Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5781 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10034/2009 proposto da:

B.C.C., in proprio e nella qualità di erede di

B.A. E D.A., elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato COSIMATO Aniello, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato ANDREOTTA GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGI Vittorio, giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, del

27/11/2008, depositata l’8/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Marsano Valeria (per delega

avvocato Aniello Cosimato), che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l’avvocato Giorgi Vittorio, che si

riporta ai motivi del controricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE, che

concorda con la relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno il 27.11.2008 e depositata in data 8.1.2009 in materia di risarcimento danni.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

La illustrazione dell’unico motivo, relativo a vizi della motivazione, non indica puntualmente, nè quali siano i punti decisivi della controversia in ordine ai quali la motivazione sia omessa, insufficiente o contraddittoria, nè le ragioni per le quali i vizi dai quali questa sarebbe affetta la rendono inidonea a giustificare la decisione (v. anche S.U. 12.5.2008 n. 11652; S.U. 18.6.2008 n. 16528)”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma le parti sono state ascoltate in Camera di consiglio.

Il resistente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 2.600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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