Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5780 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 5780 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 14006 — 2008 R.G. proposto da:
IMMOBILIARE VALORIZZAZIONE e SVILUPPO s.r.1., in persona dell’amministratore
unico e legale rappresentante, e COMPAGNIA ROMANA FIUMICINO s.p.a. (quale

incorporante la “Società Immobiliare Roma Fiumicino” s.r.l.), in persona del presidente del
consiglio di amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliate in Roma, alla
piazza Adriana, n. 15, presso lo studio dell’avvocato Francesco Ferrazza, che, unitamente
all’avvocato professor Giuseppe Greco, le rappresenta e difende in virtù di procura speciale a
margine del ricorso.
RICORRENTI
contro
CONSORZIO per l’AREA INDUSTRIALE di FIUMICINO — c.f. 80206030581 – in persona
del presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, alla via D. Chelini,
n. 5, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Berliri, che lo rappresenta e difende in virtù di
procura speciale a margine del controricorso.

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Data pubblicazione: 12/03/2014

CONTRORICORRENTE
Avverso la sentenza n. 1643 dei 16.3/5.4.2007 della corte d’appello di Roma,
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 4 febbraio 2014 dal consigliere
dott. Luigi Abete,
Udito l’avvocato Francesco Ferrazza per le società ricorrenti,

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato,
che ha concluso per il rigetto del ricorso,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 16.10.2000 la “Immobiliare Valorizzazione e Sviluppo” s.r.l. e
la “Immobiliare Roma Fiumicino” s.r.l. citavano a comparire innanzi al tribunale di Roma il
“Consorzio per l’Area Industriale di Fiumicino” (“C.A.I.F.”), consorzio di cui le società
attrici erano partecipi.
Le attrici chiedevano dichiararsi la nullità della delibera assunta dall’assemblea dei
consorziati in data 18.7.2000 ed avente ad oggetto l’approvazione del bilancio al 31.12.1999 e
dei relativi allegati, l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio dell’anno 2000,
l’approvazione del contratto tra il medesimo “C.A.I.F.” e lo “S.P.I.” per il completamento di
talune determinate opere.
Deducevano le attrici che la delibera assunta dall’assemblea concerneva rapporti estranei
all’oggetto del consorzio e, segnatamente, ineriva a rapporti obbligatori intercorrenti tra il
Comune di Fiumicino ed il consorzio “S.P.I.”, consorzio cui i consorziati “C.A.I.F.” non
avevano mai aderito; che la delibera, dunque, non era ad esse attrici opponibile.
Costituitosi, il “Consorzio per l’Area Industriale di Fiumicino” eccepiva la tardività
dell’impugnazione esperita dalla “Immobiliare Roma Fiumicino” s.r.1., giacché proposta
scaduto il termine di trenta giorni dal dì della comunicazione della delibera, eccepiva la nullità
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Udito l’avvocato Fabrizio Berliri per il consorzio contro ricorrente,

dell’avverso atto di citazione, in dipendenza della genericità ed indeterminatezza della causa

petendi e del petitum, deduceva in ogni caso l’infondatezza nel merito dell’avversa domanda.
All’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 39694/2002 il tribunale adito respingeva
l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo, dava atto della tardiva proposizione
dell’impugnazione esperita dalla “Immobiliare Roma Fiumicino” s.r.1., rigettava comunque la

