Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 578 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 12/01/2011), n.578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell’avvocato MAGRINI

SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DAMOLI

CLAUDIO, BIGNOTTI NIDIA, DELL’OMARINO ANDREA;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del procuratore

speciale R.M.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato VITOLO MASSIMO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BISSI ALDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 289/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato MAGRINI Sergio, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato VITOLA Massimo, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.R. con atto notif. in data 6.10.94, conveniva in giudizio la Milano Assicurazioni spa, e premesso di avere svolto l’attivita’ di agente per conto della medesima a partire dal 1953 e fino al 1992, e che in data 7.5.1992 gli era stata liquidata l’indennita’ di fine rapporto per il periodo giugno 1976 – gennaio 1992, chiedeva la condanna della compagnia di Assicurazione al pagamento della predetta indennita’ sulla base pero’ della effettiva anzianita’, maturata dal 1953 e non dall’1.6.1976 come sostenuto dalla societa’ convenuta. Si costituiva in giudizio la societa’ eccependo tra l’altro l’infondatezza della domanda per intervenuta rinuncia del relativo diritto da parte del C., con la dichiarazione da lui sottoscritta in data (OMISSIS) e in ogni caso per intervenuta decadenza del dritto d’impugnativa ex art. 2113 c.c. ovvero in subordine per intervenuta novazione del rapporto de quo.

Il tribunale di Brescia, con sentenza non definitiva n. 4009/00 in data 26.6/11.10.2000, ritenuto che la quietanza liberatoria sottoscritta dal C. concretasse una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale e che il rapporto di agenzia tra le parti doveva considerarsi unico a decorrere dal 1959, dichiarava il diritto dello stesso C. all’integrazione dell’indennita’ di cui trattasi a partire dal 1 marzo 1959, e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la quantificazione della somma a lui spettante. Avverso tale decisione proponeva appello la Milano Assicurazioni spa chiedendone la riforma.

L’adita Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 289/04 depos. in data 30.3.2004 accoglieva l’impugnazione e per l’effetto respingeva le domande proposte dal C. nei confronti dell’appellante.

Riteneva la corte territoriale che la quietanza sottoscritta da C. in data (OMISSIS) concretasse una rinuncia in senso stretto, che non era stata impugnata nel termine prescritto , per cui egli, alla data di promozione del giudizio era decaduto da tale facolta’.

C.R. ricorre per la cassazione della predetta statuizione con ricorso per fondato su n. 3 censure, illustrate da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso la Milano Assicurazioni spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1363 e 1364 e 1324 c.c. in relazione alla dichiarazione unilaterale da lui rilasciata il (OMISSIS).

Sostiene che la Corte Bresciana male interpretando la dichiarazione da lui sottoscritta in data (OMISSIS), la quale – come sostenuto dal primo giudice – deve ritenersi alla stregua di una quietanza liberatoria e non una transazione o una rinuncia, priva di carattere negoziale, ha altresi’ violato i principi di ermeneutica contrattuale fissati dall’art. 1362 c.c. e segg.. Tali canoni sono governati dal principio di gerarchia, per cui i canoni strettamente interpretativi (di cui quello letterale risulta prioritario) prevalgono su quelli interpretativi – integrativi. La sentenza impugnata trascura il tenore letterale della dichiarazione, dal cui testo chiaramente risulta che il conteggio approvato dal C. e’ il conto delle indennita’ di risoluzione a lui spettanti a seguito della cessazione dell’incarico agenziale relativo alla gestione dell’agenzia “Brescia (OMISSIS)”, che quantifica l’ammontare delle predette indennita’ in L. 273.082.226. Trattasi dunque di una mera dichiarazione di scienza priva di carattere negoziale, che attesta unicamente che, nel momento del suo rilascio, il C., all’atto della sottoscrizione del documento, non aveva alcuna consapevolezza del suo diritto all’unicita’ de rapporto, ovvero del suo diritto di congiungere in due rapporti di agenzia, rispettivamente nel 1959 e nel 1976 e per l’effetto di avere diritto all’indennita’ di risoluzione calcolata sulla base dell’intera anzianita’ a partire dal 1959.

La corte di merito peraltro trascura il tenore letterale anche della seconda parte della dichiarazione che interpreta alla stregua di un negozio abdicativo il cui oggetto sarebbe individuato nel diritto alle maggiori indennita’ di risoluzione azionato in causa, diritto che al contrario non viene menzionato nella dichiarazione stessa.

Peraltro, diversamente a quanto affermato nella sentenza, la dichiarazione sottoscritta dal C. di non aver nulla a pretendere dalla Compagnia Milano non fa alcuno specifico riferimento alle indennita’ maturate a seguito della cessazione della gestione dell’”Agenzia di Brescia (OMISSIS)”; trattasi infatti di un’enunciazione del tutto generica e assimilabile a un clausola di stile, non sufficiente a comprovare l’effettiva sussistenza di una volonta’ abdicativa del C. di specifici diritti, quindi non ostativa alla richiesta di tutela del diritto alle maggiori indennita’ di risoluzione azionato.

Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce il vizio della motivazione della sentenza impugnata, motivazione che ritiene contraddittoria nel punto in cui il giudice dopo aver affermato che la prima parte della dichiarazione de qua ha valore meramente ricognitivo circa la correttezza dei calcoli effettuati dalla Societa’ Milano Assicurazioni e della loro conformita’ alle previsioni dell’Accordo Nazionale Agenti, ha ritenuto poi che la seconda parte della stessa dichiarazione avesse valore abdicativo del diritto azionato nel presente giudizio. Invero il fatto che il C. in ipotesi fosse in grado di conoscere il meccanismo di calcolo delle indennita’ non attesterebbe e non proverebbe che egli fosse consapevole di avere diritto alla “ricongiunzione” dei due rapporti di agenzia succedutisi nel tempo.

