Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 578 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 15/01/2020), n.578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28897/2014 R.G. proposto da:

A.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Berengario

10, presso l’avv. Paola Cecchetti, rappresentata e difesa dall’avv.

Domenico Martini, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– intimata costituita –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma),

Sez. 9, n. 343/09/13 del 22 marzo 2012, depositata il 28 ottobre

2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre

2019 dal Consigliere Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Letto il ricorso proposto da A.F. per una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2001 con il quale le si contestava la mancata dichiarazione di una plusvalenza derivante da cessione d’azienda;

2. Preso atto che l’Agenzia delle entrate si è limitata a depositare un atto di costituzione senza notificare controricorso;

3. Letta l’istanza della parte ricorrente del 22 febbraio 2019 con la quale si deposita la domanda di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, con le ricevute dei pagamenti effettuati, chiedendo l’estinzione del giudizio;

4. Vista la comunicazione dell’Agenzia delle entrate Direzione provinciale (OMISSIS) di Roma che attesta la regolarità della definizione della lite dichiarando che deve ritenersi cessata la materia del contendere;

5. Ritenuto che in ragione del mancato esercizio di un’utile attività difensiva da parte dell’intima non debba provvedersi sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA