Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5786 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CORZANI FRANCESCO & C. SNC, in persona

dell’amministratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II n. 10, presso lo

studio dell’avvocato SCORSONE FRANCESCO A., rappresentata e difesa

dall’avvocato LOCCI DARIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ARTMETALLICA DI BERTAGGIA PIERO & C. S.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1716/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

del 18/7/08, depositata il 21/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. La s.n.c. Corzani Francesco & C. ha proposto ricorso per Cassazione contro la s.n.c. Artmetallica di Bertaggia Piero & C. s.n.c. avverso la sentenza del 21 ottobre 2008, con la quale la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello da essa proposto avverso la sentenza, con cui in primo grado con la quale il tribunale di Forlì aveva parzialmente accolto la sua opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Artmettalica.

Al ricorso l’intimata non ha resistito.

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

” (….) 3. – Il ricorso propone due motivi.

Con il primo si denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La sua illustrazione si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se nell’ambito del principio del libero convincimento il Giudice deve comunque tenere conto delle prove testimoniali espletate, dirette e indirette, nonchè delle presunzioni, gravi, precise e concordanti”.

Con il secondo motivo si lamenta “omessa e, comunque, insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” e la sua illustrazione viene conclusa con la seguente proposizione: “In relazione al mezzo di gravame sopra svolto e al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., si indica il fatto controverso in relazione al quale la motivazione della sentenza impugnata risulta omessa o insufficiente, nell’errore di calcolo commesso da Corzani e nella promessa di pagamento graduale dell’indebito fatta da B.P., fatti in ordine ai quali non è stato riconosciuto valore probatorio alle prove testimoniali espletate sopra ricordate, alle presunzioni gravi, precise e concordanti, senza dare alcuna congrua ed esaustiva motivazione”.

Entrambe le formulazioni con cui si concludono i due motivi sono inidonee a soddisfare il requisito di ammissibilità del ricorso, di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Il quesito proposto riguardo al primo motivo è del tutto astratto e generico e, quindi, non integra un quesito di diritto (Cass. sez. un. n. 20360 del 2007; n. 18759 del 2008; n. 26020 del 2008).

La proposizione con cui si chiude il secondo motivo, che dovrebbe assolvere all’onere di esprimere in un momento di sintesi la cd.

chiara indicazione, cui allude l’art. 366 bis c.p.c. (Cass. sez. un. n. 20603 del 2007), appare del tutto inidoneo a svolgere detta funzione, per la ragione che, pur indicando due fatti controversi cui si riferisce il vizio motivazionale, si astiene totalmente dall’indicare riassuntivamente le ragioni di decisività della pretesa omissione od insufficienza di motivazione.

Il ricorso appare, comunque, inammissibile anche per l’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti, esso si fonda sulla C.T.U., su una C.T.P. e su una serie di dichiarazioni testimoniali, ma si astiene: a) dall’indicare se e dove in questa sede di legittimità i primi due atti siano stati prodotti, siccome impone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ed esige l’onere di indicazione specifica degli atti anche processuali su cui il ricorso si fonda previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (in termini Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; Cass. (ord.) n. 22303 del 2008; Cass. (ord.) n. 29279 del 2008; con specifico riferimento alla C.T.U. si veda Cass. (ord.) n. 26266 del 2008); b) dal riprodurre, anche indirettamente le dichiarazioni dei testi cui fa riferimento e le parti delle due consulenze su cui argomenta, in ossequio al principio dell’autosufficienza di cui l’art. 366 c.p.c., n. 6, costituisce l’emersione normativa espressa.

Un’ulteriore ragione di inammissibilità dei due motivi è data, in fine dalla circostanza che entrambi sono articolati senza una specifica critica ed anzi senza pertinenza rispetto alle ampie affermazioni svolte dalla sentenza sia a proposito della C.T.U. e della C.T.P. (pagine sei-sette) sia a proposito delle testimonianze (pagine sette-otto), ivi compresa la testimonianza della moglie del C., onde si configura la rilevanza del principio di diritto secondo cui il motivo si deve risolvere in una critica della sentenza impugnata e, quindi, deve farsi carico delle argomentazioni di essa (Cass. n. 359 del 2005, seguita da molte altre).”.

p. 2. Il Collegio condivide le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, nella memoria parte ricorrente ha mosso rilievi del tutto generici (anche sotto il profilo di una questione di costituzionalità dell’art. 366 bis c.p.c., per violazione dell’art. 24 Cost., comma 2,: su cui, peraltro, la Corte si è già pronunciata nel senso della insussistenza del requisito della non manifesta infondatezza: Cass. (ord.) n. 2652 del 2008) e che non si fanno carico delle emergente della giurisprudenza della Corte citata dalla relazione, onde non richiedono alcuna replica.

p. 3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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