Interponevano appello la “Immobiliare Valorizzazione e Sviluppo” s.r.l. e la “Immobiliare
Roma Fiumicino” s.r.1., instando per la riforma della gravata sentenza.
Si costituiva il “Consorzio per l’Area Industriale di Fiumicino” (“C.A.I.F.”), sollecitando
il rigetto dell’avverso gravame.
All’udienza del 27.10.2006 le appellanti depositavano copia della sentenza del tribunale di
Roma n. 2583/2004; indi, all’esito della medesima udienza, la causa veniva riservata in
decisione.
Con sentenza n. 1643 dei 16.3/5.4.2007 la corte d’appello di Roma rigettava l’appello e
condannava in solido le società appellanti alla rifusione delle spese del grado.
Segnatamente la corte territoriale evidenziava che, alla stregua dell’art. 2 dello statuto del
“Consorzio per l’Area Industriale di Fiumicino”, la delibera impugnata senz’altro si
legittimava, “in quanto dalla documentazione prodotta emerge che il contestato accordo
C.A.I.F. — S.P.I…. era teso a suddividere fra i due enti le spese relative all’esecuzione delle
opere di comune interesse” (così sentenza d’appello, pag. 4); che, più esattamente, “il
Comune di Fiumicino, volendo riconsiderare la destinazione e l’assetto dell’area interessata
dal piano L23 di cui alla convenzione urbanistica 18.7.2005 con il Consorzio CAIF,… a
seguito dell’approvazione del nuovo piano particolareggiato NPP 23… in data 13.11.98
stipulò una nuova convenzione con i proprietari delle aree private ricadenti nel perimetro del
NPP 23, riuniti nel consorzio SPI, e che a detta convenzione partecipò anche il CAIF allo
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domanda attorea e condannava in solido le società attrici alla rifusione delle spese.

scopo della definizione dei rapporti fra le due convenzioni” (così sentenza d’appello, pag. 5);
che “la nuova convenzione prevedeva, fra l’altro, che lo SPI (i cui aderenti non coincidevano
interamente con i partecipanti al CAIF) dovesse provvedere all’ampliamento ed alla
ristrutturazione di alcune opere di urbanizzazione già previste nella convenzione con il CAIF”

(così sentenza d’appello, pag. 5); che “nella situazione determinata dalla coesistenza delle due

ad armonizzare le previsioni dei piani L23 e NPP23, che sottoposero all’assemblea del
23.3.99” (così sentenza d’appello, pag. 5); che l’assemblea del CAIF del 23.3.1999 “deliberò
di dare mandato al presidente di definire con lo SPI ed il Comune di Fiumicino i rapporti sia
tecnici che economici relativi alla competenza e agli oneri delle urbanizzazioni, ed il loro
coordinamento tecnico con quelle già eseguite dal CAIF” (così sentenza d’appello, pag. 5);
che, “in esecuzione di tale mandato, il C.d.A…. pervenne alla stesura del contratto definitivo
con lo SPI per il completamento delle opere, con la determinazione delle percentuali delle
opere da eseguire a carico rispettivamente dei due consorzi e la relativa ripartizione dei costi”

(così sentenza d’appello, pag. 5); che tale contratto fu “poi approvato dall’assemblea CAIF
con l’impugnata delibera del 18.7.2000” (così sentenza d’appello, pag. 5); che, “ritenuta la
ragionevolezza ed utilità per il CAIF della stipulazione del contratto, le attuali appellanti non
hanno impugnato la delibera consortile del 23.3.99, di cui il contratto contestato costituiva
esecuzione, e… non hanno fornito alcun elemento da cui desumere che l’oggetto del contratto
concernesse opere estranee agli scopi del consorzio, nonché indebiti maggiori oneri a loro
carico” (così sentenza d’appello, pag. 6).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la “Società Immobiliare Valorizzazione e
Sviluppo” s.r.l. e la “Compagnia Romana Fiumicino” s.p.a. (quale incorporante la “Società

Immobiliare Roma Fiumicino” s.r.L), chiedendone la cassazione sulla scorta di cinque motivi.

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convenzioni, gli organi amministrativi del CAIF procedettero ad una serie di iniziative, volte

Il “Consorzio per l’Area Industriale di Fiumicino – CAIF” ha depositato controricorso,
chiedendo rigettarsi l’avverso ricorso, con il favore delle spese del presente giudizio.
In data 29.1.2014 le società ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti deducono in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3) e 4),

principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata.
All’uopo adducono che il secondo giudice, benché fosse stata prodotta la sentenza del
tribunale di Roma n. 25834/2004, con attestazione in data 5.1.2007 in ordine alla sua mancata
impugnazione, “non ha rilevato d’ufficio l’esistenza di un giudicato esterno” (così ricorso,

pagg. 4 5); che “tale giudicato si è formato in ordine ad una causa vertente tra le stesse parti

