Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5781 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 5781 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

possesso-

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 28932/07 proposto da:

Pietro Adamo CALISE ( c.f.: CLS TRD 15D10 E396Z)
rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Battagliese e Tullio Abenante, giusta procura
a margine del ricorso; domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
-Ricorrenti-

contro

Amalia NACCA ( c.f.: NCC MLA 48C42 E7841)
erede di Francesco MONTE

rappresentata e difesa, dall’avv. Benedetto Castellano, con il quale è elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Ludovisi n.35, presso lo studio dell’avv. Massimo Lauro,
come da procura a margine del controricorso
– Controricorrente —

nonché nei confronti di

Paola MONTE; Aurelio MONTE; Marianna MONTE
altri eredi di Francesco MONTE

– 54—

o67/

Data pubblicazione: 12/03/2014

- Parti intimate-

Avverso la sentenza n. 2936/06 della Corte di Appello di Napoli,
pubblicata il 22 settembre 2006; non notificata
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 6 febbraio 2014 dal

Udito l’avv. Bruno Battagliese per la parte ricorrente, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
Federico Sorrentino , che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine, per il rigetto
del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Francesco Monte, con citazione notificata nel marzo 1998, evocò Pietro Adamo
Calise innanzi al Tribunale di Napoli per sentir accertare e dichiarare che costui non
aveva alcun diritto di passare sui fondi di esso attore dai terreni di cui era proprietario —
identificati con le particelle 82,84 e 101- per raggiungere la strada vicinale, alla quale
aveva diverso e più comodo accesso; il Calise contrappose l’acquisto in virtù di
usucapione del denegato diritto di transito, a piedi e con mezzi meccanici , sin da
quando li aveva acquistati ( la particella n. 84 nel febbraio del 1950) e sin da quando li
deteneva a titolo di affitto (le particelle 82 e 101, dal 1944, per poi acquistarle nel 1984)
; l’adito Tribunale — per quello che ancora conserva di interesse in sede di legittimitàaccolse l’ actio negatoria e respinse la domanda di usucapione rilevando, da un lato, che
non era stata acquisita la certezza del percorso del viottolo sul quale il convenuto
sosteneva di aver transitato; dall’altro, che contrariamente all’assunto del Calise, il
convenuto, relativamente alle particelle 82 e 101, non avrebbe potuto unire il proprio
possesso con quello esercitato dal proprio autore, non contenendo, il titolo di
trasferimento della proprietà, l’espressa menzione anche del possesso del diritto di
godimento esistente sul predio stesso.

A

z49,4Admmt

Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

2 — Tale decisione fu gravata di appello dal Calise e, in via incidentale , dal Monte; detto
procedimento venne dichiarato interrotto per la morte dell’appellato ed indi riassunto
dalla moglie di costui, Amalia Nacca; gli altri eredi — Paola; Aurelio e Marianna Montenon si costituirono; la Corte di Appello di Napoli, pronunziando sentenza n.

inammissibile quello incidentale.

3 — La Corte partenopea pervenne al rigetto dell’appello principale osservando che: a quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione in favore delle particelle 82 e 101, il
gravame doveva dirsi inammissibile, atteso che non conteneva censura di sorta contro
una delle due rationes decidendi poste dal Tribunale a base della propria sentenza, vale a
dire contro la negata possibilità di un’accessi° possessionis dell’attività di transito
corrispondente al diritto di servitù esercitato in favore delle particelle 82 e 101;

b —

quanto poi al passaggio in favore della particella 84 , non sarebbe stata fornita la
dimostrazione dell’esistenza di opere permanenti costituenti il mezzo necessario per
l’esercizio della servitù, rappresentando lo sviluppo sul terreno del tracciato del viottolo
percorso anche dal Calise un’emergenza non decisiva al fine di riscontrare la sussistenza
dell’apparenza della pretesa servitù , tale pertanto da non poter essere confermata dai
risultati delle prove orali né essere integrata da indagini demandabili ad un consulente
d’ufficio.

