Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5787 del 03/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5787
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26573-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.A.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1846/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello proposto da G.A.A. contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 6026/2016, in parziale accoglimento del ricorso proposto, nella qualità di ex liquidatore della cessata T.D.C. s.r.l. in liquidazione avverso avviso di accertamento IRES IVA IRAP 2010;
il contribuente è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1.1. con istanza depositata in cancelleria l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che è cessata la materia del contendere, essendosi il contribuente avvalso della procedura di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6 e 7, provvedendo all’integrale pagamento, in favore della ricorrente, di tutte le somme ancora dovute in forza della detta definizione agevolata;
1.2. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, essendo stato comprovato, con la documentazione allegata alla memoria depositata in atti, il perfezionamento della definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, essendo stato effettuato il pagamento di quanto rispettivamente dovuto e risultando altresì allegata l’attestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di regolarità dell’avvenuta definizione agevolata della lite;
1.3. nulla va statuito in ordine alle spese, atteso che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. n. 24083/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020