Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5779 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017, (ud. 09/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3922-2015 proposto da:

L.A., B.A., elettivamente domiciliati in Roma, VIA

G. AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ACCIARI,

rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO GUARALDI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GUBER SPA in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione

BE.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI

13, presso lo studio dell’avvocato DAMIANO DE ROSA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAROLINA CAPALDO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 960/2014 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata

il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato BRUNO GUARALDI;

udito l’Avvocato CAROLINA CAPALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n.960/2014 emessa ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ. in data 17 luglio 2014, il Tribunale di Ferrara dichiarava inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da B.A. e L.A. (debitori esecutati in procedura di espropriazione immobiliare) nel contraddittorio con la Guber S.p.A. (creditore procedente) avverso l’ordinanza del 27 aprile 2012 con cui il G.E. del medesimo ufficio aveva disposto la vendita del compendio pignorato.

Reputava, in particolare, la tardività dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito in quanto notificato (in data 22 ottobre 2013) oltre il termine perentorio (fino al 30 maggio 2013) fissato nella ordinanza pronunciata dal G.E. (in data 5 febbraio 2013) a conclusione della prima fase dell’opposizione; reputava che, pur in astratto supponendo l’applicabilità della normativa speciale in tema sospensione dei termini dettata per il cd. sisma Emilia, la sospensione sarebbe cessata al 1 luglio 2013 ed entro tre mesi da tale data gli opponenti avrebbero dovuto, ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ., chiedere al giudice dell’esecuzione la fissazione di nuovo termine per l’introduzione del merito.

Avverso detta sentenza, ricorrono per cassazione, affidandosi a due motivi, B.A. e L.A.; resiste, con controricorso, la Guber S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va esaminata la prima eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente sotto due, distinti ed autonomi, profili: a) per la omessa notificazione del ricorso ad entrambi i procuratori costituiti per la Guber S.p.A. nel precedente grado di giudizio; b) per la mancata sottoscrizione del ricorso notificato (a mezzo PEC) ovvero per la omessa indicazione della firma digitale apposta in calce alla relazione eseguita ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53nonchè della firma per autentica della procura alle liti rilasciata dai ricorrenti su foglio separato.

Ambedue i rilievi sono destituiti di fondamento.

1.1. Muovendo, per priorità logica, dalle questioni afferenti la (dedotta) non conformità del ricorso e della relazione di notifica alle disposizioni in tema di processo telematico, va innanzitutto ribadito il consolidato principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione,

l’inammissibilità consegue soltanto alla mancanza di

sottoscrizione del difensore sull’originale del ricorso (art. 365 cod. proc. civ.), mentre la mancata sottoscrizione della copia notificata non dà luogo a nullità, a meno che non si determini assoluta incertezza sull’identificazione della parte e del difensore” (così Cass. Sez. U., 29/07/2003, n. 11632; tra le numerose successive, cfr. Cass. 22/06/2005, n. 13385; Cass. 24/02/2011, n. 4548; Cass. 18/02/2014, n. 3791).

Nella specie, l’originale del ricorso è in formato analogico, sottoscritto di proprio pugno dal difensore dei ricorrenti e corredato da procura speciale su foglio congiunto con sottoscrizioni vergate dai ricorrenti e, per autentica, dal difensore (per come risulta dall’originale depositato in formato cartaceo ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.); l’atto da notificare era pertanto costituito da un documento cartaceo (e non già informatico) e la modalità notificatoria prescelta (mediante PEC con indirizzo del mittente risultante da pubblico elenco), non cagiona incertezza sull’identificazione della parte e del difensore, talchè la instaurazione del contraddittorio appare pienamente regolare.

Ad ogni buon conto, alcuna nullità potrebbe essere dichiarata in forza dell’efficacia sanante per raggiungimento dello scopo conseguente all’avvenuta costituzione in lite del destinatario del ricorso per cassazione: come già affermato dal giudice della nomofilachia, l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (in tal senso, Cass., Sez. U., 18/04/2016, n. 7665, relativa ad un controricorso notificato in “estensione.doc”, anzichè “formato.pdf”).

Versandosi in ipotesi di ricorso costituito da documento originale cartaceo, non è pertinente l’evocazione operata dal resistente delle disposizioni della L. n. 53 del 1994 inerenti la mancata redazione secondo le specifiche tecniche del processo telematico e l’assenza di firma digitale sulla dichiarazione di conformità e sulla relazione di notifica.

