Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5784 del 13/03/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 5784 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA
SENTENZA
sul ricorso 6282-2008 proposto da:
ALBA ELETTRONICA S.R.L. 02155920263, in persona del
Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro
tempore Sig. LUCA BACCHIN, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LORENZO VALLA 2, presso lo studio
dell’avvocato DELLA PORTA PIERFRANCESCO, rappresentata
e difesa dall’avvocato DEL GIUDICE RIZZARDO giusta
delega in atti;
– ricorrente contro
GRIGOLO
ARNALDA
GRGRLD40A71B554M,
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elettivamente
Data pubblicazione: 13/03/2014
domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo
studio dell’avvocato JANARI LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato FACCINI STEFANO giusta delega in
atti;
– controricorrente –
TREVISO, depositata il 01/03/2007 R.G.N. 7697/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilita’,
in subordine il rigetto del
ricorso.
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avverso la sentenza n. 348/2007 del TRIBUNALE di
Svolgimento del processo
Con sentenza del primo marzo 2007 il Tribunale di Treviso,
premesso che Arnalda Grigolo aveva proposto opposizione
all’ordinanza del 5 luglio 2004 con cui il giudice
dell’esecuzione, revocando la sospensione dell’ esecuzione per
aveva fissato la data al 30 novembre 2004, contestando la
legittimità di tale indicazione in assenza di richiesta delle
parti ed avendo il titolo esecutivo opposto fissato la data del
febbraio 2004, dichiarata la cessazione della materia del
contendere sulla legittimità di detta ordinanza perché l’
esecutante nella data fissata era stata immessa nel possesso
dell’ immobile, ritenuta la soccombenza della società Alba
Elettronica che aveva ottenuto la sospensione dell’ esecuzione
infondatamente, l’ ha condannata alle spese.
Ricorre per cassazione la s.r.l. Alba Elettronica cui resiste
Arnalda Grigolo. Le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con un unico motivo la ricorrente deduce:” Violazione dell’art.
91 c.p.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto il
giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto soccombente la
resistente Alba Elettronica s.r.l.” e conclude con il seguente
quesito di diritto: “Dica la Corte nell’ ipotesi in cui è stata
rilevata la cessazione della materia del contendere con
riguardo ad un procedimento di opposizione agli atti esecutivi
ex art. 617 c.p.c. se – perdurando l’esistenza di una
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rilascio di un immobile disposta in data 31 marzo 2004, ne
situazione di conflittualità in ordine alle spese – il giudice
debba provvedere sulle spese secondo il principio della
soccombenza virtuale con esclusivo riguardo a detto
procedimento ai sensi dell’ art. 617 c.p.c.”.
Il motivo è infondato.
parte soccombente va individuata in quella che, azionando una
pretesa accertata come infondata – nella specie opposizione
all’ esecuzione ed istanza di sospensione, proposte dalla
s.r.l. Alba Elettronica, rispettivamente respinta e revocata
dopo la concessione – abbia dato causa al processo o alla sua
protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione
all’esito finale della controversia. A questo principio si è
attenuta la sentenza impugnata e pertanto il ricorso va
respinto.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le
spese del giudizio di cassazione pari ad euro 1.800 di cui euro
1.600 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2013.
Va infatti ribadito che in base al principio di causalità la