che riguarda, per le medesime ragioni fattuali e giuridiche dedotte nel processo in corso,
l’impugnazione di una delibera assembleare del Consorzio CAIF di contenuto identico a
quella de qua, dichiarata nulla dal Tribunale, nella parte in cui ha approvato, come nel caso in
esame, il preventivo di spesa (sia pure riferito ad altra annualità), quanto al totale dei costi
ancora da sostenere, per e , all’interno
delle spese per opere di urbanizzazione secondaria e, perciò, l’identica materia del contendere,
nell’ambito di un unico rapporto giuridico” (così ricorso principale, pag. 6).
Con il secondo motivo le ricorrenti deducono in relazione all’art. 360, 10 co., nn. 3) e 4),
c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1131 c.c. e 75 c.p.c..
All’uopo adducono che “il Consorzio CAIF, non avendo fini di lucro in base all’art. 2 del
relativo Statuto, non rientra nella previsione dell’art. 2602 c.c…., sicché esso deve ritenersi
soggetto alla disciplina in materia di condominio, anche perché espressamente richiamata
dall’art. 8 dello Statuto” (così ricorso, pag. 7); che “ne consegue, con specifico riferimento
alla rappresentanza processuale, l’applicabilità dell’art. 1131 c.c.” (così ricorso, pag. 7); che
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c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 324 c.p.c., nonché dei

”tale disposizione, nel recente orientamento della giurisprudenza di legittimità…, esclude che
l’Amministratore, nelle controversie non rientranti tra quelle che può autonomamente
proporre…, sia legittimato a resistere in giudizio senza autorizzazione dell’assemblea, sicché,
atteso che la presente controversia involge una materia estranea all’oggetto consortile…, il
Presidente del Consorzio, relativamente all’azione proposta, difetta di legittimazione passiva,
in mancanza di autorizzazione da parte degli organi statutari” (così ricorso, pagg. 7 8); che
“tale vizio, attendendo… alla validità… della.., costituzione è rilevabile d’ufficio, anche in
sede di legittimità, e determina la nullità della procura alle liti, di tutti gli atti processuali
compiuti, segnatamente della produzione documentale…, con conseguente sua inutilizzabilità
al fine” (così ricorso, pag. 8).
Con il terzo motivo le ricorrenti deducono in relazione all’art. 360, 10 co., nn. 3) e 4),
c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c..
All’uopo adducono che “la Corte di merito, per quanto le Società appellanti… avessero
espressamente dichiarato di non accettare il contraddittorio in ordine a tutte le nuove
deduzioni avversarie, ha ugualmente posto a fondamento della decisione… la circostanza che
il consorzio CAIF ha allegato per la prima volta nel giudizio di appello.., relativa
all’avvenuta approvazione… di una specifica convenzione, sottoscritta (in data 20.7.2000)
nell’assemblea del 23.3.1999, la cui relativa delibera non è stata oggetto di impugnazione”

(così ricorso, pag. 9); che “in tal modo, è stato introdotto nel processo un nuovo tema di
indagine, con mutamento della causa petendi, in conseguenza di una situazione fattuale e
giuridica, non prospettata in primo grado, perciò in violazione del sistema di preclusioni di cui
all’art. 345 c.p.c.” (così ricorso, pag. 9).
Con il quarto motivo le ricorrenti deducono in relazione all’art. 360, 10 co., nn. 3) e 4),
c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c..

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All’uopo adducono che, contrariamente a quanto ritenuto dal secondo giudice, la domanda
esperita in prime cure “tendeva a far accertare che la deliberazione assembleare in
contestazione era inquadrabile esclusivamente nell’ambito dei rapporti obbligatori posti in
essere tra il Comune di Fiumicino ed il Consorzio SP!, al quale esse appellanti non avevano
aderito” (così ricorso, pag. 11); che “in sostanza… l’accertamento richiesto riposava