Invero, trattandosi di atto notificato a mezzo PEC in data 19 gennaio 2015, trovano applicazione la L. n. 53 del 1994, artt. 3-bis e 6 nella formulazione modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-quater, comma 1, lett. d), (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19), ratione temporis non operando invece l’ulteriore novella apportata dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (e dunque non applicandosi il citato D.L. n. 179 del 2012, art. 16-undecies nè le specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia in data 8 gennaio 2016).

Sulla scorta dell’individuata disciplina, si appalesa la conformità del ricorso in esame e della sua notificazione al modello normativo: risulta infatti che il difensore di parte ricorrente ha estratto copia informatica dell’originale cartaceo del ricorso, attestandone la conformità ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22, comma 2, (applicabile attesa la mancata introduzione, all’epoca, del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-undecies) ed ha allegato la copia, attestata conforme, al messaggio di posta elettronica certificata.

Al fascicolo sono stati allegati (in copia cartacea, asseverata conforme alla copia telematica dallo stesso procuratore speciale notificante, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis) il messaggio di trasmissione a mezzo PEC e le ricevute di avvenuta consegna e di accettazione previste dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2, (richiamato dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 3): detta produzione fornisce la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso con modalità telematica nei confronti del destinatario, peraltro (come detto) ritualmente costituito.

1.2. Valenza inficiante non assume poi l’avvenuta notifica del ricorso (con gli ora descritti modi) unicamente presso uno dei due procuratori della Guber S.p.A. costituiti nel precedente giudizio di merito (precisamente, presso l’Avv. Maria Rossi e non anche presso l’Avv. Ilaria Mori): va data infatti continuità all’orientamento secondo cui qualora la parte sia costituita nel giudizio a quo a mezzo di due procuratori – ai quali, in difetto di espressa volontà contraria, si presume il conferimento di mandato alle liti disgiunto, quindi con eguali poteri di rappresentanza valida la notificazione dell’impugnazione eseguita soltanto presso uno di essi, ed anche se non domiciliatario (ex plurimis, Cass. 23/04/2009, n. 9689; Cass. 29/05/2007, n. 12516; Cass. 28/09/2004, n. 19452; Cass., 19/07/2001, n. 9787).

2. Ancora in via pregiudiziale, va affermata, disattendo la eccezione ad hoc sollevata da parte resistente, l’ammissibilità del ricorso introduttivo, non ravvisandosi inosservanza del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, circa la corrette modalità di esposizione sommaria dei fatti di causa.

Non ignora questa Corte il consolidato orientamento – cui anzi intende dare continuità in forza del quale “la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, assolutamente superflua, non essendo affatto richiesto che il ricorrente dia meticolosamente conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s’è articolata; ed è, per altro verso, inidonea a soddisfare il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto con tale modalità espositiva si affida in sostanza alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che il giudice di legittimità sia informato), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso. Il sintetico riscontro dello svolgimento del processo e la selezione di ciò che serve ai fini della decisione, in stretta connessione con i motivi di ricorso, vanno insomma fatti dal difensore del ricorrente che, per essere iscritto all’albo speciale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 33 (convertito dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, come successivamente modificata), ha l’esperienza e la competenza necessarie a un non delegabile compito di sintesi, non sempre del tutto agevole e, tuttavia, assolutamente ineludibile” (così, testualmente, Cass., Sez. U., 11/04/2012, n. 5698; nello stesso senso, ex plurimis, si vedano Cass. 22/01/2014, n. 1220; Cass. 22/11/2013, n. 26277; Cass. 9/07/2013, n. 17002; Cass. 7/12/2012, n. 22039; Cass. 9/06/2010, n. 13395; Cass. 22/09/2009, n. 20393; Cass., Sez. U., 17/07/2009, n. 16628; più recentemente, e con riferimento a fattispecie in tema di esecuzione forzata, Cass. 12/02/2015, n. 2747; Cass. 10/02/2015, n. 2485; Cass. 4/12/2014, n. 25713; Cass. 19/11/2014, n. 24632; Cass. 12/11/2014, n. 24039; Cass., 21/08/2014, n. 18105).

