Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5777 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 5777 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 10072-2008 proposto da:
IMPRESA F.LLI ALBERTINI DI ALBERTINI G. & C. s.n.c. in
liquidazione, 00502160443, in persona del legale
rappresentante il liquidatore Albertini Romano, ed
ALBERTINI ROMANO in proprio, LBRRMN61E24A335Q ,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,
2014
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presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO,
rappresentati e difesi dall’avvocato DE ANGELIS
DOMENICO;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 12/03/2014

CAMAIANI VALENTINO CMNVNT57R19A462L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo
studio dell’avvocato SASSANI BRUNO NICOLA, che lo
rappresenta e difende;

controrícorrente

di ANCONA, depositata il 20/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato BRUNO NICOLA SASSANI difensore del
resistente che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso, in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

avverso la sentenza n. 420/2007 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
Camaiani Valentino conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Ascoli Piceno, la società F.11i Albertini e

quest’ultimo, legale rappresentante di detta società cui
la cooperativa Matteotti aveva appaltato la costruzione
di alcune villette in Ascoli Piceno, gli aveva prospettato
la possibilità di ottenere in assegnazione un alloggio ed
aveva versato, quindi, all’Albertini la somma complessiva di £.130.000.000, quale corrispettivo dei lavori di
costruzione effettuati in favore della Cooperativa Matteotti; avendo appreso, nell’estate del 1994, che la somma
effettivamente fatturata dalla Cooperativa ammontava a
£ 40.000.000, si era riservato di costituirsi parte civile
nel processo penale instaurato a carico dell’ Albertini,
da lui denunciato per ottenere il risarcimento dei danni
morali.Chiedeva, quindi, la condanna dell’ Albertini e
della Società F.11i Albertini s.n.c., in solido, al pagamento di £ 90.000.000, quale maggior somma corrisposta
all’Albertini, oltre agli interessi legali.
Si costituiva in giudizio l’Albertini, in proprio e quale
legale rappresentante della F.11i AlbeAni s.n.c., deducendo che il Camaiani era diventato socio della Cooperativa Matteotti subentrando a Mazzocchi Elisabetta, moglie di AlbeXni Romano; che il costo presunto

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Albertini Romano esponendo che nel giugno 1991 i

dell’alloggio era di £ 200.000.000 e che il Camaiani aveva accettato di restituire alla Mazzocchi, socia uscente, la somma di £ 35.000.000,pagata in nero per

bili: assumeva che la somma residua di £ 55.000.000
riguardava il pagamento in acconto delle migliorie ed
ampliamenti effettuati per conto dell’attore, quali varianti del progetto iniziale dell’alloggio cui era subentrato
1′ attore.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, la condanna del Camaiani al pagamento
di ‘l 95.420.000, quale corrispettivo delle migliorie ed
ampliamenti eseguiti per conto dello stesso.
Assunta la prova testimoniale ed espletata C.T.U., con
sentenza del 23.11.2004, il Tribunale respingeva la domanda del Camaiani ed, in accoglimento parziale della
riconvenzionale, condannava quest’ultimo al pagamento,
in favore di entrambi i convenuti, della somma di E
21.912,56, oltre interessi e spese processuali.
Avverso tale sentenza il Camaiani proponeva appello cui
resistevano la F.11i Albertini s.n.c. ed Albertino Romano
in proprio, chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza depositata il 20 ottobre 2007 la Corte di
Appello di Ancona dichiarava la nullità della sentenza di
primo grado in quanto emessa da un giudice diverso da

