Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5783 del 13/03/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 5783 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA
SENTENZA
sul ricorso 5960-200,8 proposto da:
BONINA
SALVATORE
BNNSVT41E25C351Y,
elettivamente
domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GARRETTO GIOVANNI in 95128 CATANIA, Via
Canfora 152, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
LAVORE
NUNZIO
LVRNNZ58A130960W,
elettivamente
domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
1
Data pubblicazione: 13/03/2014
dall’avvocato MOSCATO PAOLA LUISA MARIA in 93012 GELA
(CL), C.so Vittorio Emanuele 242, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 472/2006 della CORTE D’APPELLO
91/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato GIOVANNI GARRETTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
o
di CALTANISSETTA, depositata il 30/12/2006 R.G.N.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 30 dicembre 2006 la Corte di appello di
Caltanissetta, riformando la sentenza di primo grado del
Tribunale di Gela ha accolto l’ opposizione di Nunzio Lavore
di titolare della ditta Filtraria Sud, fondata su cambiale di
lire sei milioni.
Ricorre Salvatore Bonina, nella qualità, cui resiste Nunzio
Lavore. Il ricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto in diritto
Il ricorso è stato consegnato all’ ufficiale giudiziario nel
febbraio 2008 e notificato a Nunzio Lavore il 12 febbraio 2008.
Pertanto, non applicandosi alle opposizioni in materia
esecutiva la sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale, ai sensi degli artt. l e 3 della legge 7 ottobre
1969, n. 742, e dell’art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
essendo l’ impugnazione avvenuta oltre l’ anno dalla
pubblicazione della sentenza, a norma dell’ art. 327, primo
comma, cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis
applicabile, è inammissibile per tardività.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
3
all’ esecuzione intrapresa da Salvatore Bonina, nella qualità
Condanna il ricorrente a pagare le spese del
giudizio di
cassazione pari ad euro 1.200, di cui euro 1.000 per compensi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2013.