Nel libello introduttivo in esame, tuttavia, al pur riscontrabile assemblaggio, in sequenza cronologica, dei principali atti di causa in parte riprodotti in copia fotostatica ed inseriti nel corpo del ricorso, in parte trascritti integralmente nel loro contenuto – intervallati da brevi passaggi descrittivi, si accompagna una compiuta ed articolata esposizione, nell’ambito dei motivi di ricorso, degli aspetti controversi della vicenda e dei punti rilevanti sottoposti a censura, tali da consentire la Corte la individuazione dei fatti sui quali delibare, senza necessità di compiere alcuna (indebita) attività di selezione degli stessi.

3. Venendo al merito della controversia, a suffragio della proposta impugnazione, i ricorrenti deducono:

– con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 155, 618, 279 e 297 cod. proc. civ. nonchè del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6 (convertito dalla L. 1 agosto 2012, n. 122) e del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 11, comma 13-quater, (convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), per non avere la gravata sentenza considerato che il termine per la introduzione del giudizio di merito fissato dal G.E. “fino al 30 maggio 2013”, ovvero in un periodo di operatività della sospensione dei termini disposta per il cd. sisma Emilia dalle citate norme, aveva preso a decorrere dal l luglio 2013 (data di cessazione della sospensione ex lege) ed era stato rispettato dagli opponenti, computando in giorni 114 il lasso temporale tra la data di emissione della ordinanza del G.E. conclusiva della prima fase e il dies stabilito nella stessa ordinanza per introdurre il merito;

– con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 89, 112 e 133 cod. proc. civ., per aver omesso di pronunciare sulla domanda, anche risarcitoria, formulata ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ., per l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive ad opera di controparte.

3.1. Il ricorso è fondato e va accolto per il primo motivo, assorbita la seconda censura.

In relazione agli eventi sismici verificatisi in Emilia Romagna (e nelle regioni limitrofe) nel maggio del 2012, il legislatore, con ripetuti interventi, ha dettato una disciplina, a carattere emergenziale e provvisoria, volta ad evitare pregiudizi alle situazioni sostanziali e processuali dei soggetti colpiti dal terremoto.

Dapprima, con il D.L. n. 74 del 2012, art. 6 (convertito dalla L. n. 122 del 2012), ha disposto la temporanea paralisi (sino al 31 dicembre 2012) dei “processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma” (primo comma) nonchè, con formula di amplissima portata applicativa e riferimento ai “soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma” la sospensione dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 “dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali” ed altresì (senza richiamo alla natura perentoria o decadenziale) la sospensione, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, dei “termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali” (comma 4).

In seguito, il D.L. n. 174 del 2012, art. 11, comma 13-quater (convertito dalla L. n. 213 del 2012), senza reiterare la specifica disposizione sui giudizi in corso e sui termini afferenti procedimenti esecutivi e concorsuali, ha sancito una limitata proroga della paralisi dei termini, testualmente prevedendo che “Per i soggetti di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6, comma 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, il decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, continua a essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.

Ciò posto in linea generale, ritiene la Corte che, alcuna rilevanza rivestendo la differente formulazione delle norme testè trascritte e diversamente da quanto opinato nella gravata sentenza, il termine per la introduzione del giudizio di merito (sino al 30 maggio 2013) fissato con l’ordinanza pronunciata dal G.E. in data 5 febbraio 2013 ricada nell’ambito temporale di operatività della sospensione regolata dal D.L. n. 174 del 2012.

Detto termine, invero, afferisce non già al processo esecutivo (sul quale spiega effetti solo in via mediata o indiretta) bensì, tipicamente, alla controversia oppositiva, connotata, secondo la ricostruzione euristica pacificamente affermata da questa Corte, da una struttura a bifasicità eventuale: la prima fase, introdotta da un ricorso diretto al giudice dell’esecuzione, svolta nelle forme del rito camerale (richiamato all’art. 185 disp. att. cod. proc. civ.), e conclusa con un’ordinanza – avente natura e contenuto cautelare – la quale provvede sull’istanza di sospensione o di adozione dei provvedimenti indilazionabili, statuendo altresì sulle spese della fase; la seconda, meramente eventuale, celebrata innanzi al giudice competente ai sensi dell’art. 27 c.p.c., comma 2, nei modi (inerenti, in primis, la tipologia dell’atto introduttivo) del processo ordinario di cognizione (ovvero, nei casi previsti dall’art. 618-bis cod. proc. civ., del rito speciale correlato all’oggetto del contendere) ed avente ad oggetto il merito della lite, definita con sentenza idonea al giudicato.

