Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5777 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 9001 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Equitalia Centro s.p.a., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello Lastrucci per procura

speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via

Celimontana, n. 38, presso lo studio dell’Avv. Paolo Panariti;

– ricorrente –

contro

Anfora Società Cooperativa a r.l. Onlus, in liquidazione, in persona

del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo

Brucoli per procura speciale in calce al controricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n.

103, presso lo studio dell’Avv. Lisa Gobbi;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente

domiciliata;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, n. 107/9/2013, depositata in data 1 ottobre

2013;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 13 novembre

2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Anfora Società Cooperativa a r.l. Onlus (di seguito Anfora s.c.a.r.l.) una intimazione di pagamento conseguente ad una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis; avverso l’avviso di intimazione Anfora s.c.a.r.l. aveva proposto ricorso, deducendo, per quanto di interesse, la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento, con conseguente decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla pretesa impositiva; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, avendo ritenuto che la notifica della cartella di pagamento fosse inesistente in quanto nella relata di notifica non erano contenuti nessuno degli elementi necessari ai fini della validità della notifica, non essendo a tal fine sufficiente il fatto che il messo notificatore si fosse limitato a constatare l’irreperibilità del destinatario e considerato che, inoltre, la sede della società era rimasta invariata in via (OMISSIS); avverso la sentenza del giudice di primo grado Equitalia Centro s.p.a. aveva proposto appello, nel contraddittorio con Anfora s.c.a.r.l. e l’Agenzia delle entrate che, con appello incidentale, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;

la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello di Equitalia Centro s.p.a., in particolare ha ritenuto che: la notifica della cartella di pagamento era illegittima, in quanto, in contrasto con la irreperibilità assoluta della società attestata dal messo notificatore nella relata, questa aveva, invece, documentato e provato che il proprio indirizzo non era mai mutato, che l’insegna del negozio era regolarmente registrata alla CCIAA e che, infine, dal registro dei corrispettivi risultavano incassi effettuati nel giorno in cui avrebbe avuto luogo la notifica;

Equitalia Centro s.p.a. ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito il contribuente depositando controricorso;

l’Agenzia delle entrate ha depositato atto denominato “Atto di costituzione” con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, va disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso consisterebbe solo nella integrale trascrizione degli atti delle parti dei giudizi di primo e secondo grado nonchè delle sentenze, sicchè, atteso il mancato rispetto del principio della sintesi del ricorso, non sarebbe stato rispettato quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), che richiede di procedere alla esposizione sommaria dei fatti di causa;

in realtà, parte ricorrente, dopo avere interamente trascritto gli atti difensivi delle parti e il contenuto delle sentenze di primo e secondo grado, ha precisato quale fosse la questione di fondo sulla quale si era focalizzata la controversia e si era statuito nei giudizi di merito, cioè la ritenuta inesistenza della notifica della cartella di pagamento prodromica all’intimazione di pagamento, consentendo in tal modo a questa Corte di apprezzare e valutare le ragioni sottese ai motivi di ricorso proposti, non ponendosi, in tal modo, in contrasto con la previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), che presuppone, invero, che siano forniti, in sede di ricorso, gli elementi indispensabili e rilevanti per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti;

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere errato la norma applicabile in tema di notifica al contribuente assolutamente irreperibile, avendo richiamato l’art. 143 c.p.c., piuttosto che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e);

il motivo è inammissibile;

va osservato, in termini generali, che la disciplina della notifica della cartella di pagamento è regolata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che, dispone, al comma 6, che: “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del predetto decreto, art. 60 (D.P.R. n. 600 del 1973)”;

il D.P.R. n. 600 del 1973, richiamato art. 60, in materia di irreperibilità assoluta del destinatario, prevede,, in particolare, al comma 1, lett. e), che: “Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso di deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”;

nella successiva lett. f), inoltre, si prevede che “Le disposizioni contenute negli artt. 142,143,146,150 e 151 c.p.c. non si applicano”;

ciò precisato, parte ricorrente, pur avendo evidenziato l’errato riferimento in sentenza alla previsione di cui all’art. 143 c.p.c., non precisa la rilevanza della questione prospettata, in particolare se ed in che modo lo stesso abbia comportato una non corretta decisione da parte del giudice;

invero, il profilo centrale della statuizione del giudice del gravame attiene al non corretto accertamento della condizione di irreperibilità assoluta del destinatario da parte del messo notificatore ed è in relazione ad esso che non viene in alcun modo precisata, dalla ricorrente, la rilevanza della questione del non corretto richiamo alla previsione di cui all’art. 143 c.p.c., (dalla stessa, peraltro, richiamato in sede di appello: vd. pag. 31, rigo secondo) limitandosi genericamente ad affermare che “sono diversi nelle due fattispecie gli adempimenti che il messo notificatore e/o l’Uffle giudiziario debbono espletare, così come diversi sono i termini di perfezionamento della notifica”;

nè rileva quanto dedotto nella memoria, cioè la circostanza che era onere della società comunicare la variazione del proprio indirizzo all’amministrazione finanziaria, atteso che dalla visura CCIAA si evinceva che l’unità locale posta in via Roma, n, 53, presso un negozio condotto sotto l’insegna “(OMISSIS)”, era cessata a far data dal 25 marzo 2002;

si tratta di un profilo, quello relativo all’obbligo del contribuente di rendersi reperibile, secondo il principio di collaborazione e buona fede tra lo stesso e l’amministrazione finanziaria, che nulla ha a che vedere con la questione prospettata relativo al non corretto richiamo della previsione di cui all’art. 143 c.p.c., che attiene, invece, ai presupposti sulla cui base può essere accertata l’irreperibilità assoluta ed alla modalità procedirnentale conseguente;