Entrambe le doglianze – congiuntamente esaminate stante la loro connessione – sono infondate.

Secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa S.C. in tema di interpretazione del contratto, l’accertamento della volonta’ degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito.

Ne consegue che detto accertamento e’ censurabile in sede di legittimita’ nel caso In cui la motivazione sia cosi’ inadeguata, da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche.

Quest’ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poiche’ altrimenti la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volonta’ si traduce nella proposta di un’interpretazione diversa, inammissibile come tale in sede di legittimita’ (Cass. n. 8590 del 11/08/1999; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12861 del 28/09/2000; Cass. n. 4342 del 26/03/2001; Cass. n. 15410 del 02/12/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 20/03/2001; Cass. n. 13148 del 25/10/2001; Cass. n. 5910 del 14/04/2003; Cass. n. 18375 del 23/08/2006; Cass. n. 4637 del 02/04/2002; Cass. n. 7071 del 15/05/2002; Cass. n. 24461 del 18/11/2005; Cass. n. 9616 del 16/06/2003; n. 12004 del 01/07/2004).

Cio’ premesso non sussiste nessuno delle violazioni di norme denunciate, mentre la motivazione della sentenza appare puntuale, congrua e priva di vizi logici e giuridici.

Intanto non v’e’ dubbio che la Corte di merito nell’interpretazione della dichiarazione a firma del C., ha fatto corretto riferimento proprio al senso letterale delle espressioni usate e poiche’ tali espressioni erano di chiaro ed univoco significato, non era necessario ricorrere agli ulteriori criteri ermeneutici (Cass. 14135 del 16/12/1999; n. 9959 del 28/07/2000; n. 13698 del 06/11/2001; n. 13991 del 24/10/20009). In effetti questa Corte ha chiarito che “i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi – integrativi e ne escludono la concreta operativita’, quando l’applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti (Cass. n. 15371 del 14/10/2003).

Cio’ posto il rapporto di agenzia e’ soggetto al regime di transizione e rinunzie vigenti per il lavoro subordinato e relativamente ad esso opera il principio per cui generiche quietanze a saldo non hanno sostanza transattiva ne’ possono integrare una rinuncia a tutti gli eventuali diritti connessi a rapporto, e alle azioni esercitabili in dipendenza di essi, sempre pero’ in carenza dell’indefettibile presupposto che il lavoratore (nel nostro caso:

l’agente) abbia avuto l’esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore dell’altro contraente”. (Cass. n. 15371 del 14/10/2003).

Nel caso in esame e’ difficile credere che il C. non avesse “alcuna consapevolezza” del suo diritto a ricongiungere i due rapporti di agenzia ….” e per l’effetto, di avere diritto alle indennita’ di risoluzione calcolate sulla base dell’intera anzianita’ di gestione maturate a partire dal 1959″. in realta’ il C. e’ un imprenditore di grande esperienza nel settore agenziale e di notevole spessore economico (nel controricorso si dice che egli gestiva un portafoglio di otto miliardi, percependo oltre mezzo miliardo di provvigioni dalla sola Milano).

La Corte di merito ha invero correttamente ritenuto al riguardo, che la seconda parte della dichiarazione de qua avesse carattere negoziale – abdicativo di qualsiasi ulteriore pretesa potesse sorgere dalla gestione dell’Agenzia Brescia (OMISSIS)” in quanto individua nettamente i proprio oggetto, vale a dire le indennita’ di fine rapporto derivate dalla gestione di quella specifica agenzia e l’ammontare delle somme ritenute congrue “Con riferimento a tale ultimo aspetto, ha poi puntualmente sottolineato che in un rapporto di agenzia l’indennita’ di fine rapporto e’ calcolata in base alla differenza tra il portafoglio iniziale e quello finale, per cui quando il C. imprenditore esperto del ramo , dichiara che quella somma, calcolata sul portafoglio in gestione al 1976 e’ corretta e che l’accetta senza riserva alcuna, non intende soltanto affermare che sono giusti i calcoli per il periodo da 1976 al 1991, ma che e’ corretta l’indennita’ di cessazione di gestione libera dell’agenzia Brescia (OMISSIS) perche’ ben sa che il calcolo dell’indennita’ sarebbe diverso ove l’inizio del rapporto dovesse essere individuato nel 1959 o addirittura nel 1953: quando il portafoglio aveva un valore notevolmente inferiore”. Lo stesso giudicante, poi, opportunamente ricorda che il precedente rapporto contrattuale tra le parti era iniziato nel 1959 ed era cessato nel 1976, per dimissioni dell’agente, con liquidazione dell’indennita’ di fine rapporto, e che il nuovo contratto era stato poi oggetto di varie cessioni per cui quando il C. sottoscriveva la dichiarazione del (OMISSIS), “che non contiene affatto la menzione della decorrenza del rapporto dal 1976, ma il piu’ ampio riferimento alle indennita’ maturate a seguito della cessazione della gestione dell’agenzia Brescia (OMISSIS), ha consapevolmente rinunziato a far valere ipotetici diritti di ricongiunzione dei vari periodi pregressi”. In conclusione l’infondatezza delle suddette censure comportano il rigetto del ricorso. Rimane assorbito il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c.: la dichiarazione de qua non essendo una rinuncia non era neanche soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 2113 c.c.). Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.800,00, di cui Euro 3.600,00 per onorario, oltre spese ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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