negozio questo non può spiegare alcun effetto” (così ricorso, pag. 11); che “l’assunto delle
Società era, all’evidenza, quello dell’inefficacia della deliberazione suddetta nei propri
confronti ed il giudice adito aveva il potere — dovere di provvedere in relazione a siffatta
richiesta, procedendo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che… dimostravano
l’esistenza della res inter alios…” (così ricorso, pag. 11); “che, al cospetto di tale contenuto
dell’azione intrapresa.., non poteva trovare ingresso l’indagine svolta sul diverso fatto, non
dedotto, dell’estraneità dell’oggetto del contratto agli scopi consortili” (così ricorso, pag. 11);
che, “viceversa, l’eccepita deviazione dallo scopo della delibera andava scrutinata con
riguardo al contenuto di essa… rapportato con lo Statuto consortile CAIF e con le due
diverse convenzioni urbanistiche” (così ricorso, pag. 11); che la “documentazione versata in
atti e… le risultanze processuali dimostravano, in termini di assoluta univocità e certezza, che
l’oggetto della delibera assunta esorbitava dallo scopo consortile” (così ricorso, pag. 11); che
“tale evenienza emergeva da fatti da ritenersi pacifici…, non essendo stata contestata da
controparte…” (così ricorso, pag. 12).
Con il quinto motivo le ricorrenti deducono in relazione all’art. 360, 10 co., n. 5), c.p.c. il
vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia nonché il vizio di insufficiente
e contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 116 c.p.c..
All’uopo adducono che, “al fine di dimostrare l’estraneità della delibera agli scopi
consortili, avevano rappresentato… che il Comune di Fiumicino, subentrato… al Comune di

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sull’invocazione del principio per cui nei confronti del terzo estraneo ad un determinato

Roma…, avendo deciso di riprogrammare gli interventi urbanistici sul territorio comunale,
stipulava un’altra convenzione, il N.P.P. 23, riguardante i proprietari delle aree (diverse da
quelle del CAIF) riunitisi nel Consorzio SPI” (così ricorso, pagg. 14

15); che “nella

premessa della nuova convenzione, il Comune di Fiumicino… riconosce espressamente: a) —
che le opere di urbanizzazione primaria, previste dalla… convenzione PLC 23/L (con atto a

data, le opere di urbanizzazione secondaria eventualmente ancora a carico del CAIF, in forza
di quella stessa convenzione, risultavano essere: l’asilo nido, il centro sociale ed il sistema
verde attrezzato” (così ricorso, pag. 15); che, “quindi, al di fuori delle opere sopra descritte…,
nessun altro onere finanziario, inerente ad urbanizzazione primaria e secondaria, poteva essere
addebitato ai consorziati CAIF…, essendo gli ulteriori interventi necessari e coerenti solo con
le finalità e gli obblighi dei consorziati SPI” (così ricorso, pag. 16); che “nel consuntivo
gestionale 1999, allegato al bilancio sub lett. è… indicata una lunga serie di opere di
urbanizzazione primaria per l’importo complessivo di £ 4.140.000.000… mentre… vengono
previsti altri interventi di urbanizzazione secondaria…, che esulano dalla ricordata
dichiarazione comunale e dalla convenzione urbanistica a rogito notar Bruno” (così ricorso,

pag. 16); che “nella sentenza impugnata non vi è riferimento alcuno, né alle suddette
dirimenti circostanze, né alla confutazione delle argomentazioni svolte dalle Società
appellanti, sicché la ricostruzione dei fatti di causa e l’iter logico — giuridico seguito dal
giudice di secondo grado appaiono incomprensibili, oltre che infondati” (così ricorso, pag.

16).
Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso.
E’ fuor di dubbio che l’autorità del giudicato sostanziale (esterno) opera soltanto entro i
rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la precedente causa e

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rogito notaio Bruno), alla data del 1998, risultavano del tutto completate; b) — che, alla stessa

quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di petitum e di causa petendi (cfr. Cass. sez.

lav. 10.6.2005, n. 12271).
In questi termini ed alla stregua di quanto riferiscono le medesime società ricorrenti è da
escludere che sussista identità di petitum

immediato — tra l’azione che ha dato vita alla

presente vicenda giudiziaria e l’azione che ha indotto alla sentenza n. 25834/2008 del

