Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5778 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7361/2009 proposto da:

SPA SPM, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 – A/4,

presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI Gabriele, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIAMPAOLI BRUNO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ERREPIEMME SRL, GIA’ ERREPIEMME FINANZIARIA SRL, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato LAURITA LONGO

Lucio, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTUZZI

GIANCARLO e RETTORE PAOLO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 332/2008 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata

l’1/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Pafundi Gabriele, che si riporta

ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’avvocato Laurita Longo Lucio, che si

riporta ai motivi del controricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Brescia in data 1.2.2 008 ed in pari data depositata in materia di opposizione all’esecuzione.

Il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività.

Infatti la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 (ordinamento giudiziario), a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 c.p.c..

Tale esclusione non è posta nell’interesse particolare del debitore esecutato, ma risponde alla finalità della pronta definizione della causa di opposizione, e, quindi, alla pronta realizzazione dei crediti, restando perciò irrilevante (ai fini dell’operatività di detta esclusione) che l’esecuzione sia stata o meno portata a compimento, perdurando le cause di opposizione che costituiscono fattori di ritardo nella definizione della procedura esecutiva (Cass. 31.3.2006 n. 2140; Cass. 20.3.2006 n. 6103; Cass. 3.3.2009 n. 5059).

Nel caso di specie la sentenza impugnata risulta depositata in data 1.2.2008 e non notificata, mentre il ricorso risulta consegnato per la notificazione alla Errepiemme Finanziaria il 16.3.2009 e notificato, nella stessa data del 16.3.2009, alla Errepiemme Finanziaria presso il procuratore domiciliatario Avv. Giulio Schiannini; successivamente, quindi, al termine prescritto, non essendo applicabile, in materia di opposizione all’esecuzione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma le parti sono state ascoltate in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

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