Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5780 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Il GATTOPARDO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43

presso lo studio dell’Avv. Francesco D’Ayada Valva che la

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 78/14/09 della Commissione

tributaria regionale della Puglia-Bari, depositata il 29 maggio

2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 dicembre 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia relativa all’impugnazione, proposta dalla società Il gattopardo s.r.l., di avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP dell’anno 2003, la Commissione tributaria regionale della Puglia, dichiarava l’appello – proposto dalla contribuente avverso la decisione, resa dalla Commissione tributaria provinciale, di rigetto del ricorso – inammissibile, perchè privo di motivi specifici e contenente un’eccezione nuova.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su quattro motivi, la Società.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Nelle more la contribuente ha depositato istanza con la quale, dato atto di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11 e di avere versato la prima rata di quanto dovuto, ha chiesto la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2018.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

come esposto in premessa, con nota depositata il 10.10.2017 debitamente notificata, unitamente ai documenti allegati, all’Agenzia delle entrate, la Società ricorrente ha dato atto di aver aderito alla definizione delle liti pendenti, ai sensi della D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 1, convertito con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, per l’effetto, ha chiesto la sospensione del presente giudizio ai sensi del D.L. citato, art. 11, comma 8.

A sostegno di tale istanza ha depositato copia del modello di istanza di definizione delle liti pendenti, unitamente alla ricevuta di trasmissione telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, e copia del modello di versamento relativo alla prima rata quantificata dalla stessa Agenzia. Nessun diniego della definizione operata risulta essere intervenuto, a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia (ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 conv. in L. n. 96 del 2017), nel termine del 31 luglio 2018, nè alcuna istanza di trattazione risulta presentata dall’Agenzia delle Entrate entro il termine del 31 dicembre 2018.

In merito, si rappresenta che il D.L. n. 50 del 2017 citato, art. 11, comma 10, stabilisce che “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Da ciò consegue che il processo deve essere dichiarato estinto.

Invero, in tema di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 (convertito con modifiche dalla L. n. 96 del 2017), l’omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi del comma 10 della stessa disposizione normativa, l’estinzione del processo (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18107 del 05/07/2019). In particolare, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 poichè la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all’integrazione di tale condizione e consente al giudice, pertanto, di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo (Sez. 5, Sentenza n. 31021 del 30/11/2018; id. n. 12027 del 12 giugno 2020).

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione dell’art. 11 citato, comma 10.

P.Q.M.

Dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. del 2018, art. 11 e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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