4 — Per la cassazione di tale decisione il Calise ha proposto ricorso, affidandolo a
quattro motivi, illustrati da memoria; ha risposto Amalia Nacca, articolando un
controricorso; gli altri eredi Monte non hanno svolto difese

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Sono infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità della notifica del ricorso
sollevate dalla contro ricorrente a cagione della inutilità diessa anche agli altri eredi della
parte originaria ; nonché della invalidità del ricorso stesso, non contenente l’indicazione
della sentenza impugnata e della data di pubblicazione della stessa; quanto alla prima

Admdauf .at
– 3 –

2936/2006, pubblicata il 22 settembre 2006, respinse l’appello principale e dichiarò

perché sono state effettuate le doverose notifiche alle persone che furono parti — sia
pure contumaci- del procedimento di appello; quanto alla seconda perché le indicazioni
di cui si lamenta la mancanza sono contenute nell’intestazione del ricorso.

– Con il primo motivo vengono denunziate la violazione e la falsa applicazione ” degli

arti. 99,101,111,112,116, 324, 329, 339, 342, 346 oc Vi.zi di motivaione ex art. 360 n.5
Oc

II.a — Sostiene il ricorrente che dalla complessiva lettura del proprio atto di appello la
Corte napoletana avrebbe dovuto trarre il convincimento che nella radicale
contestazione del percorso argomentativo della sentenza di primo grado dovesse essere
compreso anche “l’elemento temporale” relativo alla unione del possesso del proprio
autore al proprio — iniziato con l’atto di acquisto del 1984 — sulle particelle 82 e 101

Il.a.1 — Il motivo è inammissibile: 1 – perché non riporta — in ossequio al canone di
specificità, concretizzatosi nel principio di autosufficienza- il contenuto del proprio
gravame, al fine di consentire alla Corte una verifica di quanto dedotto; 2 — perché non
contiene alcuno svolgimento argomentativo in cui possano trovare spiegazione i plurimi
richiami normativi profusi nella rubrica del mezzo che si pongono, in vista della
funzione nomofilattica della Cassazione, come parametro di riscontro del principio di
diritto la cui formulazione si invoca, a soluzione della fattispecie 3 — perché non è dato
di intendere in cosa la motivazione sia stata violativa dell’intero art. 360, I comma n.5
cpc

II.a.2 — Le critiche contenute nel motivo poi affermano circostanze di fatto ( da
intendersi: fatto processuale) che non emergono dalla lettura del ricorso : questo è a dire
circa la non contestazione da parte dell’erede del Monte del passaggio ultraventennale
anche sulle particelle 82 e 101 ( che addirittura il ricorrente vorrebbe coperto da
giudicato interno) non cogliendo, il ricorrente, il proptium della declaratoria di
inammissibilità, che era rappresentato dalla mancata contestazione della prova dei

arti. 1140 e sgg; 1158 e s • 2721 e sgg; e per quanto di ragione art 1362 e sgg c.c. Viola_zione degli

presupposti per l’applicazione dell’ accessio possessionis

disciplinata dall’art. 1146, Il

comma, cod. civ.
III Con il secondo motivo viene denunziata” violinione e falsa applica.zione degli artt. 1140;

1143; 1146; 1158; 116 e, per quanto di ragione, 1362 e segg.; 1366; 2699; 2700 sgg; 2721 e segg.

360 n.5 ”

III.a — Sostiene il ricorrente che, dovendosi dire stabilizzato un “giudicato” circa il
passaggio ventennale sulla particella 84, ciò avrebbe comportato l’estensione
dell’accertamento di analogo passaggio anche sulle altre due particelle, per la loro
posizione, rispetto allo sbocco sulla via di transito pubblica, che rendeva la prima
interclusa rispetto alle altre : il motivo, oltre ad essere affetto dalla medesima causa di
inammissibilità del precedente — a cagione, come visto, del mancato collegamento
espositivo tra la serie di norme sostanziali e processuali invocate ed lo svolgimento del
mezzo- è del tutto infondato perché confonde l’accertamento del passaggio con le
caratteristiche di quel transito — quanto a durata ed all’esistenza di opere a servizio della
pretesa servitù- che sicuramente non potevano dirsi coperte da “giudicato”, costituendo
la materia precipua del contendere , transitata attraverso i gradi di giudizio di merito e
vagliata in sede di legittimità.

