Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5785 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8349/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

DISECO SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Damascelli,

elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 15,

presso lo studio dell’avv. Giovanni Bellomo.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione staccata di Taranto, sezione n. 28, n. 47/28/12,

pronunciata il 16/02/2012, depositata il 1/03/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre

2020 dal Consigliere Riccardo Guida e dato atto che il Sostituto

Procuratore Generale Umberto de Augustinis ha depositato

requisitoria scritta e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato

inammissibile.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Diseco Srl impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari (sezione staccata di Taranto) l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini IRPEG e ILOR, per l’anno 1996, costi ritenuti inesistenti (per un ammontare in lire corrispondente a Euro 1.925.832,66) sulla base del PVC della Guardia di Finanza che, a conclusione di una verifica generale sulla società, aveva accertato che essa aveva contabilizzato fatture passive per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dalla “cartiera” Ecoservice Scarl, aventi ad oggetto “fornitura di manodopera per lavori di gestione” presso una certa discarica. A sostegno della domanda di annullamento dell’atto impositivo, la contribuente dedusse, tra l’altro, che il rapporto contrattuale tra le due aziende non era fittizio, ma reale e la circostanza era comprovata, secondo la sua prospettazione, da numerosi elementi documentali; nel corso del giudizio di primo grado, la parte privata produsse la sentenza della CTP di Taranto n. 224/05/2003, passata in giudicato, con la quale era stata accolta la sua domanda di annullamento del diniego di esenzione decennale IRPEG e ILOR e, quindi, era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio fiscale per le annualità dal 1990 al 2000;

2. la CTP accolse il ricorso sul rilievo che quel giudicato (esterno) aveva efficacia vincolante nella presente controversia, riguardante l’accertamento di maggiori IRPEG e ILOR, per l’anno 1996, che – queste le parole del primo giudice – risultavano “in esenzione per effetto di quella predetta sentenza”;

3. la Commissione tributaria regionale pugliese, con la sentenza trascritta in epigrafe, nel contraddittorio della contribuente, ha rigettato l’appello dell’Agenzia, innanzitutto, facendo leva sulla rilevanza del (predetto) giudicato esterno – che aveva riconosciuto l’esenzione decennale (dal 1990 al 2000) della società dall’IRPEG e dall’ILOR – anche per l’annualità accertata (1996), oggetto di questo giudizio. Da una diversa angolazione giuridica, la CTR ha disatteso il motivo d’appello dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui l’agevolazione tributaria non era applicabile, nel caso in esame, perchè esclusa (dal legislatore) in relazione ai redditi derivanti da operazioni illecite, sanzionate penalmente, sottolineando, al riguardo, che la società aveva prodotto documentazione volta a dimostrare l’effettivo pagamento delle fatture, mentre l’A.F., dal canto suo, non aveva addotto alcun elemento a conforto dell’asserita inesistenza delle operazioni, ferma la considerazione che la contribuente aveva altresì allegato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari (datata 26/06/2007), che aveva assolto l’amministratore unico della Diseco Srl dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”);

3. l’Agenzia ricorre per cassazione, con due motivi; la contribuente ha depositato controricorso e, in prossimità dell’udienza, una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso (“1) Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 112 c.p.c., del D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105, della L. n. 64 del 1986, art. 14”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per essersi discostata dall’indirizzo di legittimità (Cass. 05/02/2009, n. 2777), per il quale il beneficio dell’esenzione decennale dall’IRPEG e dall’ILOR non si estende al reddito di cui sia stata accertata la provenienza illecita;

1.1. il motivo non è fondato;

la CTR, ponendosi nella scia della consueta giurisprudenza di legittimità e senza infrangere alcuna norma giuridica, ha riconosciuto il diritto all’esenzione fiscale della contribuente, in virtù del giudicato esterno dianzi richiamato, i cui effetti si estendono al periodo d’imposta in verifica (anno 1996), dopo avere escluso, aula stregua di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, la provenienza illecita dei maggiori redditi ripresi a tassazione dall’A.F.;

2. con il secondo motivo (“2) Art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3: Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 654 c.p.c.”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata, la quale, senza por mente ai principi enunciati dalla Cassazione sia in tema di recupero a tassazione di costi correlati a fatture passive per operazioni oggettivamente inesistenti, sia in punto di esclusione dell’efficacia vincolate del giudicato penale nel processo tributario: (a) ha erroneamente ritenuto che la contribuente avesse dimostrato il carattere reale delle operazioni sottese alle contestate fatture, trascurando il fatto che l’onere della prova gravante sulla società non può essere assolto tramite la mera produzione di documentazione bancaria (matrici di assegni ed estratti conto con annotati gli estremi del bonifici bancari); (b) ha erroneamente attribuito rilevanza, nel presente giudizio, alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari (datata 26/06/2007), d’assoluzione dell’amministratore unico della società dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1;

2.1. il motivo è inammissibile;

la censura in esso contenuta non mette a fuoco con la necessaria precisazione la ragione giustificatrice della sentenza impugnata, la quale, come dinanzi affermato, poggia sull’aspetto giuridico dirimente dell’esenzione della società dall’IRPEG e dall’ILOR, per l’annualità in contestazione (1996), in virtù del giudicato esterno, costituito dalla surrichiamata sentenza della CTP di Taranto n. 224/05/2003;

3. ne consegue il rigetto del ricorso;

4. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

5. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

rigetta il ricorso, condanna l’Agenzia a corrispondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 20.000,00, a titolo di compenso, oltre a Euro 200,00, per esborsi, al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Antonio Damascelli, che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

 

 

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