e al momento del suo deposito, per consentire di valutarli sulla base del solo esame del ricorso, escludendosi che il giudice (in questo caso la Corte di Cassazione) debba svolgere un’attivita’ ulteriore, nel caso dell’esame della copia autentica, diversa da quella di constatare – adempimento di estrema rapidita’ – se la copia sia stata depositata entro il termine per il deposito del ricorso, con esclusione della rilevanza delle attivita’ connesse ad altri atti (controricorso e fascicolo d’ufficio del giudice a quo), ed escludendosi, inoltre, che la trattazione possa risentire di attivita’ del ricorrente successive allo scadere del termine per il deposito;

d) che la scelta del legislatore e’ espressione di rigore che privilegia il jus constituzionis piuttosto che il jus litigatoris e si tratta di scelta formale preordinata ad assicurare una scansione certa (e, quindi, indisponibile anche dalla stessa Corte di cassazione) di un determinato adempimento, la quale non appare irragionevole davanti ad una Corte Suprema di tutela della nomofilachia;

e) che l’insussistenza di qualsivoglia irragionevolezza e, quindi, di qualsiasi lesione del diritto costituzionale di difesa, si giustifica (e cosi’ ci si da carico della generica prospettazione di illegittimita’ costituzionale sollevata nella memoria), perche’ le scelte del legislatore processuale in ordine all’osservanza di una certa forma, specie se stabilita a pena di inammissibilita’ ed improcedibilita’, si debbono valutare in punto di ragionevolezza o meno in quanto non si risolvano in un onere eccessivo per l’esercizio del diritto di difesa al momento in cui l’adempimento dev’essere effettuato;

f) che, sotto tale profilo, l’onere di depositare la copia autentica con la relata non e’ per nulla un adempimento gravoso, tenuto conto, d’altro canto, che il ricorrente in cassazione che debba depositare la copia della sentenza notificatagli, puo’ sia estrarre e produrre copia direttamente della copia notificatagli, la quale rechera’ l’attestazione di autenticita’ riferita alla copia estratta (a suo tempo rilasciata alla controparte), nel qual caso l’attestazione di autenticita’ figurera’ gia’ sull’atto (e non potra’ certo essere messa in discussione, salvo contestazioni, per il fatto che di tratti di copia della copia), sia estrarre presso la cancelleria del giudice della sentenza impugnata una nuova copia della sentenza e produrre copia della relata esistente su quella notificatagli;

g) che l’uno e l’altro adempimento sono pienamente agevoli ed in definitiva richiedono soltanto una modesta attenzione nella lettura dell’art. 369 c.p.c., che e’ norma destinata ad essere utilizzata da un professionista di particolare qualificazione;

h) che eventuali situazioni di fatto che abbiano potuto comportare l’impossibilita’ del mancato tempestivo deposito sono oggi rimediabili con il rimedio della rimessione in termini;

i) che, dunque, il Collegio ribadisce la piena e convinta adesione all’orientamento delle Sezioni Unite.

3. Il ricorso e’, dunque, dichiarato improcedibile.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

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