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l’acquisto del terreno ove dovevano realizzarsi gli immo-

quello innanzi a cui le parti avevano precisato le conclusioni; condannava gli appellati, in solido tra loro, a pagare al Camaiani la somma di C 46.841,12( pari a £

al pagamento, in favore degli appellati, della somma di

e

21.912,56 oltre IVA, maggiorata degli interessi legali;

compensava fra le parti le spese di lite di primo grado /
ponendo a loro carico il 50% per ciascuna, le spese di
C.T.U. e del relativo supplemento; condannava Albertini
Romano e la F.11i Albertini di Alberini G. & C. s.n.c.,
in solido tra loro, a rifondere al Camaiani, le spese del
grado nella percentuale di 2/3, compensandole per il residuo terzo.
Osservava la Corte territoriale, per quanto ancora rileva
nel presente giudizio, che “il fatto che al momento in
cui vi è stato il subentro del Camaiani ( giugno 1991)
quale socio, fosse già stata presentata la richiesta di concessione edilizia in variante rende poi credibile che nella determinazione del costo dell’alloggio fosse stata tenuta presente l’effettiva situazione derivate dalla modifiche conseguenti al non ancora avvenuto ma previsto e
prevedibile rilascio della concessione edilizia in variante”, sicché doveva ritenersi che il Camaiani fosse subentrato alla socia uscente secondo le condizioni del progetto in variante -.E.336/91- che tenevano conto sia de-

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90.000.000) oltre interessi legali;condannava il Camaiani

gli interventi strutturali che del maggior costo dei materiali e degli impianti da porre in opera in funzione
di quanto previsto nel capitolato speciale di appalto; do-

fosse creditrice per tali interventi, almeno in parte posti
a carico della Cooperativa Matteotti, come risultante
dalla convenzione datata 20.4.1991; gli appellati non
avevano, peraltro, dimostrato che il Camaiani si fosse
obbligato a pagare, al momento del suo subingresso quale socio, le ulteriori somme per i lavori strutturali e le
migliorie di cui alla concessione in variante n. 336/91.
Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso la
F.11i Albertini di Albertini G. & C. s.n.c. in liquidazione, in persona del liquidatore, Albertini

Romano

e

quest’ultimo in proprio, formulando quattro motivi.
Resiste con controricorso Camaiani Valentino.
Motivi della decisione
I ricorrenti deducono:
1)omessa, contraddittoria, illogica, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, riguardante la identificazione dell’alloggio prenotato da Mazzocchi Elisabetta cui il Camaiani era subentrato “alle stesse condizioni del progetto” e per la
stessa somma; la Corte di Appello aveva affermato che
il verbale di subentro e la scheda finanziaria del Ca-

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veva, pertanto, escludersi che l’impresa Albertini s.n.c.

maiani non consentivano di stabilire con sicurezza il
contenuto degli accordi, omettendo di motivare sulla
individuazione dell’alloggio prenotato dalla Mazzocchi;

cessione edilizia originaria n. 47/91 era stata rilasciata
il 4.3.1991 sicché la Mazzocchi non poteva che aver prenotato l’alloggio previsto da tale concessione;la Corte di
merito aveva, inoltre, omesso di motivare sulla circostanza, non provata, che, all’epoca in cui la Mazzocchi
era socia,la Cooperativa avesse redatto il progetto oggetto della concessione in variante n. 336/91; una volta accertato che il progetto dell’alloggio prenotato dalla
Mazzocchi era quello di cui alla concessione edilizia n.
47/91 e che la stessa si era obbligata a corrispondere la
somma di £ 200.000.000, doveva ritenersi che il Camaiani fosse subentrato alla Mazzocchi alle stesse
condizioni del progetto originario ed allo stesso prezzo
previsto;
2)omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio; la Corte di Appello aveva affermato che la scheda finanziaria del Camaiani non consentiva di identificare con sicurezza
l’alloggio prenotato dalla Mazzocchi, non tenendo conto
che gli elaborati grafici allegati alla scheda finanziaria
del Camaiani riguardavano l’originaria concessione edi-

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socia della Cooperativa almeno dal 26.1.1991; la con-

lizia n. 47/91 e che le somme indicate nella scheda finanziaria si riferivano, pertanto, all’alloggio originario
previsto da tale concessione edilizia e non a quello di

