Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5783 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017, (ud. 16/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28803-2013 proposto da:

C.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PANICO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA, D.M.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 209/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

MARANO DI NAPOLI, depositata il 07/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso subordine; inammissibilità,

innovo notifica e infondatezza del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.N. nel 1998 patì danni in conseguenza d’un sinistro stradale, per il risarcimento dei quali convenne dinanzi al Giudice di Pace di Marano (NA) la società Fondiaria-SAI s.p.a. e D.M.M., nelle rispettive vesti di assicuratore della r.c.a. e responsabile del sinistro.

Il Giudice di pace di Marano, con sentenza 23.6.2005 n. 3658 (pronunciata un anno dopo che la causa era stata trattenuta in decisione), accolse la domanda, ma stimò il danno in misura inferiore al richiesto.

2. Il Tribunale di Napoli, adito da C.N., con sentenza 7.5.2013 n. 209 rigettò il gravame.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.N., con ricorso fondato su tre motivi.

Nessuno degli intimati si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. E’ superfluo dare conto del contenuto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile.

Il ricorso è stato infatti notificato ad ambedue gli intimati per mezzo del servizio postale, ma non sono stati allegati agli atti gli avvisi di ricevimento del piego, nè il ricorrente li ha prodotti nel corso della pubblica udienza – nella quale non è comparso -.

Deve, di conseguenza, applicarsi il principio – già affermato ripetutamente da questa Corte – secondo cui il ricorrente per cassazione, il quale abbia richiesto la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale, ha l’onere – ove l’intimato non si sia costituito – di produrre l’avviso di ricevimento, altrimenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l’inesistenza della notifica (Sez. 1, Sentenza n. 4900 del 10/03/2004, Rv. 570941; nello stesso senso, Sez. 1, Sentenza n. 13760 del 12/06/2007, Rv. 600705).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.

3. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.N. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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