III.a.1 — Deduce infine parte ricorrente l’errata interpretazione del rogito del 1984 in
cui sarebbe contenuta l’affermazione del trasferimento del possesso del fondo prima
dato in affitto dal medesimo venditore: la rilevata inammissibilità, in grado di appello,
dell’intero profilo attinente alla esclusione dell’ accessio possessionis , rende superfluo
l’indagare ulteriormente se in realtà, il titolo di acquisto del Calise permettesse di
affermare che vi fosse stato un titolo idoneo a trasferire anche il possesso già presente
in capo al venditore delle particelle 82 e 101
IV

Con il terzo motivo viene denunziata ” violnione e falsa applica_zione degli artt. 1158 e

segg. 1063 e sgg 2697 e segg. 2699 e sgg 2721 e s . 2727 e segg; 2730 e sgg c.c.,. 112, 113, 115,

– 5 –

2727 s • 2730 sgg c.c.; 112, 113, 115, 116; 324; 329; 346? 360 Tic; vizi di motivazione ex art.

116, 324 oc. Vi.zi di motivazione ex art. 360 n.5 cpc” laddove la Corte avrebbe respinto
l’appello relativo alla particella 84 per carenza delle opere apparenti a disciplina della
servitù, così non considerando che la stessa esistenza del viottolo denunziava la richiesta
apparenza: il motivo è infondato perché , a tacer d’altro, il Calise chiese in via

e quindi la mera esistenza di un transito di erba battuta, di per sé poteva non essere
significativo : correttamente allora la Corte potentina mise in rilievo ( v fol 7 della
decisione) l’insufficienza del semplice tracciato sul terreno a far desumere la
predisposizione del viottolo al servizio esclusivo o almeno concorrente del fondo
dominante.

IV.a – Singolare — e non condivisibile- è poi la tesi secondo la quale la sussistenza del
passaggio con modalità tali da esser apprezzato ai fini della usucapione, discenderebbe
dalla stessa negatoria servitutis , in ragione del fatto che ciò che si nega come legittimo
comunque sussiste come fatto storico: appare invece alla Corte evidente che con l’ adio

negatoria ci si limita a contestare e contrastare un passaggio e per far ciò non si ha
bisogno — come invece l’attore in confessoria — di specificarne le caratteristiche in
rapporto al coous possessionis acquisibile per usucapione, con ciò rendendo quindi del
tutto irragionevole pretendere che dalla posizione dello stesso originario attore possa
discendere uno stabilizzarsi di un “giudicato” sul predetto coipuspossessionis.
V — Con il quarto motivo vengono denunziate la” violazione e falsa applicazione degli arti.

2697 e sgg,• 2730 e sg,g c.c.; 61 e sgg,-191 e s • 258 e sgg,• 262 e sgg. Oc. Vizi di motivazione ex art.
360 n.5 cpc”, assumendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel non ammettere una
CTU al fine di evidenziare la impraticabilità del percorso alternativo rispetto a quello
seguito per raggiungere una diversa via vicinale: la difesa, oltre ad essere inammissibile
per difetto di specificità e per violazione del principio di chiarezza — non trovando,
come detto per gli altri motivi, alcun collegamento tra le norme che si ritengono male
interpretate o male applicate e lo svolgimento del motivo- lo è anche perché la Corte

st- 6 –

riconvenzionale l’accertamento di un transito ventennale anche con macchinari agricoli

del merito mise in evidenza che il petitum era costituito dal riconoscimento
dell’acquisizione di un diritto di passaggio per usucapione e non già dalla costituzione
coattiva della medesima servitù per interclusione del fondo.
VI — Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in
curo 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile
della Corte di Cassazione.

P.Q.M.

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