L’anello di congiunzione tra le due articolazioni rappresentato proprio dal termine, stabilito dal G.E. con il provvedimento che definisce il primo segmento procedimentale, per la introduzione (o anche per la riassunzione, in ipotesi di opposizione all’esecuzione o di terzo all’esecuzione) della causa di merito: e si tratta, senza dubbio, di termine a carattere perentorio e con effetti decadenziali, atteso che dalla sua inosservanza discende la inammissibilità dell’opposizione ed altresì, giusta l’art. 624 c.p.c., comma 3, la estinzione della procedura esecutiva e l’inefficacia del pignoramento (sulla connotazione bifasica delle controversie oppositive, ex plurimis, tra le più recenti, Cass. 11/09/2014, n. 19160; Cass. 14/12/2015, n. 25111; Cass., 9/04/2015, n. 7117; Cass., 20/04/2015, n. 7997).

Nella vicenda de qua, efficacia cogente non poteva dunque ascriversi all’ordinanza conclusiva della fase cautelare nella parte prescrivente la fissazione del momento ne ultra quem, entro cui cioè introdurre il giudizio di merito, in quanto riferita ad una data (30 maggio 2013) e ad un lasso temporale interamente ricompreso nel periodo di sospensione legale di cui D.L. n. 174 del 2012.

Ma una statuizione siffatta era, a ben vedere, priva di contenuto precettivo anche in ordine all’entità del termine per il compimento dell’attività di impulso della fase di merito: omessa la fissazione di un arco temporale definito (ad esempio, sessanta o novanta giorni da un certo momento), essa non poteva nemmeno essere individuata nel numero di giorni correnti tra la data di pronuncia dell’ordinanza e la data di scadenza fissata, risiedendo la fallacia di tale ragionamento (e la pratica fattibilità di un’aritmetica operazione del genere) nella omessa considerazione dell’epoca (a priori non definibile) di conoscenza legale del provvedimento (pronunciato fuori udienza) ad opera della parte, quale momento di concreta esigibilità dell’atto di impulso da compiere a pena di decadenza (sul punto, espressamente, Cass., 31/08/2015, n. 17306).

In definitiva, il termine per la introduzione della causa di merito come stabilito nell’ordinanza in questione, indeterminato o inapplicabile nella decorrenza, nella durata e nella scadenza, era tamquam non esset, omesso o giuridicamente inesistente.

In una (pur singolare) situazione del genere, se la espressa previsione positiva soccorre in ordine all’exordium del termine (ancorato, per volontà legislativa, al momento di cessazione della sospensione legale, ovvero al 1 luglio 2013), all’anodino decisum sulla durata dello stesso deve porsi rimedio con il richiamo all’orientamento affermato nella (in tutto omologa) ipotesi di lacunoso provvedimento sui criteri temporali di raccordo tra le due scansioni delle controversie oppositive.

Costituisce al riguardo jus receptum nella giurisprudenza di nomofilachia il principio secondo cui qualora il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui all’art. 615 c.p.c., comma 2 e artt. 617 e 619 cod. proc. civ., ometta di fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito (o nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod. proc. civ. – per la riassunzione davanti al giudice competente), la parte interessata può, ai sensi dell’art. 289 cod. proc. civ., entro il termine perentorio ivi previsto, chiederne al giudice la relativa fissazione, ovvero può introdurre o riassumere, di sua iniziativa, il giudizio di merito, sempre nel detto termine; la mancanza dell’istanza di integrazione, nel termine di cui all’art. 289 cod. proc. civ., ovvero dell’iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nel medesimo spatium temporis, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 3, (tra le tante, Cass. 4/03/2014, n. 5060; Cass. 24/10/2011, n. 22033; Cass. 11/12/2015, n. 25064; Cass. 14/06/2016, n. 12170).

Facendo applicazione della così individuata regula juris, nessun dubbio residua sulla correttezza e tempestività della iniziativa degli odierni ricorrenti circa l’instaurazione del giudizio di merito sull’opposizione agli esecutivi, promossa con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2013, ampiamente entro il semestre dal 1 luglio 2013: va pertanto cassata la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di Ferrara e disposto il rinvio allo stesso ufficio giudiziario, in persona di altro magistrato, per il vaglio di fondatezza sui motivi di opposizione.

3.2. Accolto il ricorso per l’anzidetto pregiudiziale motivo, resta assorbita la disamina della seconda doglianza articolata dagli impugnanti.

4. Al giudice di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ferrara, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, dott. R.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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