Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5779 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 03/03/2021), n.5779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9848-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CANCELLERIA, 85, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI BARBARA che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 311/2013 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 10/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 311/9/13 pubblicata il 10 ottobre 2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto dalla curatela fallimentare della (OMISSIS) avverso la sentenza n. 76/57/12 della Commissione tributaria provinciale di Romà con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa curatela fallimentare avverso la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in favore dell’Agenzia delle Entrate e relativa a quattro avvisi di accertamento riferiti ad IRAP per gli anni dal 2004 al 2007;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato tempestivo l’invio del ricorso dovendosi considerare, a tali fini, la data di spedizione del medesimo e, nel merito, ha considerato che la cartella opposta era stata notificata dopo la dichiarazione di fallimento del contribuente pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia in data 14 febbraio 2009 per cui l’Agenzia delle Entrate creditrice avrebbe dovuto richiedere l’ammissione al passivo fallimentare delle somme iscritte a ruolo secondo le norme che disciplinano le procedure concorsuali;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che il curatore della procedura fallimentare della società (OMISSIS) resiste con controricorso;

che l’Agenzia delle Entrate Riscossione aderisce al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 92 e ss., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 21, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 692, artt. 11, 15 bis e 88, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che i presupposti dell’imposta a cui si riferisce la cartella di pagamento impugnata si erano realizzati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente per cui legittimamente l’amministrazione finanziaria aveva provveduto alla notifica dell’atto alla curatela fallimentare che può eventualmente contestare la pretesa tributaria solo davanti al giudice tributario, per poi iscrivere a ruolo il proprio credito da far valere in sede fallimentare;

che con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all’affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa alla nullità degli avvisi di accertamento presupposto della cartella di pagamento per cui è causa, con ciò incorrendo nel vizio di ultrapetizione;

che con il terzo motivo si assume, in subordine, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, affermandosi che ove si volesse ritenere che con il ricorso si intendesse chiedere anche l’annullamento degli avvisi di accertamento presupposto della cartella di pagamento per cui è causa, la relativa domanda sarebbe comunque inammissibile in quanto gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati solo per vizi propri;

che, in base all’ordine logico-giuridico delle questioni (ex art. 276 c.p.c., comma 2), va prioritariamente preso in esame il secondo motivo, che si rileva fondato;

che invero, la CTR non avrebbe potuto pronunciarsi in merito agli avvisi di accertamento, estranei all’oggetto del giudizio, essendo pacifico in causa che la materia del contendere era circoscritta all’impugnazione del ruolo straordinario (di cui alla cartella di pagamento) – si veda quanto riportato dalla stessa CTR in narrativa circa, appunto, la richiesta della parte contribuente di “annullamento della cartella per irregolarità della notifica e per erronea applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, sui ruoli straordinari”);

che, conseguentemente, la statuizione di “nullità” degli avvisi di accertamento risulta affetta dal lamentato vizio di extrapetizione;

che il terzo motivo, con il quale, in subordine rispetto al secondo motivo, si assume inammissibile l’eventuale domanda di annullamento degli avvisi di accertamento in carenza di deduzione di vizi propri degli avvisi medesimi, può ritenersi assorbito dall’accoglimento del secondo motivo;

che con riferimento alla statuizione della CTR di annullamento della cartella impugnata poichè “l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto richiedere l’ammissione al passivo del fallimento n. 6/2009 delle somme iscritte a ruolo”, la censura dedotta con il primo motivo è fondata;

che invero la Corte ha in passato già ripetutamente affermato il principio secondo cui “la dichiarazione di fallimento del contribuente integra di per sè il requisito del periculum in mora per l’iscrizione delle imposte nel ruolo straordinario, configurandosi in proposito un fondato pericolo per la riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11. La dichiarazione di fallimento non può da sola rappresentare una piena garanzia della pretesa tributaria, posto che la relativa procedura dà luogo al concorso del credito vantato dall’Amministrazione finanziaria con gli altri crediti nei confronti del fallito, e che il ruolo straordinario costituisce un utile strumento per incidere immediatamente sulla formazione dello stato passivo e dei relativi privilegi” (Cass. sez. 5, 01/03/2007, n. 12887; Cass. sez. 5, 27/04/2002, n. 6138; Cass. sez. 5, 07/09/2001, n. 11508);

che è ben vero che in tempi più recenti questa Corte ha ritenuto che l’emissione del ruolo non sia attività.”necessaria” ai fini della domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria – cfr. Cass. Sez. U, 15/03/2012, n. 4126; e ss. conformi; da ultimo Cass. Sez. 1, 02/10/2019, n. 24589 -; ciò tuttavia non significa che, sussistendo le condizioni del periculum in mora, l’Amministrazione finanziaria non abbia più la facoltà di precostituirsi un “titolo” per mezzo dell’emissione del ruolo straordinario;

che nei termini suddetti la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che si atterrà a quanto sopra e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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