Invero le medesime società ricorrenti riferiscono che la delibera dell’assemblea del
consorzio “C.A.I.F.” dichiarata nulla con l’anzidetta sentenza n. 25834/2008 recava
approvazione del preventivo di altra annualità, ossia di altro esercizio.
Destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso. E ciò, ben vero, pur a prescindere
dal rilievo per cui in ossequio al principio di cosiddetta “autosufficienza” le s.r.l. ricorrenti
avrebbero dovuto nel corpo del ricorso riprodurre più o meno testualmente le clausole dello
statuto del “C.A.I.F.” idonee a consentire l’esatta qualificazione del medesimo consorzio
nonché la clausola di cui all’art. 8 parimenti dello statuto atta a rendere operante la disciplina
in materia condominiale.
Si osserva che, pur ad opinare per l’operatività della disciplina codicistica in materia
condominiale, la legittimazione processuale dell’amministratore non avrebbe avuto e non ha
necessità di integrazione alcuna.
Invero, per un verso, la controversia de qua agitur attiene all’esecuzione di delibera
consortile in materia — in ultima analisi – di quote, di oneri consortili; per altro verso,
l’amministratore condominiale, ai sensi dell’art. 1130, 1° co., nn. 1) e 3), c.c., ex se cura
l’esecuzione delle delibere dell’assemblea dei condomini e la riscossione dei contributi.
Destituito di fondamento è il terzo motivo di ricorso.
Si premette che è qualificabile come eccezione nuova, preclusa in appello ex art. 345, 2°
co., c.p.c., solo quella che non abbia alcuna connessione logica con quanto dedotto in primo
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tribunale di Roma.

grado, così da costituire una ragione di indagine diversa da quella ivi espletata, senza che
questa possa trovare giustificazione nello svolgimento precedente del processo (cfr. in tal
senso Cass. 5.2.2013, n. 2641).
In questi termini occorre tener conto che il consorzio controricorrente ha fatto leva sulla
delibera dell’assemblea consortile in data 23.3.1999 onde avvalorare le ragioni di convenienza

impugnata dalle ricorrenti; cosicché è ben evidente che si è al cospetto di una mera
prospettazione difensiva in stretta connessione con la materia del contendere quale dipanatasi
in primo grado.
Sia il quarto che il quinto motivo di impugnazione sono immeritevoli di seguito.
Si prospetta la necessità di attendere alla loro contestuale delibazione.
Invero, una volta riscontrata l’inerenza del contratto siglato dal “C.A.I.F.” e dallo “S.P.I.”,
contratto che l’assemblea consortile con la deliberazione in data 18.7.2000 ebbe ad approvare,
all’oggetto del consorzio “C.A.I.F.”, non può che concludersi per la efficacia vincolante
del(contenuto del)la delibera consortile nei confronti di tutti i consorziati e,
conseguentemente, per l’attitudine del contratto ad impegnare il “C.A.I.F.” ed i suoi
consorziati tutti.
Ebbene è innegabile che il riscontro dell’inerenza del contratto “C.A.I.F.” all’oggetto consortile del “C.A.I.F.” si risolve in una valutazione concreta, che non può non
postulare, da un canto, la puntuale disamina dello statuto del “C.A.I.F.” e, dall’altro, la
puntuale disamina del contratto intercorso tra il “C.A.I.F.” e lo “S.P.I.”.
In tal guisa non può non rimarcarsi che la corte distrettuale ha dato atto, preliminarmente,
che “le appellanti non hanno prodotto il contratto tra il consorzio CAIF e il consorzio SPI, né
hanno fornito utili ragguagli sul contenuto dell’atto” (così sentenza d’appello, pag. 4).

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e di opportunità sottese alla deliberazione dall’assemblea dei consorziati in data 18.7.2000 ed

Evidentemente sol mercé la specifica contestazione di tal ultime affermazioni —
contestazione cui le ricorrenti in nessun modo hanno atteso né in sede di formulazione del
quinto motivo né in sede di formulazione dei precedenti ulteriori motivi — si sarebbe
giustificata e resa plausibile la censura di insufficiente e contraddittoria motivazione del
concreto riscontro di inerenza all’oggetto consortile del “C.A.I.F.” che la corte distrettuale ha

E ciò tanto più che le s.r.l. ricorrenti neppur hanno provveduto nel corpo del ricorso a
riprodurre più o meno pedissequamente le clausole dello statuto del “C.A.I.F.” idonee a
consentire il puntuale riscontro dell’oggetto consortile.
Il rigetto del ricorso giustifica la solidale condanna delle società ricorrenti al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; condanna le società ricorrenti in solido a rimborsare al
consorzio controricorrente la somma di euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

comunque operato.

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