Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5785 del 13/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5785 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 6294-2008 proposto da:
CAPITALIA SERVICE J.V. S.R.L. – GRUPPO BANCARIO
UNICREDITO ITALIANO 07476881003, quale mandataria di
(gia’ CAPITALIA S.P.A.

UNICREDITO ITALIANO S.P.A.

societa’ incorporata da UNICREDITO ITALIANO S.P.A. a
seguito di fusione), in persona dei Signori MARCO

2013
1951

POLISENA e ENNIO NERI, elettivamente domiciliata in
ROMA,

V.LE

B.

BUOZZI

77,

presso

lo

studio

dell’avvocato TORNABUONI FILIPPO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

1

Data pubblicazione: 13/03/2014

contro

CECILIA IMMOBILIARE PRIMA DI QUATTRINI FULVIA S.N.C.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 243/2007 del TRIBUNALE DI
TIVOLI SEDE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato FILIPPO TORNABUONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

2

depositata il 26/11/2007 R.G.N. 370/C/2005;

Svolgimento del processo

La Banca di Roma s.p.a., rappresentata e difesa dall’ avv.
Michele Ventola ed elettivamente domiciliata, ai sensi dell’
art. 480 cod. proc. civ., presso il suo studio in Roma, via
Spalato, 11, aveva pignorato, con atto notificato il 20 novembre

costituita, da Fulvia Quattrini e Francesco Mariani, poi
costituitisi in s.n.c. Cecilia Immobiliare Prima, ipoteca a
garanzia del mutuo concesso alla s.r.l. Mariani Costruzioni,
incardinando la relativa procedura – n. 112 del 2000 – presso la
Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, allora Comune del
circondario del Tribunale di Roma. Divenuto Castelnuovo di
Porto, per effetto dell’ art. 1 del DLGS n. 491 del 1999,
sezione distaccata dell’ istituito Tribunale di Tivoli
operante dal primo ottobre 2001 – in data 31 maggio 2002 il
difensore della Banca aveva eletto domicilio, ai sensi
dell’art. 82 R.D. del 1934 n. 37, per l’ udienza del 25
settembre 2002, in Guidonia, Comune del circondario di detto
Tribunale, presso l’ avv. Italo Castaldi, con studio in via
Visintini, 22. Ciononostante la s.n.c. Cecilia Immobiliare
Prima ha notificato l’ opposizione alla vendita- disposta dal
notaio La Russa ai sensi dell’ art. 591 bis c.p.c., qualificata
dal G.E.
370/C/2005

di opposizione agli atti esecutivi, procedimento n.
il 21 ottobre 2005 a detta banca presso la

cancelleria del “Tribunale di Velletri,

sez. distaccata di

Castelnuovo di Porto”, sì che all’ udienza di prima comparizione
3

2000, l’ immobile situato in Morlupo e su cui era stata

del 9 novembre 2005, nessuno compariva per la banca e la causa,
nella dichiarata contumacia della stessa, sospesa l’ esecuzione
n. 112 del 2000, era decisa da detta sezione distaccata con
sentenza del 26 novembre 2007 accogliendo l’ opposizione per
improcedibilità dell’ esecuzione ai sensi dell’ art. 40 legge n.

La

sentenza è stata notificata

alla Banca di Roma nella

cancelleria del Tribunale di Tivoli, Sezione di Castelnuovo di
Porto.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione

Capitalia

Service J.V. s.r.l. nella qualità di mandataria per la gestione
e l’ incasso dei crediti di Capitalia s.p.a., così modificata la
denominazione di Banca di Roma s.p.a. In corso di giudizio ai
sensi dell’ art. 111 cod. proc. civ. è intervenuta la s.p.a.
Unicredit Credit Management Bank, incorporante del gruppo
bancario Capitalia s.p.a. Unicredit Banca di Roma s.p.a. Le
intimate società non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

La ricorrente con un unico motivo deduce: “Inesistenza e/o
nullità del procedimento R.G. 370/C/2005 e della sentenza n.
243 del 2007 del 20 novembre 2007 del Tribunale di Castelnuovo
di Porto per violazione degli artt. 160 – 170 c.p.c. ed errata
applicazione dell’ art. 82 R.D. del 1934 n. 37 violazione del
principio del contraddittorio” per mancanza di riferibilità al
destinatario della notifica dell’ opposizione all’ esecuzione
presso la cancelleria del Tribunale anziché nel domicilio
4

47 del 1985.

eletto,

con conseguente nullità del procedimento e della

sentenza che lo ha definito, e conclude con i seguenti quesiti
di diritto: “Dica la Corte se, nel caso di specie, in
considerazione di valida elezione di domicilio presso lo studio
di un avvocato del circondario del Tribunale competente, sia

effettuata presso la cancelleria del Tribunale; dica inoltre
se la inesistenza e/o nullità della notifica dell’ atto
introduttivo, nei limiti sopra precisati, produca la violazione
del principio di difesa e del contraddittorio e la conseguente
inesistenza e/o nullità dell’ intero procedimento e della
relativa sentenza”.
Il motivo è fondato.
Ed

infatti,

se

il

procuratore,

assegnato

fuori

della

circoscrizione del Tribunale ove ha sede l’autorità giudiziaria
dinanzi alla quale svolge il suo ufficio, in ottemperanza all’
obbligo stabilito dall’ art. 82, primo comma, R.D. 22 gennaio
1934 n. 37, ha ivi eletto domicilio – nella specie mediante una
dichiarazione in forma scritta del 31 maggio 2002, acclusa al
fascicolo di ufficio, come attestato dal cancelliere, e dunque
valida (Cass. 6541 del 1993, 21759 del 2012), essendo divenuta,
come specificato in narrativa, Castelnuovo di Porto sezione
distaccata del Tribunale di Tivoli dopo l’ instaurazione della
procedura esecutiva –

poiché di tale atto sono destinatari la

controparte e l’ ufficio giudiziario (Cass. 5635 del 2002), le

5

inesistente e/o nulla e comunque inefficace la notifica

6- \

notificazioni e le comunicazioni in cancelleria anziché presso
il domicilio eletto, sono nulle.
Pertanto l’ opposizione della Cecilia Immobiliare Prima di
Quattrini Fulvia s.n.c., il pedissequo decreto di udienza di
prima comparizione e lo svolgimento della stessa, la sospensione
dell’ esecuzione e tutti gli atti del procedimento , ed infine
la sentenza emessa all’ esito di esso, sono insanabilmente nulli
(artt. 156, secondo comma, e 159, cod. proc. civ.),
violazione dell’ art. 170 cod. proc. civ.

per

e del principio del

contraddittorio.
Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata
e la causa rinviata allo stesso giudice a quo, innanzi al quale
il procedimento riprenderà dalla fase nella quale si è
verificata la nullità, con la fissazione di una nuova udienza di
prima comparizione.
Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese,
anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata,

e

rinvia al Tribunale di Tivoli, altra composizione, anche per le
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2013.

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