Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5782 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017, (ud. 16/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14157-2013 proposto da:

LGK RACING KART SRL (OMISSIS), L.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7,

presso lo studio dell’avvocato MARIO TONUCCI, rappresentati e difesi

dagli avvocati VINCENZO RAVONE, GIORGIO ALTIERI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

DM TELAI SRL, in persona di F.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, V. FLAMINIA 380, presso lo studio dell’avvocato

CIRO SINDONA, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCA ORFEI,

ROMANO GAMBERINI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 241/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato ALESSIA CAPOZZI per delega;

udito l’Avvocato PIERLUIGI MILEO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità o

improcedibilità ex art. 369 c.p.c. e condanna aggravata alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società DM Telai s.r.l. nel 2003 convenne dinanzi al Tribunale di Bologna la società LGK Racing Kart s.r.l. e L.F., allegando di aver loro concesso in comodato vari beni che non furono mai restituiti, e chiedendone la condanna alla restituzione od al risarcimento.

La LGK si difese allegando di avere acquistato e pagato uno dei due beni di cui la DM Telai chiedeva la restituzione, e di avere già restituito l’altro.

Nel corso del giudizio gli avvocati della LGK rinunciarono al mandato.

Il processo proseguì e il Tribunale di Bologna, con sentenza 14.3.2012 n. 781, accolse la domanda.

2. La sentenza venne appellata dalle parti soccombenti.

La Corte d’appello di Bologna con sentenza 1.3.2013 n. 241 rigettò l’appello.

La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla LGK e da L.F., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.

La DM Telai ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 111 Cost. e art. 101 c.p.c..

Deducono, al riguardo, che dopo la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato dei convenuti, avvenuta nel giudizio di primo grado, il giudice avrebbe dovuto rinviare la causa per garantire la “parità delle parti”.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato. Nel nostro ordinamento non solo non esiste il principio invocato dai ricorrenti, ma anzi ne esiste uno contrario: quello secondo cui la rinuncia al mandato non ha effetto nei confronti dell’altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore (art. 85 c.p.c.).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 83 c.p.c..

Articolano, ad illustrazione del motivo, la seguente tesi:

-) la procura alle liti conferita dalla LGK per il primo grado era nulla per falsità della sottoscrizione dell’avvocato;

-) di conseguenza la LGK in primo grado si sarebbe dovuta dichiarare contumace, e l’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale le andava notificata.

2.2. Il motivo, a tacer di qualsiasi considerazione sulla sua correttezza giuridica, è innanzitutto inammissibile per mancanza di interesse, oltre che di specificità.

E’ inammissibile per mancanza di interesse, perchè l’eventuale dichiarazione di contumacia avrebbe comportato la decadenza della LGK da tutte le eccezioni sollevate, sicchè in un ipotetico giudizio di rinvio la LGK non potrebbe far valere nè l’avvenuta restituzione dei beni ricevuti in comodato, nè l’avvenuto acquisto di essi.

E’, altresì, inammissibile per mancanza di specificità, perchè il ricorso non spiega le ragioni per le quali l’eventuale notifica alla LGK personalmente dell’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale avrebbe condotto verosimilmente e con ragionevole probabilità ad un esito diverso della lite.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello non si è pronunciata sulle istanze istruttorie formulate dalla LGK e da L.F. in grado di appello.

3.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, giacchè i ricorrenti non hanno indicato i capitoli di prova e di interrogatorio della cui mancata ammissione si dolgono.

In ogni caso vale la pena soggiungere che prove nuove in grado di appello non se ne potevano chiedere; e che da quelle ammesse in primo grado la LGK era decaduta ex art. 208 c.p.c., per non essere comparsa all’udienza di assunzione della prova fissata in primo grado.

4. In merito all’istanza del Procuratore Generale, di condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 385 c.p.c., nel testo applicabile al presente giudizio ratione temporis, il Collegio ritiene applicabile la suddetta norma al presente giudizio, ma stima che il ricorso, pur rasentando assai da vicino il limite della colpa grave, nondimeno non lo supera.

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna la LGK Racing Kart s.r.l. e L.F., in solido, alla rifusione in favore di DM Telai s.r.l. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di la LGK Racing Kart s.r.l. e L.F., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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