Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5784 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017, (ud. 22/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18520-2013 proposto da:

D.V., (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO MINUCCI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A., UNIPOL ASSICURAZIONI SPA in persona del suo

procuratore ad negotia, Dott. GIACOMO MARIA SAVERIO LOVATI,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO SEGNALINI, rappresentati e

difesi dall’avvocato ANTONIO PASSERO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5503/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 30/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2006 D.V. convenne dinanzi al Giudice di pace di Napoli il proprio assicuratore della r.c.a. (evidentemente ai sensi dell’art. 149 cod. ass., che disciplina il c.d. “risarcimento diretto”) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza d’un sinistro stradale, ascritto a responsabilità di V.A..

Il Giudice di pace di Napoli, con sentenza 27.7.2007 n. 32153, dichiarò la domanda improponibile per difetto di legittimazione attiva, sul presupposto che l’attore non avesse dimostrato di essere proprietario del veicolo danneggiato.

2. La sentenza venne appellata dal soccombente.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza 30.4.2013 n. 5503, rigettò il gravame.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.V., con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso la Unipol s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Sostiene che il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto validamente contestata, da parte della Unipol, la proprietà del veicolo danneggiato in capo all’attore. Allega che, in realtà, la Unipol nulla aveva eccepito sulla titolarità del diritto al risarcimento in capo all’attore, sicchè tale titolarità doveva ritenersi non più sindacabile da parte del giudice di merito.

1.2. Il motivo è infondato.

La Unipol, nel costituirsi, eccepì che “spetta all’attore provare la titolarità del diritto vantato”, e tanto basta per ritenere validamente contestata la qualità di proprietario danneggiato, e quindi di creditore, in capo all’attore.

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

3. La responsabilità aggravata.

3.1. Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2008, ed il ricorso per cassazione è stato proposto nel 2013.

Ad esso pertanto è applicabile l’art. 385 c.p.c., comma 4, a norma del quale “quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’art. 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”.

Tale norma è stata infatti aggiunta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 16 e, per espressa previsione dell’art. 27, comma 2 medesimo decreto, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006.

Vero è che l’art. 385 c.p.c., comma 4, è stato abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, dall’art. 46, comma 20.

Tuttavia, per espressa previsione dell’art. 58 stessa legge, “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile (…) si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, vale a dire dopo 4 luglio 2009.

Nel presente giudizio è pertanto applicabile ratione temporis l’art. 385 c.p.c., comma 4, (come già ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013, Rv. 629023, in motivazione), in quanto:

(a) il ricorso per cassazione ha ad oggetto una sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006;

(b) il giudizio in primo grado è iniziato prima del 4 luglio 2009, e quindi ad esso non s’applica l’abrogazione dell’art. 385 c.p.c., comma 4, disposta dalla L. n. 69 del 2009.

3.2. Chiarito ciò quanto alle norme applicabili, deve rilevarsi che l’odierno ricorrente, nel proprio ricorso, ha sostenuto che la società convenuta avrebbe prestato acquiescenza alle sue allegazioni in fatto, e ciò in contrasto col palese tenore letterale della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla (allora) società Aurora s.p.a..

Ci troviamo dunque al cospetto d’un ricorso per cassazione che sostiene fatti oggettivamente non corrispondenti alla realtà.

Ritiene questa Corte che proporre ricorsi per cassazione dai contenuti così distanti dai precetti del codice di rito costituisca di per sè un indice, se non della mala fede, quanto meno della colpa grave del ricorrente.

Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta.

Il che è quanto avvenuto nel nostro caso, posto che qualunque professionista del diritto non poteva non avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso oggi in esame.

Da ciò deriva che delle due l’una: o il ricorrente – e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. – ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata (condotta che, ovviamente, l’ordinamento non può consentire); ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176 c.c., comma 2) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare.

Pertanto il ricorso oggetto del presente giudizio deve ritenersi proposto quanto meno con colpa grave, ed il ricorrente deve essere condannato d’ufficio al pagamento in favore della società intimata, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia.

Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo di Euro 1.500, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna D.V. al pagamento in favore della U.A. s.p.a. della somma di Euro 1.500, oltre interessi come in motivazione;

(-) condanna D.V. alla rifusione in favore di U.A. s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 1.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2, e che si distraggono ex art. 93 c.p.c., comma 1, in favore dell’avv. Antonio Passero, come richiesto;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di D.V. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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