Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5785 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

J.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato COLLELUORI RITA, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERE UNIVERSITARIA SENESE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 340/2008 del TRIBUNALE di SIENA, del 7/4/08,

depositata il 20/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue;

p. 1. J.M. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la

sentenza del 28 agosto 2008, con la quale il Tribunale di Prato ha

dichiarato inammissibile un’opposizione da essa proposta avverso un

precetto intimatogli dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in

data 8 febbraio 2007.

Al ricorso l’intimata non ha resistito.

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al

processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si

applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti

pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di

entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il

procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta

relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata

all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico

Ministero presso la Corte.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue;

p. 1. J.M. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 28 agosto 2008, con la quale il Tribunale di Prato ha dichiarato inammissibile un’opposizione da essa proposta avverso un precetto intimatogli dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in data 8 febbraio 2007.

Al ricorso l’intimata non ha resistito.

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

” (….) 3.- Il ricorso appare gradatamente improcedibile e comunque inammissibile.

La ragione di improcedibilità risiede nella circostanza che parte ricorrente ha espressamente allegato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 5 gennaio 2009, ma ha prodotto copia autentica della stessa senza la relata di notificazione, sicchè risulta violato l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Viene, in particolare, in rilievo il principio di diritto recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui “La previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per Cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.” (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009).

La ragione di inammissibilità risiede nella inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c..

Queste le ragioni.

Il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 617 c.p.c., e/o art. 479 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” e la sua illustrazione si conclude con i seguenti quesiti di diritto: “Se sia eccepibile con la opposizione ex art. 617 c.p.c., l’insussistenza di valido titolo esecutivo e di conseguenza valido precetto nei confronti della ricorrente. Se sia proponibile attraverso la opposizione ex art. 617 c.p.c., la contestazione della irregolare notificazione del titolo esecutivo e della conseguente nullità dell’atto di precetto”.

Il secondo motivo denuncia “violazione dell’art. 650 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” e a sua illustrazione si conclude con il seguente quesito di diritto: “Se l’opposizione così come introdotta dalla ricorrente contenga gli elementi essenziali per essere convertita in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.”.

Ora, i quesiti proposti pongono interrogativi del tutto astratti e privi di alcun riferimento alla decisione impugnata e, pertanto, sono assolutamente privi del requisito della conclusività.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, quando esige che il quesito di diritto debba concludere il motivo impone che la sua formulazione non si presenti come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensì evidenzi la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito deve concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, deve necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissente, sì che risulti evidenziato – ancorchè succintamente – perchè l’interrogativo astratto è giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenti questa contenuto è un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonchè n. 6420 del 2008).”.

2. Il Collegio condivide le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

V’è solo da precisare – quanto alla causa di inammissibilità – che nella specie, essendo stato il ricorso notificato anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., per poter produrre effetti avrebbe dovuto essere retroattiva, nel senso che sarebbe stata necessaria un’esplicita norma che di essa disponesse l’applicazione retroattiva ai ricorsi proposti anteriormente all’entrata in vigore della legge.

Poichè l’abrogazione di una norma processuale relativa alla previsione della necessità di un certo contenuto per il compimento di un atto ed in generale qualsiasi norma di modifica della disciplina del processo civile non sfugge all’applicazione del principio generale per cui la legge non dispone che per l’avvenire, è evidente che, essendo stato l’atto compiuto prima dell’abrogazione, la sua disciplina, in mancanza di un’espressa norma dispositiva della retroattività, resta quella abrogata, senza che occorra fare appello all’ultrattività.

p. 3. Il ricorso è, dunque, dichiarato improcedibile, tenuto conto che “In tema di ricorso per Cassazione, qualora si determini il concorso di una causa di inammissibilità e di una causa di improcedibilità, la declaratoria di quest’ultima prevale sulla prima, in quanto l’esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità” (Cass. n. 1104 del 2006).

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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