Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5783 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SNC PRONTOCOLOR DI GIUSEPPE PEZZANO & C. in persona del

legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO

24, presso lo studio dell’avvocato CARELLO CESARE ROMANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PULITI PAOLO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA – SAI SPA (già SAI – Società Assicuratrice Industriale

SPA), giusta fusione per incorporazione della Compagnia “La Fondiaria

Assicurazioni SpA” nella SAI SpA, in persona del Procuratore

Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1322/2007 del TRIBUNALE di PRATO dell’8.11.07,

depositata il 28/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. La s.n.c. Prontocolor di Giuseppe Pezzano & C. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 28 novembre 2007, con la quale il Tribunale di Prato ha dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di prato, che in primo grado, l’aveva condannata al pagamento di una somma a titolo risarcitorio in favore dell’attrice G.P. ed aveva rigettato la sua domanda di garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nei confronti della Fondiaria Sai s.p.a..

Al ricorso ha resistito con controricorso la Fondiaria Sai s.p.a., mentre non ha svolto attività difensiva la G..

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (art. 27, comma 2 di tale d.lgs.).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 30 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

” (…) p. 3. – Il ricorso appare improcedibile, in quanto parte ricorrente ha espressamente allegato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 11 marzo 2008, ma ha prodotto copi autentica della stessa senza la relata di notificazione, sicchè risulta violato l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Viene, in particolare, in rilievo il principio di diritto recentemente ribadito dalle sezioni Unite, secondo cui “La previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.” (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009).”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che parte ricorrente non ha svolto rilievi.

3. Il ricorso è, dunque, conclusivamente dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio di Cassazione possono compensarsi perchè il rilievo della ragione di improcedibilità è stato fatto d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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