Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5786 del 13/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 5786 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 7115-2008 proposto da:
PARIGI S.R.L. 02149110807, in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VIOLI
GIOVANNI giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SALUTARI

MARIA

SLTMRA40P6OH224V,

elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRC.NE NOMENTANA 312, presso lo
studio dell’avvocato TABILI BRUNO, rappresentata e

1

Data pubblicazione: 13/03/2014

difesa dall’avvocato IATI ANGELO giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 132/2007 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 12/06/2007 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

612/2005;

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24 maggio 2007 la Corte di appello di Reggio
Calabria, premesso: 1) l’ art. 7 del contratto di locazione
intercorso tra la Parigi s.r.l. e Maria Salutari prevedeva
espressamente che il canone di locazione dovesse esser pagato in

autorizzazione di quest’ ultima,

salva l’

espressa con atto scritto, di

provvedervi tramite bonifico bancario

o con altra formalità

concordata; 2) avendo invece la conduttrice sempre pagato a
mezzo bonifico bancario, senza autorizzazione della locatrice,
aveva violato detta clausola; 3) secondo l’ art. 15 del medesimo
contratto “il mancato pagamento anche parziale, del canone, /
secondo i modi e i termini pattuiti..” comportava l’ immediata
risoluzione di diritto del rapporto ai sensi dell’ art. 1956
c.c., non essendo clausola di stile, come preteso dalla
conduttrice, in quanto non riferentesi genericamente a tutte le
violazioni delle obbligazioni contenute in contratto, ma a
condotte dettagliate, incidenti sul sinallagma, 4) la buonafede
della conduttrice era da escludere così come la tolleranza della
locatrice che invece fin dall’ inizio del diverso pagamento a
mezzo bonifico bancario aveva diffidato la conduttrice dal
persistere dall’ inosservanza della precitata clausola n. 7; 5)
la valutazione della scarsa importanza dell’inadempimento della
conduttrice era preclusa perché la locatrice aveva manifestato
la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

3

contanti, presso il domicilio della locatrice,

Ricorre per cassazione la s.r.l. Parigi. Si è costituita Maria
Salutari.
Motivi della decisione.

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: ” Violazione e
falsa applicazione dell’ art. 1455 e 1456 c.c. ex art. 360 n. 3

clausole risolutive espresse nei contratti a prestazioni
corrispettive debbano indicare delle condotte determinate ed
univoche alla cui violazione le parti possano ricollegare la
risoluzione immediata del contratto. Risoluzione di diritto che
non può collegarsi a condotte indeterminate, plurime e
polivalenti; 2) che in presenza di clausola risolutiva espressa
il giudice non si può limitare a constatare che l’ evento
contemplato

si

sia

verificato,

ma

deve

esaminare

il

comportamento dell’ obbligato in relazione al principio della
C7
buona fede, potendosi dichiarare la risoluzione soltanto ove
sussista almeno la colpa di quest’ ultimo”.
Il ricorso è inammissibile.
Ed infatti, come emerge dalla narrativa, la sentenza ha deciso
conformandosi a

principi costanti di questa Corte

requisito della determinatezza della modalità richiesta ed
accettata per l’ adempimento dell’ obbligo di pagare il canone
ai fini della validità della clausola risolutiva espressa (ex
multis Cass. 1950 del 2009); l’ esclusione della buonafede nel
comportamento

della

conduttrice

che

ha

persistito

nell’inosservanza delle concordate modalità di adempimento
4

c.p.c.”, e conclude con i seguenti quesiti di diritto: “Che le

malgrado le diffide della locatrice (Cass. 2553 del 2007) – a
cui la ricorrente, in violazione dell’ art. 366 n. 4 cod. proc.
civ.,

non contrappone nessuna argomentazione idonea ad

inficiarne il fondamento logico giuridico.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione che
liquida in euro 3.500 di cui euro 3.300 per compensi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2013.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA