Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5783 del 03/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5783
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
V.V. e O.E., elettivamente domiciliati in Roma,
via Benozzo Gozzoli n. 60, presso lo studio dell’Avv. Pier Paolo
Montone che li rappresenta e difende per procura a margine del
ricorso e dell’Avv. Massimiliano De Salvi;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso
gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e
difende.
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 2752/13 della Commissione
tributaria centrale – Sezione di Milano, depositata il 28 giugno
2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15 dicembre 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
Fatto
RILEVATO
che:
la Commissione tributaria centrale-Sezione di Milano, nella controversia originata dall’impugnazione da parte di V.V. e di O.E. di avvisi di accertamento relativi a IRPEF e ILOR delle annualità 1981 e 1982, in accoglimento del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado (di accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti), confermava la legittimità degli atti impositivi.
In particolare, la Commissione Tributaria Centrale riteneva che, nella fattispecie, non fossero emerse circostanze idonee per il riconoscimento della natura di azienda coniugale all’impresa, i cui redditi erano stati assoggettati a tassazione riconoscendo quale unico titolare V.V..
Avverso la sentenza V.V. e O.E. hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale, fissata per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis – 1 c.p.c., i ricorrenti – premesso di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 226 del 2016) e di avere versato integralmente gli importi rateali come da comunicazione dell’Agente di riscossione e da documentazione allegata – hanno depositato istanza con la quale chiedono l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
dopo la proposizione del ricorso, con l’istanza depositata in atti, i ricorrenti hanno manifestato l’intenzione di rinunciare al ricorso;
il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di questo giudizio, attesa la peculiarità della vicenda processuale anche alla luce della disciplina condonistica;
nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (v. tra le altre. Cass. n. 31732 del 07/12/2018).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021