Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5777 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 22/02/2022), n.5777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5776-2021 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ARZANI, 19,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI TECCE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO TECCE;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3735/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 3/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La controversia concerne l’impugnazione della sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, che, in sede di separazione giudiziale pronunciata tra P.A. e C.A., pur recependo in parte l’accordo concluso dalle parti, ha confermato – in difformità da quanto concordato tra i genitori – l’assegno di Euro 300,00=, oltre adeguamento ISTAT, per il mantenimento della figlia minore M. (n. il (OMISSIS)), afflitta da gravi patologie neurologiche ed affidata in via esclusiva alla madre, già posto a carico del padre con la sentenza di primo grado.

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, avendo la Corte distrettuale determinato ex officio il contributo al mantenimento della minore a carico di P. nella misura di Euro 300,00=, così disattendendo, senza preliminarmente assegnare alle parti un termine a difesa, l’accordo tra loro raggiunto e connotato dalla rinuncia espressa dalla madre a percepire il contributo paterno al mantenimento della figlia.

1.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, nonché agli artt. 155 e 337 ter c.c., per la omissione, mera apparenza e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia determinato il contributo al mantenimento della minore a carico del padre senza considerare la somma di Euro 520,00= mensili percepita a titolo di indennità previdenziale, e valutando la onerosità delle cure sanitarie della minore, che invece, le venivano erogate gratuitamente, e, comunque, esulavano dall’assegno mensile.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistito nell’omessa valutazione dell’emolumento previdenziale in favore della minore di cui sopra, al fine della determinazione del contributo al mantenimento a carico del padre.

2.1. I motivi, trattati congiuntamente, sono infondati.

2.2. Risulta decisivo ripercorrere la disciplina specifica, afferente al diritto dei figli al mantenimento dettata agli artt. 337 bis e 337 ter c.c., a cui la Corte di merito ha dato retta applicazione.

L’art. 337 ter c.c., stabilisce, al comma 1, il diritto del figlio minore di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori; si tratta – come si evince dalla formulazione – di un diritto complesso, costituito da elementi materiali ed immateriali, e dinamico, perché destinato ad essere riconosciuto e tutelato per tutto il corso della minore età ed opportunamente ricalibrato sulle esigenze personali, anche indotte dalla crescita, del figlio, al quale corrisponde lo speculare obbligo dei genitori di assicurare il godimento del diritto enunciato, che trova la sua fonte proprio nel rapporto di filiazione.

Il legislatore, quindi, detta all’art. 337 ter c.c., comma 2, i criteri di attuazione di codeste posizioni soggettive per il caso in cui la situazione familiare e di convivenza muti per separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, come indicato nell’art. 337 bis c.c.. Segnatamente, per realizzare questa finalità, il giudice “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”, tra i quali rientra la determinazione de “la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.” e “Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.”.

Con specifico riferimento all’assegno di mantenimento e’, altresì stabilito, all’art. 337 ter c.c., comma 4, che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.”.

Dal complesso normativo si evince che: i provvedimenti per i minori vanno adottati dal giudice nell’esclusivo interesse morale e materiale degli stessi che assume rilievo centrale; ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei minori e gli accordi tra genitori possono essere recepiti sempre che non siano contrari all’interesse dei minori; è previsto che l’onere del mantenimento gravi su ciascun genitore in misura proporzionale al reddito, salvo un diverso accordo la cui non contrarietà all’interesse dei minori è onere del giudice vagliare; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare secondo i criteri normativamente fissati; a tal fine al giudice è attribuito un ampio potere istruttorio esercitabile d’ufficio per accertare le reali condizioni economiche e patrimoniali dei genitori.

2.3. In proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che “la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull’onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti.” (Cass. n. 21178/2018; cfr. ex plurimis, Cass. n. 11412/2014, Cass., n. 10174/2012, Cass. n. 6606/2010, Cass. n. 17043/2007, Cass. n. 27391/2005) e che “In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’art. 155 c.c., e ora dall’art. 337 ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”.” (Cass. n. 25055/2017), rammentando altresì che “L’obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.” (Cass. n. 16739/2020).

2.4. Ne consegue che la Corte di appello si è conformata alle disposizioni normative ed ai principi prima enunciati nell’esercizio dei poteri di ufficio attribuitile.

La sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati, sia laddove è stato disatteso, perché contrario all’interesse della figlia, l’accordo che aveva escluso totalmente l’onere di mantenimento a carico del padre, sia ove l’assegno è stato determinato in misura conforme a quanto già avvenuto in primo grado, mediante condivisione del percorso motivazionale ivi seguito che aveva tenuto conto della condizione di disoccupazione di entrambi i genitori. A ciò è stata aggiunta l’ulteriore, ma non decisiva considerazione, che la somma appariva “tanto più congrua” avuto riguardo alla patologia sofferta dalla minore che implicava “verosimilmente maggiori spese e maggiore sacrificio di tempo da parte del genitore affidatario” (fol. 4 della sent. imp.), in linea con i plurimi criteri dettati dall’art. 337 ter c.c., comma 4, senza peraltro ricollegare l’emolumento direttamente all’esigenza di soddisfare spese mediche, come sembra ritenere il ricorrente.

Sotto quest’ultimo profilo va anche osservato che le censure seconda e terza danno conto di non aver colto la complessiva ratio decidendi, perché si focalizzano solo sul secondo dei profili valorizzati e perché non illustrano la decisività dell’esame della percezione dell’indennità previdenziale, considerato che questa non è certamente sostitutiva dell’onere di mantenimento che grava su ciascun genitore.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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