Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5784 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AZIENDA USL n. (OMISSIS) di AGRIGENTO in persona del suo Direttore

Generale

quale legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato TURCO

IGOR, rappresentata e difesa dall’avvocato DI FEDE GIUSEPPE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.

MANFREDI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENTI GIULIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RINALLO CALOGERO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2008 del Tribunale di AGRIGENTO – Sezione

Distaccata di CANICATTI’ del 9.2.08, depositata il 14/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. L’Azienda U.S.L. n. (OMISSIS) di Agrigento ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 14 febbraio 2008, con la quale il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì ha rigettato l’opposizione da essa proposta avverso un precetto intimatole da L.G..

Al ricorso ha resistito con controricorso il L..

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(….) 3. – Il ricorso appare tempestivamente proposto, perchè appare notificato dal punto di vista della ricorrente entro l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza, il quale, cadendo il 14 febbraio 2008 di sabato e, quindi, trovando applicazione l’art. 155, comma 4, aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, era prorogato di diritto al lunedì 16, data in cui il ricorso risulta consegnato all’ufficiale giudiziario.

Il ricorso appare, però, inammissibile, atteso che l’unico motivo con cui si articola non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, applicabile al ricorso in ragione dell’ultrattività rispetto all’abrogazione disposta dalla L. n. 69 del 2009 (la quale è sancita dall’art. 58, comma 5, della citata legge, la quale dice applicabili le disposizioni contenuta nel suo art. 47, fra le quali è compresa l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato in sede di legittimità è stato pronunciato dopo l’entrata in vigore ella legge stesa, avvenuta il 4 luglio 2009.

p. 2. Il Collegio condivide le conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi rilievi.

V’è solo da precisare che nella specie, essendo stato il ricorso notificato anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., per poter produrre effetti avrebbe dovuto essere retroattiva, nel senso che sarebbe stata necessaria un’esplicita norma che di essa disponesse l’applicazione retroattiva ai ricorsi proposti anteriormente all’entrata in vigore della legge.

Poichè l’abrogazione di una norma processuale relativa alla previsione della necessità di un certo contenuto per il compimento di un atto ed in generale qualsiasi norma di modifica della disciplina del processo civile non sfugge all’applicazione del principio generale per cui la legge non dispone che per l’avvenire, è evidente che, essendo stato l’atto compiuto prima dell’abrogazione, la sua disciplina, in mancanza di un’espressa norma dispositiva della retroattività, resta quella abrogata, senza che occorra fare appello all’ultrattività.

p. 3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro milleottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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