Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5785 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017,  n. 5785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15565/2015 proposto da:

TOSCOPETROL SPA, in persona del presidente e legale rappresentante

Dott. N.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIOVINE

ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINO SACCA’ giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PETROL GESTIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

D.M., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI BONDI unitamente all’avvocato SAVERIO MANNINI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 676/2015 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata

il 19/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ANTONINO SACCA’;

udito l’Avvocato SAVERIO MANNINI;

udito l’Avvocato LUIGI BONDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.p.a. Toscopetrol ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. Petrol Gestioni, la Curatela del Fallimento di (OMISSIS) s.p.a. e la s.r.l. (OMISSIS), intervenuta nel giudizio di merito, avverso la sentenza del 12 maggio 2015, con cui il Tribunale di Livorno ha rigettato per tardività un’opposizione, proposta da essa ricorrente il 24 novembre 2011, con qualificazione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in relazione alla procedura di rilascio n. 644 r.g.e. del 2001, avverso un accesso, effettuato dall’ufficiale giudiziario con la forza pubblica il 17 novembre 2011, nell’impianto di sua proprietà, sito in (OMISSIS), al fine di dare esecuzione ad un provvedimento di reintegrazione nel possesso di un’area industriale. Detto provvedimento risaliva al 2005 ed era stato confermato da sentenza del Tribunale di Livorno del 2010, passata in cosa giudicata.

Il provvedimento era stato ottenuto dalla Petrol Gestioni contro la s.p.a. (OMISSIS), in relazione ad uno spoglio da questa posto in essere nella sua qualità di locatrice, mentre la Petrol Gestioni, secondo la sua prospettazione, deteneva l’immobile a titolo di locazione.

2. L’opposizione veniva fondata dalla Toscopetrol sulla deduzione di non aver ricevuto la notifica del titolo esecutivo e del precetto nella sua qualità di proprietaria di una parte del compendio da rilasciarsi, in forza di atti di acquisto intervenuti nel dicembre del 2007 e nel febbraio del 2009 dalla s.r.l. Feder Petroli Green Road s.r.l..

3. Al ricorso, che prospetta un unico motivo, ha resistito con controricorso la s.r.l. Petrol Gestioni, mentre non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

4. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia “Omesso esame circa fatti decisivi della controversia oggetto di discussione tra le parti.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 608 c.p.c.”.

Vi si censura la sentenza impugnata, perchè avrebbe ritenuto tardiva l’opposizione agli atti esecutivi della ricorrente, reputando che il termine per la sua proposizione non fosse decorso dall’accesso dell’ufficiale giudiziario in data 17 novembre 2011, ma da un accesso precedente risalente al 23 maggio 2011, in occasione del quale era intervenuto il direttore tecnico della Toscopetrol. Nell’illustrazione si svolgono argomentazioni, con le quali l’assunto del Tribunale viene posto in discussione, adducendosi che l’accesso del maggio del 2011 non era stato riferibile alla Tioscopetrol, essendo avvenuto nella proprietà della (OMISSIS) s.r.l..

2. L’esame delle ragioni esposte nel motivo evidenzia che esso è stato impropriamente dedotto anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5.

Invero, l’omesso esame cui allude tale norma non concerne i fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del procedimento (qual è nella specie il fatto regolatore del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione), in quanto il loro omesso esame, concernendo fatti rilevanti per l’applicazione della legge regolatrice del processo rileva sempre nell’ambito del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, ovvero, se quei fatti riguardino l’applicazione della legge regolatrice della giurisdizione o della competenza, i vizi di cui allo stesso art. 360 c.p.c., nn. 1 e 2.

Tanto premesso, la superfluità dell’esame dei motivi emerge in quanto si deve rilevare una situazione, in base alle stesse allegazioni prospettate dalla ricorrente, nella quale, a monte del problema della tempestività dell’opposizione agli atti, il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare che i fatti costitutivi posti a suo fondamento erano del tutto inidonei a giustificarla e che, dunque, essa non poteva essere proposta ed era, dunque, priva di fondatezza.

Tale situazione era assolutamente preliminare rispetto al problema della tempestività dell’opposizione, che supponeva la legittimazione a proporla, sebbene sulla base della sola allegazione di fatti astrattamente giustificativi di essa.

Fatti che, invece, non erano stati in alcun modo allegati, per la ragione che si dirà.

Detta situazione deve ora d’ufficio essere conosciuta da questa Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., con la conseguenza che la sentenza impugnata non dev’essere cassata, ma ne va corretta soltanto la motivazione, la quale, del resto, è stata nel senso del rigetto, sebbene si fosse rilevata la tardività dell’opposizione, che avrebbe dovuto suggerire la declaratoria della sua inammissibilità, inerendo ad una ragione di rito.

Queste le ragioni.