3)omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento al costo ed alla
identificazione dell’alloggio prenotato da Mazzocchi Elisabetta;la Corte di Appello, dopo aver affermato che
non esisteva prova degli accordi intercorsi tra la Mazzocchi e il Camaiani, aveva omesso di motivare sul fatto che il C.T.U. aveva accertato in £ 200.000.000 il valore dell’alloggio originario di cui alla concessione edilizia

n. 47/91 ed aveva

determinato il

valore

dell’alloggio definitivo in £ 294.237.000, con una differenza pressoché corrispondente

alla somma di £

90.000.000 richiesta per ampliamenti e migliorie derivanti dalla successiva concessione edilizia n. 336/91;
4)omessa, contraddittoria, illogica, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; la Corte di appello non aveva considerato che, con la
denuncia-querela contro Albertini Romano, il Camaiani
aveva dichiarato che era stato preventivato un costo
dell’alloggio per il prezzo di £ 290.000.000, prezzo che,
contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, doveva riferirsi all’alloggio definitivo e non a quel-

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cui alla concessione in variante n. 336/91;

lo originario prenotato dalla Mazzocchi al prezzo di £
200.000.000 e che il Camaiani si era obbligato a pagare;
coni motivazione illogica, quindi, la Corte di merito a-

alloggio diviso in due unità e molto più grande rispetto
alla unità originariamente prevista.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo si risolve in una diversa ricostruzione
dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata
ed, ,implicando un riesame nel merito delle prove acquisite, esula dal sindacato di legittimità.
Va evidenziato che la questione posta dalle parti verteva non già sulla individuazione dell’immobile per cui è
causa, ma sulla determinazione del costo dell’alloggio
stesso e, sul punto, la motivazione del giudice di appello
è adeguata ed immune di vizi logico-giuridici, laddove
osserva che: ” il fatto che al momento in cui vi è stato
il subentro del Camaíani( giugno 1991) quale socio fosse
già stata presentata la richiesta di concessione edilizia
in variante rende poi credibile che nella determinazione
dle costo dell’alloggio fosse stata tenuta presente
l’effettiva situazione derivante dalle modifiche conseguenti al non ancora avvenuto ma previsto e prevedibile
rilascio della concessione edilizia in variante”(pag. 1617 sent. imp.).

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veva affermato che il Camaiani avrebbe acquistato un

Le altre censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto
si riallacciano alla questione sulla identificazione
dell’immobile, sono anch’esse prive di fondamento, a

struzione dei fatti; con esse si censura il mancato apprezzamento, da parte del giudice di appello, di risultanze probatorie e documenti cui il ricorrente attribuisce una rilevanza probatoria diversa da quella posta a
fondamento della decisione.
Al riguardo va rammentato che al giudice di legittimità
spetta il potere non di riesaminare il merito della vicenda processuale, ma di controllare, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico- formale,
le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui in via
esclusiva è riservato il compito di individuare le fonti
del proprio convincimento e di scegliere, nell’ambito
delle complessive risultanze probatorie, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti,
dando prevalenza all’uno e all’altro dei mezzi di prova
acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge
in cui è assegnato alla prova un valore legale ( Cass. n.
n. 27197/2011; n. 7394/2010; n. 16531/2006). In particolare, afferma la Corte di appello, a conclusione della disamina delle diverse circostanze probatorie, che “la tesi
degli appellanti, alla cui stregua le parti avrebbero con-

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fronte de una plausibile e logica motivazione sulla rico-

cordato il pagamento da parte del Camaiani alla impresa
albertini s.n.c. del prezzo dei lavori strutturali di ampliamento e delle migliorie risultanti dalla concessione

dimostrazione, nulla essendo emerso al riguardo dalla istruttoria svolto nel corso del giudizio di primo grado 1?
( pag. 18 sent. imp). Tale valutazione non è specificamente contraddetta nei motivi di ricorso che si limitano a fare riferimento al una diversa interpretazione di
singole circostanze probatorie.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue, secondo il
criterio della soccombenza, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali liquidate in € 4.200,00 di cui €
200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 15.1.2014

edilizia in variante, non è assistita da alcuna concreta

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