Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5778 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 08/03/2017, (ud. 25/10/2016, dep.08/03/2017),  n. 5778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26147-2014 proposto da:

C.D., F.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell’avvocato ALDO SEMINAROTI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO ARRICA giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA

CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ALTIERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE ACCARDI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il

26/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso notificato il 29/30 ottobre 2014, F.M. e C.D. ricorrono, affidandosi a due motivi, avverso la ordinanza del Tribunale di Cagliari del 26 agosto 2013 resa ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ., con la quale è stata dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Cagliari n. 1782/2010, di rigetto delle domande proposte dai medesimi ricorrenti di risarcimento dei danni a cose patiti in conseguenza di sinistro stradale.

Resiste con controricorso P.R.; alcuna attività processuale ha invece svolto l’altra intimata, la società Unipol Assicurazioni S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A suffragio dell’impugnazione, parte ricorrente articola quattro motivi:

– con il primo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o errata applicazione degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. e del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, denuncia l’erronea pronuncia della ordinanza di inammissibilità prevista dalle citate disposizioni in difetto del presupposto temporale di applicazione delle stesse, segnatamente per essere stato proposto l’appello in epoca anteriore alla loro entrata in vigore;

– con il secondo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta, in violazione o erronea applicazione degli artt. 61 e ss. cod. proc. civ., l’illegittima ammissione, nel giudizio di primo grado, di consulenza tecnica di ufficio in ordine alla compatibilità dei punti d’urto dei veicoli coinvolti nell’incidente;

– con il terzo, ancora riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si duole della mancata applicazione della presunzione di eguale responsabilità dei conducenti dei veicoli in caso di scontro tra gli stessi;

– con il quarto, rubricato “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”, assume la mancata considerazione delle obiezioni sollevate dai ricorrenti circa la non corretta determinazione del luogo del sinistro ad opera del consulente tecnico di ufficio.

2. Preliminare ed assorbente, ai fini dell’accoglimento del ricorso, risulta l’esame della prima doglianza.

Risolvendo un contrasto ermeneutico sorto nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 2 febbraio 2016 n.2014, hanno chiarito che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, individuando altresì, ma con valenza. soltanto esemplificativa, un catalogo di errores in procedendo deducibili avverso siffatto provvedimento (il mancato rispetto dei presupposti specifici per l’emissione della ordinanza, quali la pronuncia di essa nei giudizi con la partecipazione necessaria del P.M. oppure svolti in primo grado con il rito sommario di cognizione; la inammissibilità pronunciata per ragioni di carattere processuale e non già in forza di un giudizio prognostico sfavorevole circa la possibilità di accoglimento dell’impugnazione nel merito; la deduzione di fatti sopravvenuti o ius superveniens idonei a ribaltare la prognosi negativa; il vizio di motivazione dell’ordinanza; la censura unicamente limitata alla statuizione sulle spese operata nell’ordinanza).

In ossequio all’affermazione nomofilattica contenuta nel menzionato arresto, si appalesa la fondatezza del primo motivo di ricorso: invero, l’appello in parola, promosso con atto di citazione notificato il 27 gennaio 2012, non poteva essere definito con ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ., dacchè quest’ultima norma, a mente della disciplina transitoria stabilita dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, convertito dalla L. n. 134 del 2012, trova applicazione soltanto nei giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (per una fattispecie analoga, cfr., Cass., 13/06/2016, n. 12127).

L’impugnata ordinanza, dunque, è stata emessa al di fuori di ogni previsione legislativa, e ciò ne giustifica, senz’altro, la cassazione.

3 Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, concernenti il merito della impugnazione erroneamente definita con l’ordinanza di inammissibilità: cassata questa, va disposto il rinvio al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato, affinchè riesamini il gravame, impregiudicata ogni questione in rito e in merito e senza applicare l’art. 348-bis cod. proc. civ..

Al giudice di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso Magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, dott. R.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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