Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5779 del 12/03/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 5779 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: TRIOLA ROBERTO MICHELE

SENTENZA2-

O .

sul ricorso 18978-2008 proposto da:
MELCHIONNA FELICE C.F.MLCFLC36B28A509J, STAGLIANO’
MARIA C.F.STGMRA36S69F839K, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio
dell’avvocato ACONE MARIA TERESA, rappresentati e
difesi dall’avvocato ACONE MODESTINO;
– ricorrenti –

2014
contro

363

.9, (

FREDA GIOVANNINO;
– intimato contro

Data pubblicazione: 12/03/2014

P

FIERRO

MARIA

c.f.frrmra59m66f546a,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126,
presso lo studio dell’avvocato STELLA RICHTER
GIORGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GRELLA
GIANFRANCO per proc. speciale del 20/1/2014 rep. n.

– resistente –

avverso la sentenza n.

1696/2007 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2014 dal Presidente Relatore Dott.
ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato Acone Modestino difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso,
in subordine, rimissione alle S.U.;
udito l’Avv.

Stella Richter con delega orale

dell’Avv. Grella Gianfranco difensore della
resistente anch’egli presente e chiedono il rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

218742;

Premesso:
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 25 maggio
2007 ha dichiarato la nullità del contratto preliminare in data 9
luglio 1996 intercorso tra Felice Melchionna e Maria
Staglianò,da una parte, e Giovannino Freda e Maria Fieno,

una porzione di un fabbricato in Avellino, prevedendo la
stipulazione di un “regolare preliminare di compravendita” ove,
entro un certo termine il Banco di Napoli avesse dato il suo
assenso alla cancellazione dell’ipoteca gravante (anche ) su tale
porzione immobiliare.
Felice Melchionna e Maria Staglianò hanno proposto ricorso per
cassazione, contestando l’esattezza dell’orientamento seguito
dalla Corte di appello di Napoli in ordine alla nullità del c.d.
preliminare di preliminare.
Il collegio non ignora che questa S.C. ha già avuto occasione di
affermare che il contratto in virtù del quale le parti si obblighino
a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori (ovvero
un contratto preliminare di preliminare) è nullo per difetto di
causa, non essendo meritevole di tutela l’interesse di obbligarsi
ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione
(sent. 2 aprile 2009 n. 8038, seguita, senza ulteriori
approfondimenti da Cass. 10 settembre 2009).
Ritiene, tuttavia, che tale orientamento, nella sua assolutezza,
potrebbe essere meritevole di precisazioni, con riferimento alle
ipotesi che in concreto possono presentarsi.
In primo luogo, potrebbe dubitarsi della nullità del contratto
preliminare il quale si limitasse a prevedere un obbligo di
riproduzione del suo contenuto al verificarsi di determinate
3

dall’altra, in ordine alla vendita da parte dei primi ai secondi di

circostanze, come nel caso di specie, in cui la stipulazione di un
“regolare contratto preliminare” era subordinata al consenso del
Banco di Napoli alla cancellazione dell’ipoteca gravante (anche)
sulla porzione immobiliare promessa in vendita.
Ma quello che più conta è che il contratto preliminare di
contratto preliminare non esaurisce il suo contenuto precettivo
specie — anche l’obbligo ad addivenire alla conclusione del
contratto definitivo.
Ora, appare difficile, in considerazione del principio generale di
cui all’art. 1419, primo comma, cod. civ., ritenere che la nullità
dell’obbligo di concludere un contratto preliminare riproduttivo
di un contratto preliminare già perfetto possa travolgere anche
l’obbligo, che si potrebbe definire finale, di concludere il
contratto definitivo.
Alla luce di queste considerazioni ritiene il collegio che forse
sarebbe opportuno l’intervento delle Sezioni Unite sul problema.
P.Q.M.
Si rimettono gli atti al Primo Presidente, perché valuti
l’opportunità della rimessirie del ricorso all’esame delle Sezioni
Unite.
Roma, 4 febbraio 2014
IL PRESIDE1

LATORE

F•io Giudiziario

D’ANNA
Sil\TO N cmcaLERIA

Roma,

CI 2 1A1R 2B14

nell’obbligarsi ad obbligarsi, ma contiene — come nel caso di

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