Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5779 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7531/2009 proposto da:

IMMOBILIARE IL MARE SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 46, presso lo

studio dell’avvocato CORBO SETTIMIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BOLOGNESI Dario, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.D., S.C. quest’ultima sia in proprio

che in qualità di madre e legale rappresentante del figlio minorenne

L.R.D. i quali agiscono anche nella loro qualità di

genitori ed eredi di S.M., G.R., F.

B., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO

D’TALIA 102 int. 6, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE MOSCA,

rappresentati e difesi dall’avvocato BOVA Alberto, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento R.G. 241/09 del TRIBUNALE di FERRARA,

depositato il 26/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Pasquale Mosca (per delega

avv. Alberto Bova) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione – ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 – dell’ordinanza emessa, in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., dal tribunale di Ferrara in data 26.2.2009 ed in pari data depositata, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto è stato autorizzato il sequestro conservativo, sui beni come descritti nel provvedimento impugnato, in favore degli odierni resistenti.

In particolare, è stato impugnato il capo della sentenza relativo alle spese giudiziali liquidate dal tribunale in sede di reclamo.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto, i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nella specie, peraltro, il tema della proposizione del quesito di diritto, come sopra enunciato, con la conseguente ammissibilità o meno del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., può essere affrontato soltanto dopo avere risolto la questione relativa alla impugnabilità del provvedimento in oggetto con il mezzo proposto; esame che si presenta come prioritario, logicamente e giuridicamente.

Il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere, con efficacia di giudicato, su situazioni soggettive di natura sostanziale.

Nella specie, l’impugnazione con tale mezzo è stata proposta avverso l’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., avverso, cioè, un provvedimento di natura cautelare.

L’impugnazione è inammissibile, poichè si tratta di decisione a carattere strumentale ed interinale, operante per il limitato tempo del giudizio di merito, e fino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso; come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sìa dal punto di vista formale, sia da quello sostanziale.

Nè rileva in contrario il fatto che vi sia stata condanna alle spese del giudizio, disponendo la parte al riguardo del rimedio di cui all’art. 669 septies cod. proc. civ. (S.U. 23.1.2004 n. 1245; Cass. 7.3.2005 n. 4879; Cass,. 24.1.2006 n. 1332; S.U., ord. 8.3.2006 n. 4915).

Neppure rileva che oggetto del ricorso per cassazione sia esclusivamente la condanna alle spese contenuta nel provvedimento impugnato, limitata, tra l’altro, alla sola fase cautelare.

La pronuncia d’inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza pronunciata dal tribunale in sede di reclamo contro un provvedimento cautelare va, infatti, estesa anche alla statuizione sulle spese della fase cautelare adottata dal tribunale con la predetta ordinanza, poichè – come già detto – avverso la stessa è espressamente previsto, dall’art. 669 septies c.p.c., u.c., lo specifico rimedio dell’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., e segg., rimanendo altresì ferma la possibilità per la parte condannata di chiederne la revoca nella seconda fase del procedimento (v. S.U. 8.6.2007 n. 13396; Cass. 31.8.2005 n. 17561; in particolare per il sequestro Cass. 30.3.2004 n. 682).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma i resistenti sono stati ascoltati in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non presentano elementi di novità tali da condurre a conclusioni diverse da quelle enunciate nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vanno poste a carico della ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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