2.1. La stessa ricorrente ha allegato e ciò trova conferma nella lettura dell’atto di opposizione presente nel suo fascicolo del giudizio di merito, di aver proposto l’opposizione agli atti, dolendosi di non aver ricevuto la notifica del titolo esecutivo e del precetto posti a suo fondamento.

Senonchè, la stessa ricorrente ha allegato ed anche ciò trova conferma nella lettura del detto atto, che l’attività contro la quale ebbe a reagire, cioè l’accesso dell’ufficiale giudiziario era avvenuta sulla base di una pretesa esecutiva che era stata esercitata dalla s.r.l. resistente non già contro di essa, bensì contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo giudiziale, cioè la Federal Petroli Internazional.

Ora, allorquando il soggetto che si trovi nel possesso o nella detenzione di un bene che, in forza di un titolo esecutivo formatosi contro altro soggetto debba essere rilasciato, viene coinvolto nella sua posizione dall’attività esecutiva, che il titolare del diritto riconosciuto dal titolo rivolga contro il soggetto contemplato nel titolo, le formalità preliminari all’inizio dell’esecuzione, rappresentate dalla notifica del titolo e del precetto, in ragione del fatto che l’esecuzione è diretta e, quindi, l’attività esecutiva è richiesta contro il soggetto contemplato dal titolo, bene sono compiute nei suoi confronti ed il terzo detentore o possessore che di fatto venga coinvolto dalle attività esecutive ed intende reagire contro di esse non può far valere, come oggetto di tale reazione, l’inosservanza nei propri confronti delle formalità preliminari predette.

La ragione è che, essendo formalmente diretta l’attività esecutiva contro il soggetto contemplato nel titolo quelle formalità dovevano osservarsi nei suoi confronti e, se anche non lo sono state, è solo lui che se ne può dolere.

Il terzo possessore o detentore può dolersi dell’inosservanza delle formalità preliminari nei sui confronti solo se il titolare della pretesa esecutiva, che constati prima di procedere che egli è nel possesso o nella detenzione, utilizzi il titolo esecutivo chiedendo che l’attività esecutiva sia compiuta nei suoi confronti in quanto sostenga la sua soggezione all’efficacia del titolo.

In tal caso l’azione esecutiva appare formalmente diretta nei confronti di chi è detentore o possessore e, pertanto, le formalità preliminari debbono essere eseguite nei suoi confronti.

2.2. Poichè nella specie tale situazione non ricorreva, la qui ricorrente non si poteva dolere della mancata notifica nei suoi confronti del titolo e del precetto, cioè delle formalità dell’esercizio della pretesa esecutiva cui formalmente era estranea.

Poteva solo far valere l’eventuale esistenza di una sua situazione di godimento sul bene tale da non renderlo soggetto all’efficacia del titolo e ciò avrebbe potuto fare con l’opposizione diretta a contestare la sussistenza nell’an del diritto procedere all’esecuzione e non il suo quomodo per l’attività rivolta contro il soggetto contemplato nel titolo e pregressa al momento in cui l’attività esecutiva lo aveva coinvolto. Essa era, dunque legittimato a reagire con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..

Una legittimazione all’azione ex art. 617 c.p.c., si sarebbe potuta configurare solo contro atti della procedura esecutiva successivi a quel momento, perchè da esso, per effetto del rivolgersi contro di essa dell’attività esecutiva, diveniva legittimata a pretendere l’osservanza delle se forme regolatrici.

Solo se l’accesso del 17 novembre del 2011 fosse avvenuto come attività richiesta all’ufficiale giudiziario nei suoi confronto e, dunque, come oggetto di pretesa esecutiva formalmente rivolta contro di essa, la ricorrente avrebbe potuto dolersi che, in quanto detta attività lo vedeva come parte formale, avrebbe dovuto essere preceduta dalla notificazione del titolo e del precetto.

Per riferimenti giustificativi di tale ricostruzione si rinvia a Cass. n. 20053 del 2012.

Il Collegio osserva che la constatazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., che la domanda di opposizione agli atti non poteva essere proposta con i fatti che la fondarono non è soggetta al principio di cui all’art. 384 c.p.c., comma 3, (Cass. n. 22283 del 2009, secondo cui: “L’esercizio da parte della Corte di cassazione del potere d’ufficio di correzione della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, non è soggetto alla regola di cui al terzo comma del medesimo articolo, che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d’ufficio che ritenga di porre a fondamento della decisione.”; e, dopo l’introduzione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, Cass. n. 16401 e 17779 del 2011).

3. In forza delle considerazioni svolte il dispositivo della sentenza impugnata appare corretto, sebbene sulla base della diversa motivazione enunciata e, pertanto, la sentenza non può essere cassata ed il ricorso dev’essere rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquemilaottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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