Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5784 del 03/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5784
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27149/2011 R.G. proposto da:
S.L., S.G., rappresentati e difesi dall’avv.
Luigi Quercia, elettivamente domiciliati in Roma, viale del Vignola,
n. 5, presso l’avv. Livia Ranuzzi.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in
persona del direttore pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrenti –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia, sezione n. 01, n. 15/01/10, pronunciata il 20/09/2010,
depositata il 04/10/2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre
2020 dal Consigliere Riccardo Guida.
Fatto
RILEVATO
che:
1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di S.L. e di S.G., degli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione IRPEF, per l’annualità 2000, la plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione a titolo oneroso (in data (OMISSIS)) di un “suolo edificatorio”, del quale i contribuenti erano comproprietari, in pari quote (di 1/4), con i germani S.A.M. e Sa.An.Do. (la posizione dei quali è già stata definita aliunde);
2. la Commissione tributaria provinciale di Bari, con sentenza n. 865/2010, in parziale accoglimento del ricorso, ridusse il quantum della pretesa erariale, rettificando il prezzo della cessione; la sentenza di primo grado è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale, con la sentenza in epigrafe, ha disatteso l’appello dei contribuenti, sul rilievo che essi non avevano dimostrato che il recupero fiscale era avvenuto in violazione del principio di cassa, ossia che la plusvalenza era stata realizzata in due periodi d’imposta, in parte nel 1999, annualità nella quale i venditori avevano ricevuto alcuni acconti sul maggior prezzo del bene immobiliare, e in parte nel 2000, annualità nella quale era stato concluso l’atto di cessione e ne era stato saldato il corrispettivo;
3. i contribuenti hanno proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate si sono costituiti con controricorso;
4. sono in atti le istanze (del 31/10/2012 e del 04/10/2018) dell’Avvocatura generale dello Stato di declaratoria d’estinzione del giudizio, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8, corredate della comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante la regolarità della domanda di definizione della controversia, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, (c.d. condono delle liti minori), e il pagamento integrale di quanto dovuto;
5. sicchè occorre disporre in conformità dell’istanza dell’Avvocatura, con declaratoria d’estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere; nulla si statuisce sulle spese del giudizio che, ai sensi dell’art. 46, proc. trib., restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021