Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5777 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. III, 10/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19753/2008 proposto da:

N.F., N.M., S.A., tutti in proprio e

nella qualità di eredi di NA.FE., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato PORRONE

DOMENICO, rappresentati e difesi dagli avvocati LETTIERI Franca e

PIETRANGELI ENRICO, giusta procura speciale conferita su foglio a

parte e allegata in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE TRE MADONNE 18, presso lo studio dell’avvocato TUCCILLO

MARIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CASTRA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 737/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del

31/1/08, depositata il 22/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Lettieri Franca (per delega

avvocato Enrico Pietrangeli), che si riporta agli scritti,

depositando memoria;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che

condivide la relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli il 31.1.2008 e depositata il 22.2.2008 in materia di risarcimento danni da incidente stradale.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

Nella specie, i ricorrenti denunciano violazioni di norme di diritto (art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; art. 111 Cost., comma 1; art. 113 c.p.c.), anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

Formula, poi, un quesito che pare riassuntivo delle censure avanzate con i tre motivi proposti.

Sotto questo profilo il quesito – rivolto a violazioni di legge -, pur ammissibile (argomenta da S.U. 10.9.2009 n. 1944 in motivazione;

Cass. 29.1.2008 n. 1906) è astratto, non ha alcun collegamento con il caso concreto – pur illustrato nei motivi che lo precedono – non consentendo, in tal modo, alla Corte di legittimità di enunciare il o i principi di diritto che diano soluzione allo stesso.

Allo stesso risultato di inammissibilità del ricorso si giunge se, poi, lo si volesse considerare come riferito al solo terzo motivo.

In questo caso, i precedenti due motivi, con riferimento alle violazioni denunciate, sono privi di quesito e, quindi, inammissibili.

Sotto il profilo del vizio di motivazione, poi, pur non essendo necessario, in questo caso, la proposizione di un quesito di diritto, difetta, sia con riferimento alla sua enunciazione, sia con riferimento alla illustrazione dei motivi, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

A tal fine deve, infatti, rilevarsi che il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata; sicchè, non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis c.p.c., che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e sì indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è, conseguentemente, inidonea a sorreggere la decisione (Cass. 18.7.2007 n. 16002; Cass. 22.2.2008 n. 4646; Cass. 25.2.2008 n. 4719).

Deve, inoltre, sottolinearsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, nelle ipotesi di vizio di motivazione, la relativa censura, dopo la riforma, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze, nè in sede di formulazione del ricorso, nè in sede di valutazione della sua ammissibilità (in tali sensi la relazione al D.Lgs. n. 40)”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma i ricorrenti sono stati ascoltati in camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato anche memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non presentano elementi di novità tali da condurre a conclusioni diverse da quelle enunciate nella relazione, posto che al ricorso è applicabile ratione temporis la norma dell’art. 366 bis c.p.c. – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente, vanno poste a carico solidale dei ricorrenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida, in favore della Milano Assicurazioni spa, in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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