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio;

in particolare, parte ricorrente deduce che il giudice del gravame non avrebbe preso in considerazione diverse circostanze, rilevanti ai fini del decidere, in particolare il fatto che: dalla visura CCIAA si rilevava che in data anteriore alla notifica della cartella di pagamento l’attività commerciale esercitata sotto l’insegna “(OMISSIS)” era cessata; il suddetto esercizio commerciale non poteva in alcun modo essere ricollegato a Anfora s.c.a.r.l.; non rilevava la circostanza che l’insegna “(OMISSIS)” era regolarmente registrata presso la CCIAA; non era stata prodotta in copia autentica il registro dei corrispettivi, valorizzato dal giudice del gravame;

il motivo è inammissibile;

va osservato, in primo luogo, che, differentemente da quanto dedotto dalla controricorrente, al presente giudizio non può applicarsi la disciplina di cui all’art. 348-ter c.p.c. (c.d. doppia conforme), posto che l’appello risulta depositato in data 20 marzo 2012, dunque in data antecedente all’entrata in vigore del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a); va altresì osservato, differentemente da quanto precisato dalla ricorrente, che al presente giudizio si applica la previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, tenuto conto del fatto che, secondo quanto previsto dal medesimo decreto, art. 54, comma 3, la modifica si applica alle sentenze pubblicate decorsi trenta giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e che la sentenza oggetto di censura è stata pubblicata in data 1 ottobre 2013;

va altresì chiarito, inoltre, con riferimento alla linea difensiva di parte ricorrente, secondo cui la modifica all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non si applica al processo tributario, stante la previsione di cui al decreto-legge cit., art. 54, comma 3-bis, che questa Corte (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053), ha precisato che “Le disposizioni di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali e ciò (sia) per quanto riguarda la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), secondo la quale la sentenza d’appello è impugnabile “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

con riferimento, poi, a quanto precisato dalla difesa di parte ricorrente nella memoria illustrativa, in ordine al fatto che, comunque, “essendo stato indicato in ricorso anche il “quando, il “come” e il “dove” circa i fatti (comprovati da documenti) che non erano stati presi in considerazione dalla CTR di Firenze, il motivo assolveva, ed assolve, al contempo, anche alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. n. 5″, va ribadito che questa Corte, con la pronuncia già indicata, ha affermato che: a) La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente romesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; d) La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso;

con riferimento al caso di specie, il giudice del gravame ha accertato l’inesistenza della notifica valutando le risultanze di causa, in particolare ha ritenuto che non era corretto l’accertamento della irreperibilità del destinatario compiuto dal messo notificatore, in quanto, invece, l’indirizzo della sede sociale della società non era mutato, l’insegna del negozio, rinvenuta all’atto della notifica, era regolarmente registrata alla CCIAA e risultava, infine, dal registro dei corrispettivi, che la società aveva incassato somme nel giorno stesso in cui era stata compiuta la notifica;

parte ricorrente, a tal proposito, orienta la ragione di censura sul fatto che dalla visura CCIAA si evinceva che l’unità locale posta in via (OMISSIS), presso un negozio condotto sotto l’insegna “(OMISSIS)”, era cessata a far data dal 25 marzo 2002, ma il contenuto della visura risulta essere stato preso in considerazione dal giudice del gravame, sebbene ne abbia fatto una valutazione diversa da quella compiuta, ora, dalla ricorrente;

peraltro, non risulta che il fatto in oggetto fosse stata specificamente posto all’attenzione sia del giudice di primo grado che di appello quale ragione contrastante con la linea difensiva della contribuente secondo cui il messo notificatore non aveva legittimamente accertato l’irreperibilità assoluta della medesima, sicchè anche sotto questo profilo la ragione di censura è da considerarsi inammissibile;

gli altri profili evidenziati, cioè che l’esercizio commerciale non poteva in alcun modo essere ricollegato a Anfora s.c.a.r.l., che non rilevava la circostanza che l’insegna “(OMISSIS)” era regolarmente registrata presso la CCIAA, che non era stata prodotta in copia autentica il registro dei corrispettivi, valorizzato dal giudice del gravame, attengono a profili valutativi delle risultanze probatoria, dunque al merito della decisione, non sindacabile in questa sede;

in conclusione, il primo motivo di ricorso è inammissibile, il secondo infondato, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società contribuente;

si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Anfora Società Cooperativa a r.l. Onlus che si liquidano in complessive Euro 5.600,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento ed accessori di legge;

dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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